Il Comune può dire che un’abitabilità storica non esiste se il proprietario ne conserva l’originale in casa? Se la pratica edilizia non compare nell’archivio digitale, l’ufficio tecnico può chiudere lì la ricerca? E se i documenti non si trovano, basta un semplice «non risulta»?
La risposta arriva dal TAR Lombardia con la sentenza n. 4602 del 14 ottobre 2026, secondo cui nell’accesso agli atti edilizi il Comune che non rintraccia un’abitabilità storica, tanto più se il privato ne esibisce l’originale, non può dichiararla inesistente senza ricerche accurate e senza dare conto degli archivi e dei registri consultati. Per chi ha ereditato o sta vendendo una casa del dopoguerra, e per il tecnico che deve ricostruirne la regolarità edilizia, significa che un no privo di istruttoria non chiude la partita, neppure quando arriva dopo l’intervento del Difensore regionale o con la formula perentoria che il documento non è mai esistito.
Rinviare il cittadino al portale telematico delle pratiche edilizie, come se fosse l’unico archivio possibile, non è una risposta, perché la digitalizzazione non esaurisce il dovere di ricerca che la giurisprudenza ricava dal diritto di accesso disciplinato dalla Legge n. 241/1990.
Né basta al Comune sostenere che il numero civico riportato sul certificato non sia mai esistito, se gli atti di stato civile formati dai suoi stessi uffici dicono il contrario; e neppure può sottrarsi alla ricerca invocando la differenza tra i locali della pratica originaria e quelli dell’abitabilità, che riguarda la storia edilizia dell’immobile e non l’esistenza del documento.
Certificato di abitabilità del 1951 e archivio comunale: la vicenda
Tutto è cominciato quando il ricorrente, comproprietario di un immobile, ha ritrovato tra i documenti ricevuti in successione l’originale di un’autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Comune nel luglio 1951 a un dante causa del padre, riferita, secondo la sua ricostruzione, al vecchio numero civico dell’immobile. Per ricostruirne la situazione urbanistico-edilizia ha chiesto copia del certificato e della relazione sanitaria, richiamando una pratica edilizia del 1945, ma i documenti di quella pratica non contenevano l’abitabilità.
Con una seconda istanza ha chiesto l’intera pratica di abitabilità. L’ufficio lo ha rinviato al portale e, alla richiesta di cercare anche nell’archivio comunale, ha replicato che l’archivio digitale era copia fedele di quello cartaceo e che si poteva cercare solo lì, chiudendo la richiesta. Dopo l’invito del Difensore regionale ad approfondire, la risposta finale ha affermato che il civico del certificato non era mai esistito, che non risultavano pratiche intestate al dante causa e che nulla osta, relazione sanitaria e abitabilità erano inesistenti, non smarriti né sottratti.
Il ricorso ha denunciato un’istruttoria lacunosa e una dichiarazione di inesistenza smentita dall’originale, chiedendo la consegna dei documenti o, in subordine, un’attestazione esaustiva di irreperibilità; in giudizio è stato chiesto anche un termine per la querela di falso, necessaria se la nota comunale fosse stata ritenuta un atto fidefacente, cioè un atto pubblico che fa piena prova di quanto attesta finché non se ne dimostri la falsità.
Accesso agli atti edilizi: cosa dice la legge sui documenti detenuti dal Comune
Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado è necessario circoscrivere il quadro normativo di riferimento, il cui perimetro è segnato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. Queste norme riconoscono il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione a chi ha un interesse diretto, attuale e non meramente astratto, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La richiesta va rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente e, decorsi inutilmente 30 giorni, si intende respinta (art. 25). Contro il diniego, espresso o tacito, si può ricorrere al TAR oppure, per gli atti comunali, chiedere il riesame al difensore civico competente o, se non istituito, a quello dell’ambito territoriale superiore.
Il giudizio sull’accesso si tratta in camera di consiglio con termini processuali dimezzati (art. 87 del Codice del processo amministrativo, D.Lgs. n. 104/2010), e l’art. 116 prevede che il giudice decida con sentenza in forma semplificata e, se ne ricorrono i presupposti, ordini l’esibizione dei documenti entro un termine di norma non superiore a 30 giorni.
Comune che non trova la pratica edilizia: cosa deve fare secondo il TAR
Il punto fermo dei giudici è che, nel giudizio sull’accesso, il TAR non valuta soltanto il rifiuto, ma verifica se il privato abbia diritto ai documenti o, se non si trovano, a una dichiarazione formale e completa della loro inesistenza o irreperibilità. Che il comproprietario abbia titolo a chiederli non è in discussione.
Quando un documento non si trova, il Comune non può limitarsi a una formula generica. Deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, se l’atto non è mai esistito, se è andato perso o sottratto o se non è emerso da ricerche accurate, spiegando in questo caso come ha cercato, come conserva gli atti, quali uffici ha coinvolto e perché non l’ha trovato, come affermano diversi TAR. Se il privato ha indicato con precisione gli atti e perché il Comune dovrebbe averli, la leale collaborazione impone una risposta che non lasci ragionevoli dubbi, come già indicato dal Consiglio di Stato.
Su questo metro, cercare soltanto nel portale è per il TAR un limite che il Comune si è imposto da solo, perché finché restano archivi da verificare non ci si può fermare a un unico canale, tanto più se l’esistenza del documento è plausibile, come ricorda la giurisprudenza d’appello. La risposta finale cita invece in modo generico archivi e catasto, senza indicare registri consultati, anni esaminati, verifiche sui precedenti proprietari e ragioni dell’esclusione, benché proprietario e Difensore regionale avessero chiesto di cercare altrove.
C’è poi una contraddizione, perché il Comune dichiara inesistente un certificato esibito in originale, senza contestarne l’autenticità. Serviva una ricerca più approfondita, anche delle tracce indirette del rilascio in protocolli, annotazioni a margine, repertori o registri di abitabilità. Anche l’affermazione che il numero civico non sia mai esistito è priva di fonti ed è smentita dal certificato e dagli atti anagrafici e di stato civile dello stesso Comune, che tiene toponomastica e stradario e, avendo le prove a portata di mano, avrebbe dovuto dimostrarla (c.d. vicinanza della prova).
È irrilevante, infine, la differenza tra i sei locali della domanda di nulla osta del 1945 e i sette dell’abitabilità, che tocca il merito edilizio e non l’accesso e comunque non prova che il documento non esista. Il principio per cui non si può ordinare la consegna di un atto inesistente vale solo se l’inesistenza è attestata in modo completo e coerente. Quanto alla querela di falso, non serve, perché l’art. 2700 c.c. dà piena prova alla provenienza dell’atto pubblico e a ciò che il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o constatato, non a una ricognizione dei propri archivi come quella comunale, che il giudice amministrativo può controllare direttamente.
Abitabilità storica e stato legittimo: cosa può farne il tecnico
Dal punto di vista tecnico la qualificazione edilizia dell’immobile non è stata in realtà decisa, perché la pronuncia si è arrestata prima, senza toccare né lo stato legittimo né la divergenza tra pratica e certificato. Anche se la sentenza non lo affronta, sul piano sistematico quel foglio vale la fatica. L’abitabilità dell’epoca (oggi agibilità) veniva rilasciata, secondo l’art. 221 del R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico delle leggi sanitarie), dopo l’ispezione dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere delegato che verificava la conformità della costruzione al progetto approvato e la sua salubrità; e l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), pur fondando lo stato legittimo dell’immobile sul titolo abilitativo, ammette altri documenti probanti, compresi quelli d’archivio, quando il titolo non era obbligatorio o quando ne esiste un principio di prova ma non se ne trovano la copia o gli estremi, terreno sul quale il Consiglio di Stato ha ricordato che l’incertezza storica non equivale alla prova dell’abuso.
Il certificato non sostituisce però il titolo, e sul rapporto tra agibilità e stato legittimo la giurisprudenza oscilla, tanto che alcune pronunce escludono che il certificato di agibilità attesti lo stato legittimo; resta un tassello che il tecnico non può perdere.
Ne discende un metodo, ovvero istanze che indichino vecchi civici, danti causa ed estremi delle pratiche e chiedano la consultazione di protocolli e registri di abitabilità o, in subordine, un’attestazione analitica, lo stesso percorso di verifica che il volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari colloca a monte di ogni giudizio sullo stato legittimo.
Accesso agli atti negato per documenti inesistenti: cosa cambia dopo la sentenza
In conclusione, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha annullato il provvedimento comunale e, non potendo imporre la consegna di documenti di cui non è accertata la detenzione, ha ordinato al Comune di riesaminare l’istanza entro 30 giorni con una nuova e accurata ricerca d’archivio, rilasciando i documenti reperiti o, altrimenti, un’attestazione di irreperibilità motivata e analitica; ha invece respinto l’istanza sulla querela di falso.
La pronuncia chiede agli uffici di cercare davvero e, quando non trovano, di saper raccontare come hanno cercato, mentre al proprietario conviene custodire ogni originale, perché un documento esibito alza il livello di istruttoria esigibile.
Si consolida così un orientamento, già emerso nella sentenza n. 15126/2024 del TAR Lazio su stato legittimo e accesso agli atti, che non accetta il «non risulta» come risposta di comodo. In un Paese in cui la storia edilizia di tante case passa ancora per faldoni impolverati, un portale digitale non può diventare il confine della ricerca amministrativa.
Certificato di abitabilità introvabile: le domande più frequenti
Cosa fare se il Comune dice che il certificato di abitabilità non esiste?
Si può chiedere il riesame al difensore civico competente o ricorrere al TAR entro 30 giorni dalla risposta. Secondo il TAR Lombardia (sentenza n. 4602/2026), il Comune non può limitarsi a una formula di inesistenza ma deve documentare le ricerche svolte; e se il proprietario esibisce l’originale, senza che il Comune ne contesti l’autenticità, serve un’istruttoria rafforzata, estesa ai riscontri indiretti in protocolli, repertori o registri di abitabilità.
Il Comune può cercare una pratica edilizia solo nell’archivio digitale?
Non se restano margini per altre verifiche d’archivio. Secondo il TAR Lombardia (sentenza n. 4602/2026), fermarsi al portale, anche sostenendo che sia copia fedele dell’archivio cartaceo, è una limitazione che il Comune si impone da solo e rende insufficiente la risposta all’istanza di accesso.
Che cosa deve contenere l’attestazione di irreperibilità dei documenti?
Il Comune deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, se i documenti non sono mai esistiti, sono andati smarriti o sottratti oppure non sono stati trovati dopo ricerche accurate. In quest’ultimo caso deve indicare le ricerche svolte, gli archivi e i registri consultati, gli uffici coinvolti, le modalità di conservazione degli atti e le ragioni del mancato reperimento.