Abusi edilizi: responsabilità del proprietario e natura dell’ordine di demolizione

Il Consiglio di Stato chiarisce che l’ordine di demolizione colpisce anche il proprietario non responsabile dell’abuso e che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si produce automaticamente.

di Gianluca Oreto - 10/09/2025

Chi risponde degli abusi edilizi? Il proprietario attuale può dirsi estraneo se non ha materialmente realizzato le opere? E, soprattutto, qual è la natura giuridica dell’ordine di demolizione? È un provvedimento sempre autonomamente impugnabile o può assumere carattere meramente confermativo?

Abusi edilizi: le tipologie previste dal Testo Unico Edilizia

Domande certamente interessanti sulle quali va fatta una doverosa premessa: il procedimento amministrativo edilizio è indipendente dalle vicende del giudizio penale.

Le tipologie di abuso edilizio sono individuate nel Capo II, Titolo IV, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e, in particolare:

  • art. 30 “Lottizzazione abusiva”
  • art. 31 “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”
  • art. 33 “Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”
  • art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”
  • art. 35 “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici”
  • art. 37 “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”
  • art. 38 “Interventi eseguiti in base a permesso annullato”

Accanto a queste fattispecie, occorre ricordare:

  • l’art. 9-bis, commi 1-bis e 1-ter, che definiscono lo stato legittimo di un immobile;
  • l’art. 32, che rimanda alle normative regionali e definisce il concetto di variazione essenziale;
  • gli artt. 34-bis e 34-ter, che disciplinano rispettivamente le tolleranze costruttive e i casi particolari di interventi in parziale difformità (modificati dal c.d. “Salva Casa”);
  • gli artt. 36 e 36-bis, che disciplinano le procedure di sanatoria ordinaria (per gli abusi totali) e semplificata (per gli abusi parziali e le variazioni essenziali).

Infine, l’art. 44 del TUE prevede le sanzioni penali, da leggere congiuntamente all’art. 29, secondo cui “il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere […] nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo”. Questi soggetti sono inoltre tenuti, solidalmente, al pagamento delle spese per l’esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili.

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