Il diritto del lavoratore di conoscere i rischi presenti nel luogo in cui presta servizio può entrare in conflitto con una lettura restrittiva delle disposizioni che regolano l'accesso al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente la consegna del documento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ma da questa disposizione non deriva necessariamente che il singolo dipendente debba rivolgersi al proprio rappresentante ogni volta che intenda verificare quali rischi siano stati valutati dal datore di lavoro.
Il problema si pone soprattutto quando la richiesta riguarda una situazione di rischio specifica, conosciuta dal lavoratore e direttamente collegata all'ambiente nel quale svolge la propria attività. In questi casi, il diritto alla tutela della salute si confronta con le regole sull'accesso documentale e con la necessità di individuare i presupposti che consentono di ottenere il DVR senza ricorrere all'intermediazione del RLS.
È quanto accaduto all'interno di un'Amministrazione, dove un funzionario ha chiesto al Comune copia del DVR e dei controlli effettuati sulla rete idrica dell'edificio in cui lavorava, dopo che era stata rilevata una contaminazione da legionella.
Sulla vicenda è intervenuto il TAR Sicilia, Palermo, Sezione II, con la sentenza n. 2694 del 30 settembre 2026, che ha affrontato il rapporto tra la Legge n. 241/1990 e le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 relative all'acquisizione del DVR.
La vicenda: richiesta di accesso al DVR e rischio legionella
La vicenda ha riguardato un funzionario amministrativo che rivestiva anche la qualifica di preposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008.
Nel 2024 era stata rilevata una contaminazione da legionella nella rete idrica dell'edificio che ospitava gli uffici, non essendo esclusa la possibilità che il problema persistesse, il dipendente aveva deciso di verificare quali valutazioni fossero state effettuate e quali misure fossero state adottate dall'amministrazione.
Due anni dopo aveva quindi presentato un'istanza per prendere visione ed estrarre copia del DVR, comprensivo degli allegati e delle relazioni tecniche, chiedendo anche i risultati delle analisi e dei monitoraggi sulla legionella effettuati nei 24 mesi precedenti.
La richiesta non riguardava soltanto la necessità di conoscere le condizioni di sicurezza dei locali, ma anche gli obblighi di vigilanza che il lavoratore riteneva connessi alla propria qualifica di preposto. Il Comune, tuttavia, non aveva risposto e il dipendente aveva impugnato il silenzio formatosi sull'istanza, denunciando la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008.
Accesso al DVR tramite RLS: la posizione del Comune
La difesa del Comune ha sostenuto che il D.Lgs. n. 81/2008 contenga una disciplina specifica per l'acquisizione del DVR, individuando nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il soggetto al quale il datore di lavoro è tenuto a consegnarne copia.
Il riferimento è all'art. 18, comma 1, lettera o), che obbliga il datore di lavoro a consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta e per l'espletamento della sua funzione, il documento previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a).
Secondo l'amministrazione, il lavoratore avrebbe potuto consultare il DVR attraverso il proprio rappresentante, mentre una richiesta individuale avrebbe richiesto un interesse qualificato ulteriore, ad esempio quello derivante dalla necessità di promuovere un'azione giudiziaria dopo un infortunio.
La posizione del Comune si basava dunque sull'idea che il sistema di accesso previsto dal Testo Unico sulla sicurezza prevalesse sulle regole generali della Legge n. 241/1990, impedendo al dipendente di utilizzare autonomamente l'accesso documentale per acquisire il DVR.
Il TAR ha escluso questa interpretazione, osservando che le disposizioni richiamate dall'amministrazione attribuiscono al RLS una prerogativa funzionale ai suoi compiti, senza privare il singolo lavoratore degli strumenti di tutela previsti dalla disciplina sull'accesso agli atti.
Diritto di accesso al DVR: quando l'interesse del lavoratore è qualificato
Per il TAR, il collegamento tra la documentazione richiesta e la posizione del dipendente era immediatamente riconoscibile, considerato che il lavoratore prestava servizio proprio nell'edificio nel quale era stata riscontrata la contaminazione da legionella.
Il DVR e i risultati dei monitoraggi riguardavano rischi potenzialmente incidenti sulla sua salute e gli avrebbero consentito di verificare se l'amministrazione avesse preso in considerazione il problema e adottato misure adeguate a contenerlo.
Il Collegio ha quindi riconosciuto la sussistenza di un interesse personale, differenziato e qualificato alla conoscenza degli atti, richiamando l'art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, che garantisce l'accesso ai documenti amministrativi quando la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Non occorre, peraltro, che sia già pendente una controversia giudiziaria. L'accesso può servire anche a conoscere gli elementi necessari per valutare la propria posizione e decidere come tutelarla, senza che l'amministrazione possa pretendere di stabilire preventivamente se la documentazione sarà effettivamente utile in un eventuale giudizio.
Su questo aspetto il TAR ha richiamato l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18 marzo 2021, secondo cui l'amministrazione non deve compiere valutazioni anticipate sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività dei documenti richiesti ai fini di un'eventuale controversia, salvo che manchi in maniera evidente qualsiasi collegamento con le esigenze difensive rappresentate.
Nel caso del funzionario comunale, l'interesse non era legato a un danno già subito, ma alla possibilità di conoscere le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro e le iniziative adottate rispetto a un rischio che lo riguardava direttamente.
Il diritto del RLS di ricevere il DVR non esclude quello del lavoratore
La distinzione tra le prerogative del RLS e il diritto di accesso documentale costituisce il passaggio sul quale si è concentrata una parte significativa della motivazione: il D.Lgs. n. 81/2008, attraverso gli artt. 18, comma 1, lettera o), e 50, comma 4, riconosce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto di ricevere copia del DVR, affinché possa esercitare le proprie attribuzioni nell'ambito della prevenzione aziendale.
Il TAR ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1336 del 15 febbraio 2021, che ha già affrontato il rapporto tra queste disposizioni e la disciplina generale dell'accesso amministrativo.
In quella occasione il Consiglio di Stato ha precisato che il RLS acquisisce il DVR per svolgere le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa sulla sicurezza, tra le quali rientrano la partecipazione alla valutazione dei rischi attraverso la consultazione, la formulazione di proposte e osservazioni e il ricorso alle autorità competenti quando ritenga insufficienti le misure adottate dal datore di lavoro.
L'acquisizione del documento è quindi collegata alla funzione rappresentativa e non costituisce una forma di accesso esercitata dal RLS in nome e per conto di ciascun lavoratore.
Da questa differenza deriva la possibilità di applicare la Legge n. 241/1990 anche quando il documento richiesto è il DVR, purché il dipendente dimostri di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla sua conoscenza.
Il RLS conserva il proprio diritto di ricevere copia del documento per l'espletamento delle sue funzioni, mentre il singolo lavoratore può esercitare l'accesso documentale sulla base di un interesse individuale, secondo presupposti e finalità differenti.
La previsione di una specifica prerogativa in favore del rappresentante non può quindi essere utilizzata, da sola, per negare una richiesta di accesso presentata da un dipendente.
Il DVR è un documento accessibile? Gli orientamenti della giurisprudenza
In riferimento alla natura del DVR, il TAR ha evidenziato come la giurisprudenza amministrativa nel tempo non abbia espresso posizioni del tutto uniformi.
Il Consiglio di Stato, pur avendo distinto le prerogative del RLS dall'accesso disciplinato dalla Legge n. 241/1990, in una sentenza del 2021 aveva escluso l'accessibilità del DVR in una controversia riguardante una società privata incaricata della gestione di un servizio pubblico. In quella vicenda Palazzo Spada aveva ritenuto prevalente la componente privatistica del rapporto di lavoro, considerando il DVR un documento riconducibile agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza che gravano sul datore di lavoro, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'attività esercitata.
Il TAR ha riconosciuto l'esistenza di questo precedente, ma ha preferito aderire all'orientamento seguito dal TAR Lazio, che valorizza la funzione di tutela della salute e della sicurezza svolta dal documento di valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, deve individuare e valutare i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e definire le misure di prevenzione e protezione necessarie. Il lavoratore che dimostri un interesse qualificato alla conoscenza del DVR può quindi verificare se determinati pericoli siano stati considerati e quali misure siano state previste per fronteggiarli.
La decisione del TAR Sicilia riguarda un'amministrazione pubblica e non comporta il riconoscimento di un diritto generalizzato di accesso al DVR nei confronti di qualsiasi datore di lavoro, soprattutto alla luce delle differenti posizioni giurisprudenziali richiamate nella motivazione.
Il diritto di accesso al DVR prescinde dalla qualifica di preposto
Il ricorrente rivestiva anche la qualifica di preposto e aveva motivato la propria istanza richiamando gli obblighi di vigilanza previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, che presuppongono la conoscenza delle condizioni nelle quali si svolgono le attività lavorative e delle misure di sicurezza da rispettare, dal momento che il preposto deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza delle disposizioni aziendali e intervenire nei casi previsti dalla normativa.
Il TAR, però, ha espressamente osservato che l'interesse all'accesso sussisteva anche a prescindere dalla qualifica di preposto, poiché la documentazione richiesta riguardava rischi ai quali il dipendente poteva essere esposto durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
Non esiste in capo al preposto un autonomo e generalizzato diritto di acquisire copia del DVR in ragione della funzione esercitata, ma riconosce che, nella vicenda esaminata, il dipendente disponeva già di un interesse qualificato quale lavoratore. La qualifica aveva contribuito a motivare l'istanza, senza costituire l'elemento sul quale il Collegio ha fondato l'accoglimento del ricorso.
Accesso al DVR: la decisione del TAR e le conseguenze per le amministrazioni
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di consegnare la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, condannando l'amministrazione anche al pagamento delle spese di giudizio. L'accoglimento ha riguardato il diritto del dipendente di ottenere gli atti e non la verifica delle condizioni di sicurezza dell'edificio. Il giudice non ha accertato se la contaminazione da legionella fosse ancora presente, né se la valutazione dei rischi fosse adeguata o le misure adottate dall'amministrazione fossero sufficienti.
La sentenza esclude la possibilità di respingere le richieste di accesso al DVR facendo esclusivamente riferimento alla competenza del RLS e impone di considerare l'interesse individuale che ne costituisce il presupposto. La documentazione sulla sicurezza può assumere un rilievo diretto nella tutela del lavoratore, soprattutto quando esistono circostanze specifiche che giustificano la necessità di conoscere le valutazioni effettuate dal datore di lavoro e le misure adottate.
Il caso della legionella ne è un esempio: la richiesta riguardava il DVR, ma anche i risultati delle analisi e dei monitoraggi della rete idrica, senza i quali il dipendente non avrebbe potuto ricostruire gli accertamenti effettuati e le condizioni dell'ambiente in cui prestava servizio.
L'accesso individuale al DVR resta subordinato alla presenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma non può essere escluso soltanto perché il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce al RLS il diritto di riceverne copia. Le disposizioni sulla rappresentanza dei lavoratori e quelle sull'accesso documentale hanno finalità differenti e la loro applicazione deve tener conto della posizione del soggetto che richiede gli atti e delle ragioni poste a fondamento dell'istanza.