Accordi di sponsorizzazione: richiamo di ANAC alle Amministrazioni
In un atto a firma del Presidente, ANAC interviene su sponsorizzazioni, co-organizzazione di eventi e tracciabilità dei flussi finanziari: l’assenza di un accordo scritto preventivo non è sanabile e compromette la legittimità dell’azione amministrativa
Quando un’amministrazione pubblica decide di promuovere un evento culturale, istituzionale o promozionale, il ricorso alla sponsorizzazione è spesso percepito come uno strumento agile, quasi “laterale” rispetto alle regole ordinarie dei contratti pubblici.
Ma fino a che punto questa elasticità è consentita? È possibile parlare di co-organizzazione senza un atto scritto che ne disciplini contenuti, ruoli e oneri? E cosa accade quando la formalizzazione del rapporto arriva solo dopo, magari a seguito di rilievi o verifiche?
Sono questioni particolarmente rilevanti, perché riguardano da vicino il modo in cui molte amministrazioni gestiscono eventi, premi, iniziative culturali e rapporti di collaborazione “misti”, collocati in una zona di confine tra sponsorizzazione, contributo e affidamento di servizi.
Su questi profili è intervenuta in modo molto chiaro l’ANAC con l’Atto a firma del Presidente approvato il 21 gennaio 2026, che chiarisce, senza ambiguità, che la forma scritta non è un dettaglio, ma una condizione essenziale di legittimità dell’azione amministrativa.
Accordi di sponsorizzazione e co-organizzazione: perché la forma scritta non è un dettaglio
La vicenda trae origine da un esposto relativo all’organizzazione di un evento culturale di rilievo, promosso attraverso un avviso pubblico per la ricerca di sponsor, ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 36/2023.
Nella segnalazione si specificava che l’amministrazione avrebbe assunto un ruolo poco trasparente, fungendo da intermediario tra uno sponsor privato e un’associazione non riconosciuta, che – per policy del soggetto finanziatore – non avrebbe potuto ricevere direttamente contributi economici.
L’istruttoria ANAC ha ricostruito nel dettaglio i rapporti intercorsi tra:
- amministrazione pubblica;
- soggetto sponsor;
- associazione privata coinvolta nell’organizzazione dell’evento.
Ed è proprio su questo piano che sono emerse delle criticità rilevanti.
La posizione di ANAC: sponsorizzazione sì, ma la co-organizzazione va formalizzata
ANAC ha preliminarmente evidenziato che non è stata dimostrata un’attività di intermediazione illecita nella sponsorizzazione. Il contributo economico dello sponsor è risultato incassato direttamente dall’amministrazione e utilizzato per coprire spese organizzative dell’evento.
Fermo restando quindi che non è emersa un’attività illegale, si è però manifestata la totale assenza, fino a un momento molto avanzato, di un atto scritto che disciplinasse l’attività di co-organizzazione tra parte pubblica e parte privata.
In particolare, ANAC ha rilevato:
- l’omessa osservanza della forma scritta dell’accordo sotteso alla co-organizzazione;
- l’impossibilità di determinare con chiarezza prestazioni, ripartizione dei compiti e oneri economici tra i soggetti coinvolti;
- la violazione dei principi di trasparenza, controllabilità e buon andamento dell’azione amministrativa.
La co-organizzazione non può essere desunta da comportamenti di fatto, né giustificata ex post.
La convenzione tardiva non sana l’illegittimità
Uno dei passaggi più significativi dell’Atto ANAC riguarda la sorte della convenzione sottoscritta successivamente, quando il procedimento di vigilanza era già avviato.
Secondo l’Autorità, la mancata sottoscrizione di un valido atto scritto relativo all’attività di co-organizzazione non è sanabile con una successiva convenzione.
La forma scritta, nel settore pubblico, non è un adempimento formale ma una condizione di legittimità dell’azione amministrativa, oggi espressamente codificata anche dall’art. 18 del d.lgs. 36/2023, che prescrive la forma scritta a pena di nullità dei contratti pubblici.
In assenza di un atto formale preventivo:
- non è possibile qualificare correttamente il rapporto;
- non è possibile esercitare controlli;
- non è possibile garantire la trasparenza sull’uso delle risorse pubbliche.
Tracciabilità dei flussi finanziari: non basta il conto dedicato
Altro importante profilo attiene alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso esaminato, pur essendo stato individuato un conto corrente dedicato, non risultava acquisito il CIG relativo all’affidamento formalizzato con la convenzione tardiva.
Sul punto, ANAC ricorda che:
- l’indicazione del CIG è parte integrante degli obblighi di tracciabilità (art. 3, comma 5, legge 136/2010);
- l’assenza del CIG compromette la possibilità di controllo sui flussi finanziari;
- il mancato rispetto della disciplina sulla tracciabilità espone a sanzioni amministrative e può condurre alla risoluzione del rapporto.
Conclusioni
ANAC ha quindi confermato l’omessa osservanza della forma scritta dell’accordo di co-organizzazione e la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Come specificato dall’Autorità, la co-organizzazione di eventi tra pubblico e privato deve essere disciplinata preventivamente da un atto scritto, nel quale vengano definiti in modo puntuale prestazioni, compiti e oneri economici.
Una convenzione successiva non sana le illegittimità già consumate: anche nei rapporti “ibridi” occorre garantire CIG, tracciabilità e controlli come in ogni altro affidamento, senza che il vuoto di legittimità possa essere colmato da una semplice buona intenzione organizzativa.
Documenti Allegati
Atto Presidente ANAC