Agevolazione prima casa e pertinenze: interviene la Cassazione

In assenza di prova del vincolo pertinenziale, il Fisco può legittimamente escludere dal beneficio l'acquisto di terreni adiacenti l'abitazione

di Redazione tecnica - 09/05/2025

Nel panorama applicativo delle agevolazioni per la prima casa, è frequente la casistica di atti che includono, oltre all’abitazione principale, anche terreni adiacenti o appezzamenti accessori.

Occhio però alla reale possibilità di estendere i benefici fiscali anche a questa parte della proprietà, come ha sottolineato la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 7 marzo 2025, n. 6160, chiarendo i presupposti inderogabili per l’eventuale riconoscimento dell’agevolazione anche ai beni pertinenziali.

Vediamo quali sono e come si applicano.

Agevolazioni prima casa: si applicano anche a terreni adiacenti?

Il caso in esame trae origine da un atto di compravendita che prevedeva l’acquisto, con un unico rogito, di un’abitazione civile per la quale è stata espressamente richiesta l’agevolazione prima casa, ai sensi della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 e di un terreno adiacente, privo tuttavia di qualsiasi vincolo dichiarato di pertinenza rispetto al fabbricato.

L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di liquidazione, escludendo l’applicazione del beneficio sul terreno, ritenendo mancante la prova della destinazione pertinenziale.

Il contribuente ha impugnato l’atto, ma sia la Commissione tributaria provinciale che la CTR Campania hanno confermato la legittimità dell’operato dell’Ufficio.

Pertinenze prima casa: la normativa di riferimento sulle agevolazioni

Ricordiamo che l’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% (in luogo del 9%) per l’acquisto di abitazioni non di lusso (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Il comma 3 della stessa nota estende il beneficio anche alle pertinenze dell’abitazione, ma a condizione che:

  • si tratti di immobili iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6 o C/7,
  • sia dimostrato il vincolo di servizio all’abitazione principale.

L’Agenzia delle Entrate, nelle circolari n. 38/E/2005, n. 18/E/2013 e nella risoluzione n. 32/E/2006, ha chiarito che anche i terreni possono rientrare tra le pertinenze, purché:

  • risultino graffati all’abitazione nei registri catastali,
  • sia presente la dichiarazione di volontà di asservimento.

 

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