Nuove regole per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che svolgono attività di gestione dei centri di raccolta.
Con la Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026, il Comitato nazionale ha definito i criteri e i requisiti richiesti per l’iscrizione nella categoria 1, adeguando la disciplina al nuovo quadro introdotto dal D.M. 26 marzo 2026 e sostituendo le precedenti deliberazioni del 2009 e del 2018.
Le novità riguardano soprattutto la dotazione minima e la formazione del personale, il responsabile tecnico e la capacità finanziaria, con una disciplina transitoria dedicata alle imprese che risultano già iscritte.
Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: le novità della nuova Delibera n. 6/2026
La Deliberazione completa il percorso avviato con il D.M. 26 marzo 2026, che ha ridefinito caratteristiche tecnico-strutturali, requisiti di gestione e funzionamento, rifiuti conferibili e modalità operative dei centri di raccolta, abrogando la precedente disciplina contenuta nei decreti dell’8 aprile 2008 e del 13 maggio 2009.
Lo stesso decreto stabilisce che il soggetto che gestisce il centro debba essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”, demandando al Comitato nazionale la definizione dei criteri per dimostrare l’idoneità tecnica e la capacità finanziaria.
La nuova deliberazione interviene proprio su questi aspetti e sostituisce integralmente le regole finora utilizzate per questa specifica attività.
Categoria 1: quali requisiti servono per gestire i centri di raccolta
Ai requisiti generali previsti dal D.M. 3 giugno 2014 si aggiungono quelli specificamente individuati dalla nuova deliberazione per la gestione dei centri di raccolta.
L’impresa deve infatti dimostrare una dotazione minima di personale, garantire la qualificazione, la formazione e l’addestramento degli addetti, nominare almeno un responsabile tecnico con i requisiti previsti per la categoria 1 e possedere la capacità finanziaria stabilita dalla deliberazione.
Per le imprese già iscritte nella categoria 1 che intendono integrare l’iscrizione con la gestione dei centri di raccolta, la verifica riguarda invece la dotazione e la formazione del personale, oltre alla capacità finanziaria.
Il numero minimo degli addetti cresce in funzione della classe di iscrizione: si parte da un addetto per la classe F, relativa a meno di 5.000 abitanti, per arrivare ai 13 addetti della classe A, riferita a una popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Le classi intermedie richiedono rispettivamente 2, 3, 4 e 8 addetti.
Formazione degli addetti ai centri di raccolta: obblighi e aggiornamento ogni cinque anni
Particolare attenzione è riservata alla formazione del personale, che deve risultare già effettuata al momento della domanda di iscrizione o di integrazione e deve essere verificata anche in occasione del rinnovo o dell’ampliamento della classe.
La formazione è richiesta inoltre in caso di nuove assunzioni, quando personale già presente nell’impresa viene destinato alla gestione del centro di raccolta e quando vengono introdotte metodologie operative o tecnologie diverse rispetto a quelle precedentemente utilizzate.
È previsto poi un aggiornamento con periodicità quinquennale, calcolato dalla conclusione della formazione iniziale o dall’ultimo aggiornamento effettuato dal singolo addetto.
Chi non è in regola con la formazione iniziale o con l’aggiornamento periodico non può essere impiegato nel centro di raccolta e non può essere conteggiato ai fini della dotazione richiesta per la classe di iscrizione. Al momento del rinnovo, inoltre, l’impresa deve dimostrare che tutto il personale addetto sia in regola.
La formazione iniziale deve avere una durata minima di 12 ore effettive, mentre per l’aggiornamento sono previste almeno 6 ore; in entrambi i casi è richiesta la frequenza di almeno il 75% delle ore programmate.
I contenuti spaziano dalla normativa sui rifiuti e sull’Albo alle modalità di gestione dei centri di raccolta, passando per sicurezza, RENTRI, formulari, registri, MUD e gestione operativa delle diverse tipologie di rifiuti.
Capacità finanziaria e garanzie: gli importi previsti per la categoria 1
La deliberazione fissa anche gli importi necessari per dimostrare la capacità finanziaria, differenziandoli in relazione alla classe di iscrizione.
Si parte da 36.300 euro per le classi F ed E, per passare a 72.600 euro per la D, 108.900 euro per la C, 290.400 euro per la B e 471.900 euro per la classe A.
Il requisito può essere dimostrato secondo le modalità previste dal D.M. 3 giugno 2014 oppure attraverso un’attestazione di affidamento bancario conforme allo schema allegato alla deliberazione.
Diverso è il riferimento alle garanzie finanziarie, richieste per i soli rifiuti urbani pericolosi. I soggetti già iscritti nella categoria 1 non devono prestare ulteriori garanzie quando la gestione dei centri di raccolta non comporta una variazione dell’iscrizione.
Imprese già iscritte all’Albo: un anno per aggiornare la formazione degli addetti
La nuova disciplina non incide sulla validità delle iscrizioni già rilasciate, che restano efficaci fino alla loro scadenza. Anche le domande di iscrizione o di rinnovo presentate entro la data di entrata in vigore della deliberazione continuano a essere esaminate secondo le disposizioni previgenti.
Per le imprese già iscritte è tuttavia previsto uno specifico obbligo di adeguamento: entro un anno dall’entrata in vigore della deliberazione devono aggiornare la formazione degli addetti impiegati nei centri di raccolta secondo i contenuti del D.M. 26 marzo 2026. Il corso svolto sarà valido anche ai fini dell’aggiornamento richiesto per il successivo rinnovo dell’iscrizione.
La Deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali e sostituisce le Deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018.
Il passaggio alla nuova disciplina riguarda quindi sia chi presenta una nuova domanda, chiamato a verificare i requisiti relativi a personale, formazione e capacità finanziaria, sia le imprese già iscritte, per le quali il regime transitorio prevede l’aggiornamento della formazione degli addetti entro un anno dall’entrata in vigore della deliberazione.