Ampliamenti in totale assenza di titolo: nessuna sanatoria semplificata con il Salva Casa

La Cassazione ribadisce i limiti dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia: esclusi gli interventi completamente abusivi, anche se realizzati anni prima

di Redazione tecnica - 18/06/2025

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È possibile sanare un abuso edilizio totale utilizzando la nuova procedura introdotta con il Salva Casa? L’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia può essere applicato anche a interventi privi di qualsiasi titolo edilizio? Quali sono i limiti per l’applicazione della nuova sanatoria semplificata prevista dal Salva Casa?

Ampliamenti in totale assenza di titolo: interviene la Cassazione

L’entrata in vigore dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) – Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) – ha acceso un dibattito infinito sulle casistiche in cui è possibile utilizzare la nuova sanatoria semplificata e sui contorni (in alcuni casi “sfumati”) tra le varie difformità edilizie (abusi totali, parziali e variazioni essenziali).

È vero che il Salva Casa ha aperto a una nuova forma di sanatoria semplificata, ma è altrettanto chiaro che la sua portata applicativa va interpretata con rigore e non può diventare una pretesa per revocare o sospendere ordini di demolizione già emessi dalla pubblica amministrazione.

L’argomento ha già ricevuto parecchie pronunce dalla giurisprudenza, alla quale si aggiunge la sentenza della Corte di Cassazione 8 maggio 2025, n. 17292, che ha ribadito in maniera chiara i limiti oggettivi e soggettivi dell’art. 36-bis, escludendone l’utilizzo per gli interventi realizzati in difformità totale.

Il caso riguarda la richiesta di revoca o sospensione di un ordine di demolizione relativo ad opere edilizie abusive, tra cui un ampliamento di 50 mq, una rampa, un torrino scala e un fabbricato a tre elevazioni, tutte realizzate in assenza di qualsiasi titolo edilizio. I ricorrenti avevano invocato la possibilità di ottenere la sanatoria, anche sulla base dell’art. 36-bis, ritenendo l’intervento riconducibile tra quelli sanabili ai sensi della nuova disposizione.

Il Tribunale di Napoli, in sede esecutiva, aveva respinto l’istanza e si è arrivati in Cassazione.

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