Incarichi di progettazione a titolo gratuito: richiamo di ANAC alle stazioni appaltanti

La deroga al divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite richiede motivazioni eccezionali e trasparenti. Necessario garantire la concorrenza anche in assenza di corrispettivo

di Redazione tecnica - 13/11/2025

Può una pubblica amministrazione affidare un incarico di progettazione a titolo gratuito? E in quali circostanze la gratuità può essere considerata compatibile con i principi di concorrenza e trasparenza previsti dal Codice dei contratti?

È sufficiente la situazione di dissesto finanziario o l’urgenza dell’intervento per giustificare la deroga al divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite?

A queste domande ha risposto ANAC con l’atto a firma del Presidente del 22 ottobre 2025 (fasc. 1906/2025), ribadendo un principio ormai consolidato: gli incarichi di progettazione a titolo gratuito sono ammessi solo in casi eccezionali, espressamente motivati e fondati su circostanze oggettive.

Incarichi di progettazione a titolo gratuito: l’ANAC richiama le stazioni appaltanti al rispetto del Codice dei contratti

La segnalazione pervenuta all’Autorità riguardava l’affidamento, da parte di un’amministrazione comunale, di un incarico di progettazione a titolo gratuito per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di un intervento di restauro e valorizzazione.

Secondo quanto rappresentato, l’incarico era stato conferito senza procedura ad evidenza pubblica e senza valutazione dell’equo compenso, in violazione dei principi di concorrenza e trasparenza.

Dagli atti risultava inoltre che la prestazione gratuita fosse finalizzata a ottenere, in caso di finanziamento, il successivo incarico retribuito per la progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 41, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023.

L’amministrazione aveva giustificato l’affidamento con lo stato di dissesto finanziario e con la disponibilità del professionista a operare “a titolo di liberalità”.

Pur prendendo atto dell’assenza di un compenso diretto o indiretto, l’Autorità ha tuttavia rilevato la mancanza di una motivazione idonea a configurare l’eccezionalità dell’affidamento, richiamando la necessità di un più puntuale rispetto del Codice.

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