Negli appalti pubblici, cosa succede al contratto quando viene annullata l’aggiudicazione? Il rapporto si interrompe automaticamente o serve una decisione espressa? E quali poteri ha la stazione appaltante nella gestione del contratto dopo la sentenza del giudice amministrativo?
A questi interrogativi ha dato risposta il TAR Lombardia, sez. Milano, con la sentenza n. 1957 del 27 aprile 2026, che chiarisce il rapporto tra annullamento dell’aggiudicazione, efficacia del contratto e poteri dell’amministrazione, con indicazioni che incidono direttamente sulla gestione operativa degli appalti pubblici.
Annullamento dell’aggiudicazione e contratto: la vicenda al centro del giudizio
La controversia ha riguardato una procedura per l’affidamento di servizi di sicurezza aeroportuale, all’esito della quale l’originaria aggiudicataria ha visto annullare la propria aggiudicazione, da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la precedente decisione del TAR.
Nel frattempo, tuttavia, il contratto era stato stipulato nelle more del giudizio ed era rimasto in esecuzione, in assenza di una pronuncia del giudice sulla sua inefficacia.
Successivamente, la stazione appaltante ha proceduto allo scorrimento della graduatoria e, ritenendo venuto meno il presupposto dell’affidamento, ha comunicato la risoluzione del contratto in essere, individuando una data di cessazione e dando seguito alla nuova aggiudicazione in favore del secondo classificato.
La società originaria aggiudicataria ha quindi impugnato sia la nuova aggiudicazione sia la decisione di incidere sul rapporto contrattuale, sostenendo che l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione non potesse produrre effetti automatici sul contratto e che, in mancanza di una pronuncia espressa del giudice ai sensi degli artt. 121 e 122 del D.Lgs. n. 104/2010, il rapporto dovesse rimanere efficace.
Accanto a questa censura principale sono state sollevate ulteriori questioni relative alla gestione della gara, alle cause di esclusione e al tema del divieto di pantouflage, ma il punto centrale del contenzioso è rimasto quello della sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione.
Inefficacia del contratto e poteri dell’amministrazione: il quadro normativo
Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado è necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento che, in questo caso, si colloca all’incrocio tra il D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
Sul versante processuale, il punto di partenza è rappresentato dagli artt. 121 e 122 del D.Lgs. n. 104/2010, che hanno superato l’impostazione tradizionale fondata sulla caducazione automatica del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione.
La disciplina attuale attribuisce infatti al giudice amministrativo il potere di dichiarare l’inefficacia del contratto, distinguendo tra ipotesi più gravi e casi ordinari e rimettendo sempre a una valutazione espressa la sorte del rapporto negoziale. In questa valutazione assumono rilievo, tra gli altri elementi, gli interessi delle parti, lo stato di esecuzione del contratto e la possibilità di subentro dell’operatore economico.
Ne deriva che l’inefficacia del contratto non costituisce un effetto automatico dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma il risultato di una decisione del giudice, fondata su un bilanciamento tra interesse pubblico e interessi coinvolti nella vicenda.
Sul piano sostanziale, la disciplina del D.Lgs. n. 36/2023 rileva invece con riferimento ai poteri della stazione appaltante nella fase successiva alla gara. In particolare, l’art. 122 del Codice dei contratti consente alla stazione appaltante di risolvere il contratto anche quando emergono vizi che incidono sulla legittimità dell’aggiudicazione, oltre che nelle ulteriori ipotesi espressamente previste dalla norma.
È proprio questo intreccio tra poteri del giudice e poteri dell’amministrazione che consente di comprendere come, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, la sorte del contratto non sia predeterminata, ma debba essere valutata caso per caso, alla luce degli strumenti offerti sia dal D.Lgs. n. 104/2010 sia dal D.Lgs. n. 36/2023.
Annullamento dell’aggiudicazione: perché il contratto non si scioglie automaticamente
I giudici di primo grado hanno affermato in modo netto che l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione non comporta la caducazione automatica del contratto.
Secondo il TAR, il sistema delineato dagli artt. 121 e 122 del D.Lgs. n. 104/2010 attribuisce esclusivamente al giudice il potere di dichiarare l’inefficacia del contratto, attraverso una valutazione che non è mai automatica ma sempre rimessa a un bilanciamento degli interessi.
Da ciò deriva che, in assenza di una pronuncia espressa, il contratto può continuare a produrre effetti, senza che si possa parlare di nullità o inefficacia automatica.
In questo quadro, il Collegio ha chiarito che l’amministrazione non può rimanere inerte, ma si trova di fronte a un’alternativa ben precisa, cioè proseguire l’esecuzione del contratto con l’aggiudicataria illegittima, con conseguente possibile esposizione a responsabilità risarcitoria, oppure adeguarsi all’esito della gara consentendo il subentro dell’operatore correttamente individuato.
La valutazione si colloca sul piano dell’interesse pubblico e può condurre alla prosecuzione del contratto oppure alla sua risoluzione, in funzione delle ragioni che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione.
In questa prospettiva, il TAR ha chiarito che la soluzione fisiologica, coerente con i principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, è quella di dare seguito alla nuova aggiudicazione, mediante la stipula di un nuovo contratto o il subentro del nuovo aggiudicatario, mentre una scelta diversa richiede una specifica motivazione.
Nel caso esaminato, la stazione appaltante ha ritenuto che tali ragioni non consentissero la prosecuzione del rapporto e ha quindi disposto la risoluzione del contratto, scelta che il TAR ha ritenuto legittima e coerente con il principio di buon andamento.
Nuova aggiudicazione e inammissibilità del ricorso: quando manca la legittimazione
Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda la possibilità per la ricorrente di contestare la nuova aggiudicazione.
Il TAR ha rilevato che la società era stata definitivamente esclusa dalla procedura con sentenza passata in giudicato e che tale circostanza aveva fatto venir meno la legittimazione a impugnare gli atti successivi della gara.
La partecipazione alla procedura rappresenta infatti il presupposto necessario per poter contestarne gli esiti, mentre la sua perdita definitiva fa venir meno un interesse giuridicamente rilevante, non essendo più configurabile alcuna utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento della nuova aggiudicazione.
Annullamento dell’aggiudicazione: cosa cambia nella gestione del contratto
In conclusione, il ricorso è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con conferma della legittimità dell’operato della stazione appaltante nella gestione del contratto successiva all’annullamento dell’aggiudicazione.
Si tratta di una decisione che consente di mettere a fuoco alcuni passaggi che, nella pratica degli appalti, incidono direttamente sulle scelte dell’amministrazione.
L’annullamento dell’aggiudicazione non determina automaticamente l’inefficacia del contratto, perché questa può essere dichiarata solo dal giudice all’esito di una valutazione espressa. In assenza di tale pronuncia, il contratto può continuare a produrre effetti.
Questo però non consente alla stazione appaltante di limitarsi a prendere atto della decisione. È chiamata, invece, a valutare se il rapporto possa proseguire oppure se sia necessario adeguarsi all’esito della gara, incidendo sul contratto in essere.
In questa prospettiva, la sentenza chiarisce che la soluzione fisiologica è quella di dare seguito alla nuova aggiudicazione, attraverso la stipula di un nuovo contratto o il subentro del nuovo operatore, mentre la prosecuzione del rapporto con l’aggiudicatario illegittimo richiede una motivazione specifica ed espone l’amministrazione anche a possibili conseguenze sul piano risarcitorio.
Sul piano processuale, viene ribadito un ulteriore principio, perché l’esclusione definitiva dalla gara fa venir meno la possibilità di contestare gli atti successivi, non essendo più configurabile un interesse giuridicamente rilevante.
Annullamento aggiudicazione e contratto negli appalti pubblici: FAQ su inefficacia, subentro e poteri della stazione appaltante
L’annullamento dell’aggiudicazione comporta automaticamente la cessazione del contratto?
No. L’annullamento dell’aggiudicazione non determina la caducazione automatica del contratto. Dopo l’introduzione degli artt. 121 e 122 del D.Lgs. n. 104/2010, l’inefficacia del contratto può essere dichiarata solo dal giudice amministrativo all’esito di una valutazione espressa e non automatica.
Se il giudice non si pronuncia sull’inefficacia, il contratto resta efficace?
Sì. In assenza di una pronuncia del giudice, il contratto continua a produrre effetti. Non si può parlare di nullità né di inefficacia automatica, perché la sorte del rapporto è rimessa a una decisione specifica del giudice.
La stazione appaltante può comunque risolvere il contratto dopo l’annullamento dell’aggiudicazione?
Sì. Anche in mancanza di una pronuncia di inefficacia, la stazione appaltante conserva i propri poteri e può incidere sul rapporto contrattuale, fino alla risoluzione, quando emergono vizi della fase di gara, sulla base di una valutazione fondata sull’interesse pubblico.
L’amministrazione è obbligata a risolvere il contratto oppure può mantenerlo?
Non esiste un automatismo. L’amministrazione deve valutare se sussistano le condizioni per proseguire il rapporto oppure se sia necessario adeguarsi all’esito della gara. In questa valutazione, la giurisprudenza richiamata dal TAR evidenzia che la soluzione coerente con i principi di buon andamento ed economicità è quella di dare seguito alla nuova aggiudicazione, mentre una scelta diversa richiede una motivazione specifica.
Il subentro del secondo classificato avviene automaticamente dopo l’annullamento dell’aggiudicazione?
No. Il subentro non è automatico, ma dipende da una decisione del giudice oppure da una scelta dell’amministrazione nell’esercizio dei propri poteri. In assenza di una pronuncia giudiziale, è la stazione appaltante che deve valutare se procedere alla stipula di un nuovo contratto o consentire il subentro del nuovo aggiudicatario.
Qual è il ruolo del giudice rispetto a quello della stazione appaltante?
Il giudice amministrativo ha il potere di dichiarare l’inefficacia del contratto, attraverso una valutazione che tiene conto degli interessi coinvolti, dello stato di esecuzione e della possibilità di subentro. La stazione appaltante, invece, anche in assenza di tale pronuncia, deve decidere come gestire il rapporto contrattuale, esercitando i propri poteri in funzione dell’interesse pubblico.
Cosa succede se la stazione appaltante non interviene dopo l’annullamento dell’aggiudicazione?
Non può limitarsi a rimanere ferma. È tenuta a valutare attivamente la sorte del contratto, scegliendo se proseguire il rapporto oppure adeguarlo all’esito della gara, anche attraverso la risoluzione.
Un operatore definitivamente escluso può impugnare la nuova aggiudicazione?
No. Se l’esclusione dalla procedura è divenuta definitiva, viene meno la legittimazione a contestare gli atti successivi della gara. In questo caso non è più configurabile un interesse giuridicamente rilevante a ottenere l’annullamento della nuova aggiudicazione.