Se l’impresa ha già ceduto il credito derivante dal contratto di appalto, può ancora chiedere l’anticipazione del 20% prevista dall’art. 125 del Codice dei contratti? E se la stazione appaltante ha già pagato l’anticipazione, può poi trovarsi vincolata da una cessione notificata successivamente? In altre parole, sullo stesso credito possono convivere anticipazione e cessione oppure, a un certo punto, uno dei due istituti esclude l’altro?
Sono domande che nascono nella gestione quotidiana degli appalti, soprattutto quando l’impresa ha bisogno di liquidità e utilizza tutti gli strumenti che l’ordinamento le mette a disposizione. Proprio su questo nodo è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 4010 del 5 febbraio 2026, ha messo ordine nel rapporto tra l’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 125 del Codice e la cessione del credito disciplinata dal codice civile e dall’Allegato II.14.
Il quesito al MIT su anticipazione e cessione del credito
Si chiede se la stazione appaltante possa negare l’anticipazione del prezzo di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 qualora l’appaltatore abbia già stipulato e notificato un atto di cessione del credito ai sensi della Legge n. 52/1991 e dell’art. 6 dell’Allegato II.14 del Codice, ovvero se possa rifiutare la cessione del credito qualora abbia già provveduto a corrispondere l’anticipazione prevista dallo stesso art. 125.
Il problema, in sostanza, è stabilire se i due istituti possano operare sullo stesso credito oppure se l’uno finisca per neutralizzare l’altro. Tutto ruota attorno a una sola domanda: chi è titolare del credito e per quale importo?
Art. 125 e cessione del credito negli appalti: il quadro normativo
Per capire la risposta del MIT non basta leggere una sola norma. Bisogna tenere insieme più disposizioni e, soprattutto, leggerle in modo coordinato.
Da un lato c’è l’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina anticipazione, acconti e saldo. Il comma 1 riconosce all’appaltatore il diritto a un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto, con la possibilità di arrivare fino al 30% se previsto nei documenti di gara. La logica di questa disposizione è fornire liquidità all’impresa sulla base del credito che nasce dal contratto in corso di esecuzione, senza attendere i primi stati di avanzamento.
Dall’altro lato c’è la disciplina della cessione del credito. Gli artt. 1260 e seguenti del codice civile consentono al creditore di trasferire il proprio credito a un terzo e, una volta perfezionata la cessione, il diritto passa definitivamente al cessionario. Nel settore degli appalti pubblici questa disciplina si intreccia con la Legge n. 52/1991 sui crediti d’impresa e con l’art. 6 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, che regola le modalità di opponibilità della cessione alle stazioni appaltanti.
Ed è proprio questo ultimo passaggio a diventare centrale. L’art. 6 dell’Allegato II.14 stabilisce infatti che la stazione appaltante, in qualità di debitore ceduto, può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente in base al contratto. Significa, in sostanza, che il trasferimento del credito non altera il contenuto del rapporto obbligatorio e non priva la stazione appaltante delle proprie difese.
È su questo intreccio tra anticipazione, titolarità del credito e opponibilità delle eccezioni che si innesta il parere ministeriale.
Anticipazione e cessione del credito: i principi espressi dal MIT
Il MIT muove da una distinzione che, a ben vedere, è piuttosto lineare ma decisiva nella pratica. Anticipazione e cessione del credito sono strumenti diversi, anche se incidono sullo stesso credito derivante dal contratto di appalto.
L’anticipazione è pensata per immettere liquidità nell’impresa durante l’esecuzione del contratto e presuppone che il credito sia ancora nella disponibilità dell’appaltatore. La cessione del credito, invece, comporta il trasferimento di quel diritto a un terzo, con l’effetto che il creditore originario non ne è più titolare.
Se il credito è già stato ceduto, non può più essere anticipato in favore dell’impresa, perché manca il presupposto della titolarità. L’anticipazione si fonda sul fatto che il credito resti nel patrimonio dell’appaltatore; se quel credito è stato trasferito, non è più possibile chiedere un pagamento che presuppone una disponibilità ormai venuta meno.
La seconda ipotesi richiede una verifica più puntuale. Occorre guardare al contenuto della cessione e al momento in cui è stata notificata. Se la cessione riguarda crediti futuri diversi dall’anticipazione già corrisposta, la stazione appaltante non può semplicemente respingerla, salvo adeguata motivazione. Se invece la cessione comprende anche il credito relativo all’anticipazione già liquidata, la stazione appaltante può opporre che, per quella parte, il credito è già stato soddisfatto.
L’anticipazione, una volta erogata, rappresenta infatti un parziale adempimento del debito contrattuale. In quanto tale, è opponibile al cessionario ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato II.14, che consente al debitore ceduto di far valere nei confronti del nuovo creditore le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
Come si coordinano anticipazione e cessione del credito
Il parere non introduce una disciplina nuova, ma rimette semplicemente in ordine. Il punto non è creare un principio nuovo, bensì applicare in modo coerente quelli già esistenti, a partire dalla titolarità del credito e dagli effetti della cessione.
L’anticipazione non dà vita a un credito diverso. È solo un pagamento anticipato di una parte del corrispettivo che nasce dal contratto di appalto. La cessione, invece, incide su quel credito trasferendolo a un terzo nella misura in cui esiste al momento del trasferimento.
Se l’intero credito è stato ceduto prima che venga chiesta l’anticipazione, l’appaltatore non può pretendere di ricevere somme che non sono più nella sua disponibilità. Allo stesso modo, se una parte del credito è già stata pagata a titolo di anticipazione, quella quota non può essere nuovamente rivendicata dal cessionario, perché il debitore ha già adempiuto per quella parte.
Non si tratta quindi di stabilire quale istituto prevalga sull’altro in astratto. Si tratta piuttosto di verificare, in concreto, qual è la consistenza del credito ancora esigibile e chi ne sia effettivamente titolare nel momento in cui si chiede il pagamento o si notifica la cessione.
Conclusioni operative per stazioni appaltanti e imprese
Il parere del MIT, letto con attenzione, restituisce indicazioni piuttosto chiare senza introdurre rigidità ulteriori rispetto al quadro normativo già esistente.
Se il credito è stato già ceduto e la cessione è stata regolarmente notificata, l’appaltatore non può chiedere l’anticipazione sullo stesso importo, perché quel credito non è più nella sua disponibilità. Allo stesso modo, quando l’anticipazione è stata già corrisposta, la stazione appaltante può opporre al cessionario l’avvenuto pagamento per la parte già liquidata, trattandosi di un adempimento parziale del debito contrattuale.
Diverso è il caso in cui la cessione riguardi crediti futuri che non coincidono con l’anticipazione già erogata. In questa ipotesi la cessione non può essere semplicemente respinta, ma deve essere valutata alla luce del contenuto dell’atto e del momento in cui è stata notificata.
In definitiva, il credito contrattuale può essere oggetto di anticipazione oppure di cessione, ma non può essere duplicato. La verifica della titolarità effettiva e dell’importo residuo diventa quindi un passaggio centrale per evitare equivoci tra impresa, stazione appaltante e cessionario, soprattutto in una fase in cui la gestione della liquidità incide direttamente sulla regolarità dell’esecuzione.