Negli appalti di lavori, quando maturano gli interessi legali sull’anticipazione del prezzo? Gli interessi vanno trattenuti automaticamente sui SAL o scattano solo in caso di decadenza dal beneficio dell’anticipazione? Come deve comportarsi la stazione appaltante nella gestione dei certificati di pagamento?
A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 4017 del 5 febbraio 2026, ha affrontato alcune questioni operative legate al recupero dell’anticipazione e al regime degli interessi legali. Chiarimenti che incidono direttamente sulla gestione dei SAL, sulla liquidità delle imprese e sulle responsabilità delle stazioni appaltanti.
Il quesito sottoposto al MIT: come gestire gli interessi sull’anticipazione del prezzo
Entrando nel dettaglio, il quesito posto al giudizio del MIT prende le mosse da una fattispecie tipica degli appalti di lavori. A fronte di un contratto di importo pari a 1.000.000 euro, l’anticipazione del prezzo – pari al 20% – ammonta a 200.000 euro. Tale importo viene recuperato progressivamente, in misura proporzionale, attraverso gli stati di avanzamento lavori (SAL) fino al completo assorbimento entro il SAL finale.
Il dubbio riguarda il trattamento degli interessi legali. Viene chiesto se questi debbano essere applicati esclusivamente in caso di decadenza dal beneficio dell’anticipazione oppure se la stazione appaltante sia tenuta a trattenerli comunque, a prescindere, su ogni certificato di pagamento oltre alla quota di recupero dell’anticipazione.
Art. 125 del Codice dei contratti: il quadro normativo di riferimento
Come sempre, per comprendere la risposta del MIT è necessario circoscrivere il quadro normativo di riferimento. In particolare, il chiarimento ministeriale va letto alla luce dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che disciplina in modo unitario anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.
Il comma 1 è stato profondamente inciso, prima dal D.Lgs. n. 209/2024 (Il Decreto correttivo del Governo) e successivamente dal D.L. n. 73/2025, convertito in Legge n. 105/2025 (c.d. Decreto Infrastrutture).
La disposizione prevede che l’erogazione dell’anticipazione sia subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorata degli interessi legali, calcolati sul periodo necessario al recupero secondo il cronoprogramma della prestazione.
La stessa norma stabilisce che, in caso di ritardi imputabili all’esecutore, l’appaltatore decada dal beneficio dell’anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme percepite, sulle quali sono dovuti interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione.
È proprio questo assetto normativo a generare, nella prassi, il dubbio sull’applicazione degli interessi legali in caso di regolare esecuzione del contratto.
Gli orientamenti del MIT su anticipazione del prezzo e interessi legali
Nel parere n. 4017/2026, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti parte dalla qualificazione giuridica dell’anticipazione del prezzo.
L’anticipazione non è riconducibile a un prestito oneroso, ma costituisce una quota del corrispettivo contrattuale, erogata in via anticipata rispetto all’effettivo avanzamento delle prestazioni. Da questa qualificazione discende un primo effetto rilevante: l’anticipazione, di per sé, non comporta la maturazione automatica di interessi a carico dell’appaltatore.
La previsione della garanzia fideiussoria – che deve coprire anche gli interessi legali calcolati sul periodo di recupero dell’anticipazione – svolge una funzione di tutela preventiva della stazione appaltante, ma non implica che tali interessi debbano essere applicati o trattenuti in via ordinaria nel corso dell’esecuzione del contratto.
Il MIT chiarisce, infatti, che in presenza di una regolare esecuzione, con recupero proporzionale dell’anticipazione attraverso i SAL, gli interessi legali non sono automaticamente dovuti né trattenuti sui certificati di pagamento.
Analisi tecnica: esecuzione regolare e decadenza dal beneficio dell’anticipazione
Il cuore del parere del MIT sta nella distinzione tra gestione fisiologica dell’anticipazione ed evento patologico di decadenza dal beneficio.
Quando il contratto viene eseguito regolarmente, nel rispetto del cronoprogramma, e l’anticipazione viene recuperata in modo progressivo attraverso i SAL, non maturano interessi legali sull’importo anticipato. In questa fase, la stazione appaltante si limita a recuperare la quota di anticipazione, senza applicare ulteriori trattenute sui certificati di pagamento.
Il quadro cambia solo nel momento in cui l’appaltatore decade dal beneficio dell’anticipazione, ad esempio per inadempimento, ritardo ingiustificato o risoluzione del contratto. In tali ipotesi, gli interessi legali decorrono dalla data di erogazione dell’anticipazione fino al recupero effettivo delle somme, come espressamente previsto dall’ultimo periodo dell’art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.
In questo contesto, la richiesta di restituzione dell’anticipazione maggiorata degli interessi legali non assume una funzione sanzionatoria, ma rappresenta la conseguenza del venir meno delle condizioni che avevano giustificato l’erogazione anticipata delle risorse pubbliche.
Conclusioni operative
Il parere MIT n. 4017/2026 fornisce un chiarimento operativo rilevante su un aspetto che, nella prassi, ha spesso generato incertezze applicative.
L’anticipazione del prezzo va letta come quota del corrispettivo contrattuale erogata in via anticipata, e non come un finanziamento oneroso. In presenza di una regolare esecuzione del contratto, con recupero proporzionale dell’anticipazione attraverso i SAL, non maturano interessi legali e la stazione appaltante non è tenuta ad applicare trattenute ulteriori rispetto alla quota di recupero.
Gli interessi legali assumono invece rilievo solo in caso di decadenza dal beneficio dell’anticipazione, con decorrenza dalla data di erogazione e fino al recupero delle somme, secondo quanto previsto dall’art. 125, comma 1, del Codice dei contratti.
Dal punto di vista operativo, l’intervento del MIT consente alle stazioni appaltanti di distinguere con maggiore chiarezza tra la gestione ordinaria dell’anticipazione e le ipotesi patologiche di inadempimento. Per le imprese, viene confermato che l’anticipazione, se correttamente recuperata nel corso dell’esecuzione, non comporta alcun aggravio economico aggiuntivo.