Appalti sopra 20 milioni e cifra d’affari: il MIT chiarisce come calcolare il requisito

Con il parere n. 4207/2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce se il requisito della cifra d’affari previsto dall’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 debba essere riferito all’intero importo posto a base di gara oppure soltanto alle categorie per le quali occorra la classifica VIII.

di Redazione tecnica - 10/05/2026

Negli appalti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, il requisito della cifra d’affari previsto dall’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 deve essere calcolato sull’intero importo della procedura oppure soltanto sulle categorie per le quali sia necessaria la classifica VIII?

Il riferimento contenuto nella norma alla qualificazione conseguita nella classifica VIII serve soltanto a individuare l’ambito applicativo della disposizione oppure incide anche sul parametro economico da utilizzare per il calcolo del requisito?

A rispondere è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere n. 4207 del 21 aprile 2026, ha chiarito un aspetto particolarmente rilevante per le gare articolate in più categorie di lavorazioni e per le procedure in cui il valore complessivo dell’appalto supera la soglia prevista dalla disposizione, pur in presenza di singole categorie qualificabili con classifiche inferiori alla VIII.

Il quesito posto al MIT sul requisito della cifra d’affari

Il quesito sottoposto al Supporto Giuridico del MIT si collega al precedente parere n. 2958 del 29 ottobre 2024 e riguarda l’interpretazione dell’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

La disposizione prevede che, per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, debba avere realizzato nel quinquennio antecedente una cifra d’affari non inferiore a 2,5 volte l’importo posto a base di gara.

Partendo da questo presupposto, il quesito rivolto al MIT riguarda il parametro economico da utilizzare per il calcolo del requisito.

In particolare, viene chiesto se il valore della cifra d’affari pari a 2,5 volte debba essere riferito esclusivamente alle categorie per le quali sia richiesta la classifica VIII oppure all’intero importo posto a base di gara.

Il dubbio interpretativo assume particolare rilievo nelle gare articolate in più categorie di lavorazioni, soprattutto nei casi in cui solo alcune di esse richiedano la classifica VIII, mentre altre risultino qualificabili con classifiche inferiori.

Requisito della cifra d’affari e classifica VIII nell’art. 2 dell’Allegato II.12

Per comprendere la risposta fornita dal MIT occorre partire dall’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina i requisiti richiesti per gli appalti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000.

La disposizione prevede che, in questi casi, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, debba avere realizzato nel quinquennio antecedente una cifra d’affari, ottenuta mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo posto a base di gara.

Sul corretto ambito applicativo della norma era già intervenuto il Supporto Giuridico del MIT con il parere n. 2958 del 29 ottobre 2024, reso a seguito dei dubbi interpretativi sorti nei casi in cui l’importo complessivo della procedura superasse la soglia prevista dalla disposizione pur in presenza di categorie di lavori singolarmente qualificabili con classifiche inferiori alla VIII.

Nel precedente parere il MIT aveva richiamato il criterio ermeneutico previsto dall’art. 12 delle preleggi al codice civile, evidenziando come la disposizione dovesse essere interpretata sulla base del significato proprio delle parole e della connessione tra le diverse condizioni previste dalla norma.

Partendo da questo presupposto interpretativo, il Ministero aveva chiarito che l’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12 prevede due condizioni di applicabilità che devono ricorrere congiuntamente, vale a dire il superamento della soglia di euro 20.658.000 e la presenza di una o più lavorazioni in classifica VIII.

Secondo il MIT, in assenza anche di una sola di queste condizioni, la disposizione non trova ambito oggettivo di applicazione.

Il MIT conferma che il requisito da 2,5 volte va calcolato sull’intera gara

Sulla base del quadro normativo appena delineato, il MIT ha affrontato il successivo profilo interpretativo relativo al parametro economico da utilizzare per il calcolo del requisito della cifra d’affari previsto dall’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

Con il parere n. 4207 del 21 aprile 2026, il Ministero ha chiarito che il valore della cifra d’affari pari a 2,5 volte deve essere parametrato all’intero importo posto a base di gara e non alle sole categorie per le quali occorra la classifica VIII.

Nel fornire questa risposta, il MIT richiama espressamente la sentenza TAR Puglia-Lecce n. 386/2024, nella quale i giudici amministrativi avevano evidenziato come la cifra d’affari costituisca un ulteriore requisito di partecipazione previsto per le gare di rilevante importo e trovi applicazione quando l’appalto, nel suo complesso, supera la soglia prevista dalla disposizione.

Secondo il TAR, infatti, la classifica VIII rappresenta lo scaglione più elevato del sistema di qualificazione, ma l’importo convenzionalmente attribuito alla stessa non esaurisce la portata qualificante dell’operatore economico né costituisce un limite alla sua capacità imprenditoriale, integrando invece una soglia oltre la quale le stazioni appaltanti sono tenute a introdurre nella lex specialis l’ulteriore requisito della cifra d’affari.

È proprio partendo da questa impostazione che il MIT conclude come la ratio della norma sia quella di assicurare che l’operatore economico possieda effettivamente la capacità economica necessaria per l’esecuzione dell’intero appalto di rilevante importo, con la conseguenza che il requisito della cifra d’affari deve essere riferito all’intero valore posto a base di gara.

Classifica VIII e cifra d’affari: cosa cambia per stazioni appaltanti e operatori economici

Letti congiuntamente, i pareri n. 2958/2024 e n. 4207/2026 consentono oggi di delineare un quadro interpretativo piuttosto definito sull’applicazione dell’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

Con il primo parere il MIT aveva chiarito che il requisito della cifra d’affari non si applica automaticamente a tutti gli appalti superiori a euro 20.658.000, ma richiede anche la presenza di una o più lavorazioni in classifica VIII. Con il successivo parere n. 4207/2026, invece, il Ministero ha affrontato il tema del parametro economico da utilizzare per il calcolo del requisito, precisando che la cifra d’affari pari a 2,5 volte deve essere riferita all’intero importo posto a base di gara e non alle sole categorie per le quali occorra la classifica VIII.

L’impostazione seguita dal MIT risulta coerente con il richiamo operato alla sentenza TAR Puglia-Lecce n. 386/2024, nella parte in cui i giudici amministrativi evidenziano che la classifica VIII non rappresenta un limite massimo della capacità dell’operatore economico, ma individua la soglia oltre la quale le stazioni appaltanti sono tenute a introdurre nella lex specialis un ulteriore requisito economico-finanziario.

Nel loro insieme, i due pareri contribuiscono quindi a definire un’interpretazione della disposizione orientata a verificare la capacità economica dell’operatore rispetto all’intero appalto di rilevante importo e non soltanto rispetto alle singole lavorazioni per le quali sia richiesta la classifica VIII.

Dal punto di vista operativo, le stazioni appaltanti dovranno quindi prestare particolare attenzione nella predisposizione della lex specialis, verificando preliminarmente la sussistenza delle condizioni applicative dell’art. 2, comma 6 e parametrando poi il requisito della cifra d’affari all’intero importo posto a base di gara.

Per gli operatori economici, invece, i chiarimenti forniti dal MIT riducono sensibilmente gli spazi interpretativi che avrebbero consentito di circoscrivere il requisito economico alle sole lavorazioni interessate dalla classifica VIII.

Requisito della cifra d’affari negli appalti sopra 20 milioni: le conclusioni operative

In conclusione, il nuovo parere del MIT ha ulteriormente chiarito l’ambito applicativo dell’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, completando il quadro interpretativo già affrontato con il precedente parere del 2024.

Dalla lettura congiunta dei due pareri emerge, innanzitutto, che il requisito della cifra d’affari non si applica automaticamente a tutti gli appalti superiori a euro 20.658.000, ma richiede anche la presenza di una o più lavorazioni in classifica VIII.

Accertata l’applicabilità della disposizione, il requisito della cifra d’affari pari a 2,5 volte deve però essere parametrato all’intero importo posto a base di gara e non alle sole categorie per le quali occorra la classifica VIII.

L’interpretazione fornita dal MIT conferma quindi che il requisito della cifra d’affari non può essere considerato un elemento collegato esclusivamente alle singole lavorazioni in classifica VIII, ma rappresenta una verifica ulteriore della capacità economica dell’operatore rispetto all’intero appalto di rilevante importo.

Sul piano operativo, i chiarimenti ministeriali assumono un rilievo significativo nella predisposizione della lex specialis e nella verifica dei requisiti di qualificazione degli operatori economici, soprattutto nelle gare articolate in più categorie di lavorazioni e nei casi in cui il valore complessivo della procedura superi la soglia prevista dall’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12.

Requisito della cifra d’affari e classifica VIII: le FAQ sul parere MIT

Quando si applica il requisito della cifra d’affari previsto dall’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12?

Secondo il parere MIT n. 2958/2024, il requisito non si applica automaticamente a tutti gli appalti superiori a euro 20.658.000, ma richiede anche la presenza di una o più lavorazioni in classifica VIII.

Come va calcolata la cifra d’affari pari a 2,5 volte prevista dall’art. 2, comma 6?

Con il parere n. 4207/2026 il MIT ha chiarito che il requisito deve essere parametrato all’intero importo posto a base di gara e non alle sole categorie per le quali occorra la classifica VIII.

La classifica VIII rappresenta un limite massimo della capacità economica dell’operatore?

No. Richiamando la sentenza TAR Puglia-Lecce n. 386/2024, il MIT evidenzia che la classifica VIII costituisce lo scaglione più elevato del sistema di qualificazione, ma l’importo convenzionalmente attribuito alla stessa non rappresenta un limite massimo della capacità economica dell’operatore.

Quali effetti operativi produce il parere MIT n. 4207/2026?

Il parere chiarisce che, nei casi in cui trovi applicazione l’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12, il requisito della cifra d’affari deve essere parametrato all’intero importo posto a base di gara e non alle sole categorie per le quali occorra la classifica VIII.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.