Con la sentenza n. 60 del 30 aprile 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della Regione Toscana che prevede, nei bandi di gara, un criterio premiale fondato sull’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi.
Secondo il giudice delle leggi, l’introduzione di un simile criterio nelle procedure di gara ha finito per alterare le dinamiche competitive tra operatori economici, interferendo con un ambito che la Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ossia la tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e).
La decisione, intervenendo sul rapporto tra tutela dei lavoratori e regole della concorrenza, chiarisce ancora una volta che nel sistema dei contratti pubblici, il bilanciamento tra esigenze sociali e logiche di mercato non può essere ridefinito a livello territoriale, ma deve rimanere ancorato a un quadro unitario nazionale.
Appalti pubblici e criterio premiale sul salario minimo: interviene la Corte Costituzionale
La questione riguarda l’articolo 1 della L.R. Toscana n. 30/2025, che ha introdotto un meccanismo premiale all’interno delle gare pubbliche bandite dall’Amministrazione regionale e dai suoi enti strumentali, attribuendo un punteggio aggiuntivo a quegli operatori economici che avrebbero garantito ai propri lavoratori un trattamento economico minimo pari ad almeno nove euro lordi orari.
La misura, quindi, non impone un obbligo generalizzato, ma interviene comunque sull’impostazione della gara e orienta, di fatto, le scelte degli operatori economici.
Proprio questo profilo ha costituito il fulcro dell’impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri: secondo il Governo, la norma regionale, pur muovendo da finalità sociali, avrebbe alterato il confronto concorrenziale tra imprese, introducendo un elemento di differenziazione territoriale incompatibile con la disciplina unitaria degli appalti pubblici.
Il quadro normativo: art. 117 Costituzione e art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023
Il giudizio della Consulta si è innestato su un assetto costituzionale ben definito. L’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, una materia che, nel settore degli appalti pubblici, assume particolare rilievo.
Le procedure di gara rappresentano lo strumento attraverso cui si realizza l’apertura del mercato e si garantisce la parità di accesso tra operatori economici; proprio per questo motivo, la giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato l’esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.
In questo quadro si inserisce il Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) e, in particolare, l’articolo 11 (“Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”), che al comma 1 individua nella contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa il riferimento per la determinazione del trattamento economico dei lavoratori impiegati negli appalti.
L’equilibrio che ne deriva è basato sul rispetto dei diritti dei lavoratori, evitando di introdurre parametri rigidi o differenziati che possano influenzare in modo disomogeneo la partecipazione alle gare. Questo bilanciamento rappresenta il parametro di riferimento che la Corte ha assunto per valutare la legittimità dell’intervento regionale.
La Consulta: equilibrio tra concorrenza e criteri premiali negli appalti
Nel merito, la Corte Costituzionale ha anzitutto ribadito che la tutela della concorrenza non può essere utilizzata come una clausola elastica capace di attrarre qualsiasi disciplina nella competenza statale, escludendo in radice ogni spazio per le Regioni. Esiste, quindi, un margine di intervento regionale anche in settori che intersecano la concorrenza.
Tuttavia, il giudice delle leggi ha evidenziato come, nel caso specifico dei contratti pubblici, l’esigenza di uniformità assuma un valore determinante. Differenze normative tra territori, infatti, sono suscettibili di tradursi in ostacoli alla libera circolazione degli operatori economici e di creare condizioni non omogenee di accesso al mercato.
Muovendo da questa premessa, la Corte ha osservato che il criterio premiale introdotto dalla Regione Toscana non si limitava a esprimere un indirizzo politico o a promuovere buone pratiche, ma era strutturalmente idoneo a condizionare l’esito delle gare. Attribuire un punteggio aggiuntivo in base al trattamento economico riconosciuto ai lavoratori significa, infatti, orientare la competizione tra imprese, influenzando le strategie di partecipazione e potenzialmente scoraggiando operatori che, pur applicando contratti collettivi legittimi, non soddisfano quel parametro.
In questo modo, la norma regionale si è posta al di fuori del modello delineato dal legislatore statale, che ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di garantire trattamenti retributivi adeguati, senza introdurre ulteriori criteri selettivi nelle gare.
Criteri premiali: illegittima la norma sui salari minimi
In conclusione, la disposizione ha alterato la concorrenzialità del mercato e ha quindi invaso una competenza riservata allo Stato, risultando in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, motivo per cui la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità.
La tutela dei lavoratori non può essere perseguita attraverso interventi frammentati o differenziati su base territoriale, ma deve essere ricondotta all’interno del quadro unitario definito dal legislatore statale.
Non a caso il punto di equilibrio tra esigenze sociali e funzionamento del mercato, nel campo dei contratti pubblici, resta una scelta di sistema che spetta allo Stato, e che non può essere modificata attraverso interventi normativi locali, anche quando perseguono obiettivi pienamente condivisibili.