Appalti pubblici e revisione prezzi negli affidamenti “a cavallo” del 30 giugno 2023
Offerte presentate dopo il 30 giugno 2023, Decreto Aiuti e art. 60 del nuovo Codice: il chiarimento del MIT nel parere n. 3854/2025
Quando una procedura parte a ridosso del 30 giugno 2023, ma le offerte scadono qualche settimana dopo, quale revisione prezzi entra davvero in gioco? Il meccanismo straordinario del Decreto Aiuti può ancora essere utilizzato o quella data segna un confine netto, senza possibilità di recupero? E se il Decreto Aiuti resta fuori, è possibile guardare all’art. 60 del nuovo Codice Appalti, anche se la procedura è stata impostata secondo il D.Lgs. n. n. 50/2016 e le regole di semplificazione del D.L. n. 76/2020?
Appalti pubblici: il chiarimento del MIT sulla revisione prezzi
È uno di quei casi in cui una data, spostata di pochi giorni, cambia completamente il quadro applicativo. Ed è proprio in questa zona grigia che interviene il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3854 dell’11 dicembre 2025, chiarisce quale disciplina debba trovare applicazione negli appalti avviati prima del 30 giugno 2023, ma con offerte in scadenza successiva.
Il quesito sottoposto alla lente del Ministero riguarda una procedura negoziata avviata dalla stazione appaltante con provvedimento del 28 giugno 2023, richiamando l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020. La lettera di invito è stata inviata il 30 giugno 2023 tramite piattaforma telematica, ma il termine per presentare le offerte è stato fissato al 18 luglio 2023.
Da qui nasce il dubbio operativo, è possibile applicare il meccanismo del Decreto Aiuti, previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, anche quando la scadenza delle offerte è successiva al 30 giugno 2023? Oppure, in alternativa, occorre guardare a un’altra disciplina e, in particolare, all’art. 60 del nuovo Codice?
Quadro normativo di riferimento
Per inquadrare correttamente il quesito e il ragionamento che il MIT è chiamato a svolgere, è utile fare un passo indietro e guardare al contesto normativo in cui si colloca la vicenda. In questo caso non c’è una sola regola di riferimento, ma due piani che per un certo periodo si sono sovrapposti: quello straordinario, legato all’emergenza prezzi, e quello ordinario, che il D.Lgs. n. n. 36/2023 (Codice dei contratti) ha provato a rimettere in ordine.
Il primo piano è quello dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, il cosiddetto Decreto Aiuti. Una norma introdotta in un momento preciso, quando l’aumento dei prezzi dei materiali aveva messo in difficoltà l’equilibrio economico di molti contratti di lavori. Proprio perché emergenziale, questa disciplina è stata progressivamente delimitata, fino ad arrivare al passaggio che oggi fa la differenza: il comma 6-ter, che collega l’applicazione del meccanismo straordinario alla data di presentazione delle offerte, fissando nel 30 giugno 2023 il termine oltre il quale quel regime non è più utilizzabile.
Accanto a questo piano straordinario resta il piano delle regole ordinarie applicabili alle procedure impostate secondo il D.Lgs. n. 50/2016. Qui entra in gioco l’art. 29 del D.L. n. 4/2022, che per un periodo transitorio ha imposto l’inserimento, nei documenti iniziali di gara, di specifiche clausole di revisione prezzi, richiamando l’art. 106 del Codice previgente. Una previsione spesso trascurata, ma che diventa centrale proprio quando il Decreto Aiuti non è più praticabile.
Il quadro cambia ulteriormente con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023. L’art. 60 introduce una disciplina di revisione prezzi pensata per funzionare a regime, ma la sua efficacia dal 1° luglio 2023 ha lasciato aperti diversi casi “di mezzo”, come quello oggetto del parere.
Per questo il legislatore è tornato sul tema nel 2025, con l’art. 9 del D.L. n. 73/2025, costruendo una norma di raccordo che, in presenza di determinate condizioni, consente di applicare l’art. 60 anche a contratti di lavori basati su documenti di gara redatti ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e che non hanno potuto accedere ai fondi del Decreto Aiuti.
È all’interno di questo intreccio di date e soglie applicative che si colloca la risposta del MIT, costruita a partire dal dato temporale e dal perimetro delle singole discipline.
Il parere del MIT
A questo punto la risposta del MIT può essere letta con maggiore chiarezza. Il Supporto giuridico non introduce criteri nuovi né costruisce soluzioni creative, ma si muove all’interno delle regole appena richiamate, partendo da un dato molto semplice: per capire se una procedura rientra o meno nel Decreto Aiuti bisogna guardare alla scadenza delle offerte.
Nel caso esaminato, il termine finale per la presentazione delle offerte è fissato al 18 luglio 2023. Questo colloca la procedura oltre il 30 giugno 2023 richiamato dal comma 6-ter dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022. Su questo punto il MIT è netto: il meccanismo straordinario di revisione prezzi non è applicabile, a prescindere dalla data di avvio della procedura o da quella di invio della lettera di invito.
Chiarito questo passaggio, il MIT ricolloca il caso nel suo perimetro naturale. La procedura, per come è stata impostata, resta ancorata al D.Lgs. n. 50/2016 e alle relative disposizioni di semplificazione. In questo contesto viene richiamato l’art. 29 del D.L. n. 4/2022, che per quel periodo imponeva l’inserimento di clausole di revisione prezzi nei documenti iniziali di gara.
Il parere non si ferma a questo punto. Proprio perché il legislatore è intervenuto successivamente per gestire i casi rimasti fuori dal perimetro del Decreto Aiuti, il MIT richiama anche l’art. 9 del D.L. n. 73/2025, segnalando la possibilità di applicare, a determinate condizioni, l’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 ai fini della revisione prezzi.
Da qui il ragionamento si sposta su un piano più concreto: non è più una questione di etichette normative, ma di verifica del quadro economico, della disponibilità delle somme accantonate per imprevisti e della copertura delle voci previste dall’Allegato I.7 del Codice. Ed è per questo che il MIT rimette alla stazione appaltante le valutazioni finali sul caso specifico.
Analisi del parere del MIT
Letto nel suo insieme, il parere del MIT serve innanzitutto a mettere ordine su un punto che, nella pratica, ha creato più di un equivoco: il riferimento temporale previsto dal Decreto Aiuti non è elastico e non può essere adattato al caso concreto. Se il termine per la presentazione delle offerte è successivo al 30 giugno 2023, il meccanismo straordinario non si applica, anche quando la procedura è stata avviata pochi giorni prima. Su questo aspetto il MIT si limita a prendere atto di una scelta legislativa molto chiara, senza forzature interpretative.
Il punto vero del parere sta nel passaggio successivo. Una volta esclusa la strada del Decreto Aiuti, il MIT richiama l’intervento normativo del 2025 e apre alla possibilità di applicare l’art. 60 del nuovo Codice dei contratti. Qui il ragionamento cambia prospettiva: non si parla più di misure eccezionali legate all’emergenza, ma di una disciplina ordinaria che può essere utilizzata anche per contratti nati sotto il vecchio impianto, a condizione che ne sussistano i presupposti.
Il MIT non dice che l’art. 60 si applica automaticamente, né che basti richiamarlo per risolvere il problema della revisione prezzi. Al contrario, sposta l’attenzione su un piano operativo: quello della tenuta del quadro economico. L’eventuale applicazione della revisione prezzi del nuovo Codice passa dalla verifica delle risorse effettivamente disponibili, in particolare di quelle accantonate per imprevisti, dalla loro corretta collocazione nel quadro economico e dalla possibilità di utilizzarle senza compromettere gli equilibri finanziari dell’intervento.
In questo senso, il parere chiarisce che la questione non è scegliere quale norma “conviene di più”, ma capire se e come la stazione appaltante è in grado di sostenere la revisione prezzi in modo coerente e documentabile. È anche per questo che il MIT non fornisce una soluzione preconfezionata, ma rimette le valutazioni finali all’amministrazione, che resta responsabile delle scelte operate e delle relative conseguenze sul piano finanziario.
Conclusioni operative
Se si guarda al parere del MIT senza forzarlo, il quadro che emerge è piuttosto chiaro. Nei contratti in cui il termine di presentazione delle offerte cade dopo il 30 giugno 2023, la strada del Decreto Aiuti è chiusa. Non rileva quando la procedura è stata avviata, né quando è partita la lettera di invito: il discrimine è tutto nella scadenza delle offerte, così come la norma l’ha costruita.
Questo non significa che il tema della revisione prezzi resti privo di strumenti. Per le procedure impostate nel perimetro del D.Lgs. n. 50/2016, il primo passaggio resta quello di verificare come sono stati costruiti i documenti di gara, in particolare se e in che modo siano state inserite le clausole di revisione prezzi previste dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022. È da lì che bisogna ripartire, senza saltare passaggi.
Il vero nodo operativo oggi è un altro. Con l’intervento del 2025, il legislatore ha aperto alla possibilità di applicare l’art. 60 del nuovo Codice anche a questi contratti, ma ha posto una condizione precisa: la revisione prezzi deve reggere sul piano finanziario, non solo su quello normativo. Questo significa guardare con attenzione al quadro economico, alle somme accantonate per imprevisti, alla loro effettiva disponibilità e alla capacità di assorbire la revisione senza alterare gli equilibri dell’intervento.
In definitiva, il parere del MIT non semplifica il quadro, ma chiarisce quali strade sono percorribili e quali no. Sposta la responsabilità sulle stazioni appaltanti, chiamate non tanto a scegliere una norma, quanto a dimostrare che le scelte operate sono sostenibili e coerenti con il quadro economico dell’appalto.