Nell’appalto integrato, nel passaggio dal progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) posto a base di gara al progetto esecutivo quale prezzario deve essere utilizzato? Il passaggio a un prezzario aggiornato comporta automaticamente una revisione dell’importo contrattuale oppure richiede una valutazione ulteriore? E come si inserisce tutto questo nel principio di equilibrio economico del contratto?
Sono questioni che stanno emergendo con sempre maggiore frequenza, anche perché con il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) è tornato al centro l’utilizzo dell’appalto integrato e le stazioni appaltanti vi stanno facendo sempre più ricorso come leva per accelerare le procedure. Proprio questa impostazione, però, porta a confrontarsi con un passaggio particolarmente delicato, quello tra il PFTE posto a base di gara e il progetto esecutivo, nel quale il fattore tempo incide direttamente sul quadro economico e rende inevitabile un aggiornamento dei prezzi spesso significativo.
A fornire un chiarimento ci ha pensato il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere n. 4041 del 2 marzo 2026, ha affrontato proprio il tema del prezzario da utilizzare nella redazione del progetto esecutivo negli appalti integrati, rispondendo a un dubbio operativo che oggi riguarda molte stazioni appaltanti.
Appalto integrato e prezzari aggiornati: il quesito sottoposto al MIT
La vicenda da cui nasce il parere riguarda un appalto integrato, nell’ambito del quale la stazione appaltante aveva posto a base di gara un progetto redatto con il prezzario regionale 2023 e, nel tempo necessario per arrivare alla redazione del progetto esecutivo, il quadro dei prezzi si era aggiornato con riferimento al prezzario del secondo semestre 2025.
Il dubbio posto al MIT si colloca proprio in questo passaggio, tipico dell’appalto integrato, e riguarda la scelta del prezzario da utilizzare nella redazione del progetto esecutivo, chiedendosi se l’operatore aggiudicatario debba fare riferimento a quello utilizzato in gara oppure a quello vigente al momento della progettazione.
A questo primo interrogativo se ne affianca subito un secondo, perché l’eventuale utilizzo del prezzario aggiornato porta con sé il tema degli effetti sull’equilibrio economico del contratto e quindi la necessità di capire se ciò comporti automaticamente una rideterminazione dell’importo, sia per l’ammontare dei lavori sia per i corrispettivi della progettazione esecutiva.
Prezzari, costo delle lavorazioni ed equilibrio contrattuale nel Codice
Per comprendere la risposta del MIT è necessario partire da una disposizione centrale del Codice dei contratti, cioè l’art. 41, comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023, che collega la determinazione dei costi al momento in cui il progetto viene approvato.
La norma stabilisce che il costo delle lavorazioni deve essere determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto, utilizzando i prezzari regionali aggiornati, e questo comporta che la progettazione non può essere costruita su valori ormai superati, ma deve riflettere le condizioni di mercato esistenti nel momento in cui il progetto prende forma, passaggio che negli appalti integrati assume un rilievo ancora maggiore proprio perché il progetto esecutivo viene sviluppato in una fase successiva alla gara.
Questa impostazione si inserisce nella disciplina dell’equilibrio contrattuale delineata dal Codice, che non si ferma alla fase iniziale ma accompagna l’intero ciclo di vita del contratto.
L’art. 9 introduce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, riconoscendo la possibilità di rinegoziare quando sopravvengono circostanze in grado di alterare in modo rilevante l’assetto originario, mentre l’art. 60 disciplina la revisione prezzi e l’art. 120 individua le condizioni entro cui il contratto può essere modificato durante l’esecuzione, dando così forma a un sistema che tiene insieme progettazione, esecuzione e gestione delle sopravvenienze.
Prezzario aggiornato nel progetto esecutivo: la posizione del MIT
Muovendo da questo quadro, il MIT chiarisce un passaggio che riguarda direttamente la fase progettuale e che assume un rilievo particolare negli appalti integrati.
Il progetto esecutivo viene redatto tenendo conto del prezzario aggiornato, perché il riferimento ai prezzi correnti non può rimanere ancorato al momento della gara ma deve riflettere la situazione esistente quando il progetto viene effettivamente sviluppato, cioè nel momento in cui si passa dal livello posto a base di gara a quello esecutivo.
Negli appalti integrati questo passaggio è inevitabile, perché il progetto esecutivo non è già definito dalla stazione appaltante ma viene elaborato dall’aggiudicatario in una fase successiva, quando il quadro economico può essere nel frattempo cambiato anche in modo significativo.
Il MIT richiama inoltre la funzione dei prezzari, che non si limita alla quantificazione dei costi ma incide direttamente sul corretto funzionamento del mercato, evitando che valori non allineati alla realtà, sia in difetto sia in eccesso, possano alterare il confronto concorrenziale e compromettere l’accesso degli operatori in condizioni di parità.
Aggiornamento dei prezzi e importo contrattuale: quando non basta il prezzario
La risposta del MIT chiarisce un punto che merita attenzione: il passaggio al prezzario aggiornato e la modifica dell’importo contrattuale restano due piani distinti, che non possono essere sovrapposti.
Il progetto esecutivo deve essere costruito sulla base dei prezzi correnti, perché è in quel momento che il progetto prende forma e deve risultare coerente con il mercato, ma questo non significa che il contratto debba automaticamente adeguarsi a quei valori.
È qui che entra in gioco il tema dell’equilibrio contrattuale. Il Codice consente di intervenire quando l’assetto economico originario viene alterato, ma lo fa attraverso strumenti ben definiti e non attraverso automatismi. L’art. 9 individua il principio, mentre gli artt. 60 e 120 disciplinano le modalità con cui quell’equilibrio può essere eventualmente ricostruito.
La conseguenza operativa è che il semplice aggiornamento del prezzario, di per sé, non è sufficiente a giustificare una rideterminazione dell’importo contrattuale. Occorre invece verificare se ricorrono le condizioni per attivare i meccanismi previsti dal Codice, tenendo conto del contenuto del contratto, delle clausole di gara e delle circostanze che si sono concretamente verificate.
In questo senso il richiamo del MIT all’assenza di automatismi è particolarmente significativo, perché chiarisce che l’adeguamento economico non può essere trattato come un effetto diretto dell’aggiornamento dei prezzi, ma richiede sempre una valutazione che deve essere condotta all’interno del sistema delineato dal Codice.
Appalto integrato e aggiornamento dei prezzari: cosa deve fare la stazione appaltante
A questo punto il quadro è abbastanza chiaro, ma proprio per questo impone alcune scelte che non possono essere lasciate all’improvvisazione.
Nel passaggio dal PFTE al progetto esecutivo, negli appalti integrati, il riferimento ai prezzari aggiornati è fisiologico e coerente con l’art. 41 del Codice dei contratti, perché è proprio in questa fase che il progetto deve essere costruito sulla base dei prezzi correnti.
Questo, però, non significa che il contratto debba essere automaticamente adeguato, perché l’equilibrio economico non si ricostruisce aggiornando semplicemente i prezzi ma richiede una verifica che deve essere condotta all’interno degli strumenti previsti dal Codice.
La stazione appaltante si trova quindi a gestire due piani distinti, che devono essere tenuti insieme ma non confusi:
- da un lato la correttezza tecnica del progetto esecutivo, che impone l’utilizzo dei prezzi aggiornati;
- dall’altro la tenuta economica del contratto, che può essere modificata solo se ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 9, 60 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
In questo contesto diventa decisivo il contenuto delle clausole di gara e del contratto, perché è lì che si gioca la possibilità di governare gli effetti delle sopravvenienze senza dover ricostruire ex post l’equilibrio tra le parti.
Il parere del MIT, in fondo, chiarisce proprio questo punto: l’aggiornamento dei prezzi è necessario nella fase progettuale, ma l’eventuale adeguamento dell’importo contrattuale non segue automaticamente e richiede una valutazione che deve trovare fondamento nel contratto e nel sistema del Codice.