La definizione delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili è oggi uno dei passaggi più delicati dell’intera disciplina autorizzativa, nel quale si incontrano la spinta alla decarbonizzazione, le competenze regionali sul governo del territorio e la tutela del paesaggio prevista dal d.lgs. n. 42/2004.
Il quadro normativo ha conosciuto una progressiva evoluzione. Il d.lgs. n. 190/2024 ha riorganizzato la disciplina delle aree idonee all’interno del nuovo Testo Unico FER, introducendo l’art. 11-bis e definendo criteri nazionali vincolanti per le Regioni.
Successivamente è intervenuto il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito con modificazioni nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, che ha inciso sul testo del d.lgs. 190/2024, introducendo anche una specifica disciplina transitoria per le procedure in corso.
In questo contesto si colloca il comma 4, lettera m), dell’art. 11-bis, che prevede il divieto per le Regioni di qualificare come idonee le aree ricomprese nei perimetri dei beni tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonché quelle poste entro determinate fasce di rispetto.
Proprio la portata di questo criterio - e il suo possibile utilizzo diretto nei procedimenti autorizzativi - ha sollevato interrogativi applicativi, sui quali è intervenuto il Ministero della Cultura con la Circolare del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale del del 29 gennaio 2026, n. 3685.
Aree idonee FER e fasce di rispetto: i chiarimenti della Circolare MIC sull’art. 11-bis del d.lgs. 190/2024
L’art. 11-bis, comma 4, lettera m), del d.lgs. n. 190/2024, oltre ai casi in cui le caratteristiche dell’impianto siano in contrasto con le norme di attuazione dei piani paesaggistici, stabilisce che le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto:
- di tre chilometri per gli impianti eolici;
- di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.
La norma, così formulata, poteva prestarsi a una lettura estensiva: la distanza dal bene tutelato come criterio immediatamente impeditivo, utilizzabile direttamente nei procedimenti autorizzativi.
Il Ministero della Cultura ha però chiarito che il criterio della lettera m) riguarda esclusivamente i parametri che le Regioni devono rispettare nell’individuazione delle ulteriori aree idonee ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
Non può essere utilizzato direttamente, in assenza della disciplina regionale, come strumento per determinare l’idoneità o la non idoneità di un’area.
Le fasce di rispetto, quindi:
- non introducono un divieto automatico nei singoli procedimenti;
- non consentono di arrestare l’istruttoria sulla sola base della distanza;
- operano come limite alla pianificazione regionale, non come regola autoapplicativa.
In assenza dell’intervento regionale, la distanza dal bene tutelato non può essere assunta come criterio esclusivo di rigetto. Resta la valutazione paesaggistica nel caso concreto, con il suo contenuto tecnico e motivazionale.
La disposizione non introduce quindi un’interdizione generalizzata su ampie porzioni di territorio, ma delimita l’ambito della pianificazione regionale.
Aree idonee FER e parere paesaggistico: cosa cambia nel procedimento autorizzativo
La circolare chiarisce anche il rapporto tra qualificazione dell’area come idonea e valore del parere paesaggistico.
Nei casi disciplinati dall’art. 11-quater del d.lgs. n. 190/2024, il parere resta obbligatorio, ma non è vincolante quando l’intervento ricade in area idonea.
Questo non comporta un esito automaticamente favorevole. La valutazione di compatibilità paesaggistica resta necessaria e deve essere motivata nel merito. Ciò che varia è il peso giuridico del parere, non il contenuto dell’istruttoria.
La circolare precisa inoltre che, nelle more dell’individuazione delle ulteriori aree idonee da parte delle Regioni, gli uffici devono applicare il nuovo assetto normativo senza anticipare effetti propri della fase pianificatoria.
In sintesi:
- l’area idonea incide sul valore del parere, non elimina la valutazione paesaggistica;
- il parere è obbligatorio ma non vincolante nei casi previsti dall’art. 11-quater;
- la disciplina concreta dipende anche dal regime transitorio e dallo stato del procedimento.
La qualificazione dell’area modifica quindi il regime giuridico del parere, ma non sostituisce l’analisi tecnica di compatibilità.
Regime transitorio delle aree idonee FER: quali procedure restano disciplinate dal d.lgs. 199/2021
La circolare richiama il comma 1-bis introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 175/2025. Le disposizioni degli articoli 11-bis e 11-quater del d.lgs. n. 190/2024 non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto, qualora a quella data sia stata completata la verifica di completezza della documentazione.
In questi casi continua ad applicarsi la disciplina previgente, con riferimento agli articoli 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021.
Diventa quindi decisiva la verifica di:
- data di avvio del procedimento;
- data di completamento della verifica documentale;
- regime normativo applicabile ratione temporis.
Implicazioni operative per progettisti e amministrazioni dopo la Circolare MIC 2026
La portata della circolare può essere ricondotta a tre profili essenziali:
- Il criterio delle fasce di rispetto opera come limite alla pianificazione regionale e non come divieto autoapplicativo nei procedimenti.
- La qualificazione dell’area come idonea incide sul valore del parere paesaggistico, che resta obbligatorio ma non vincolante nei casi previsti dall’art. 11-quater.
- Il regime applicabile dipende dalla fase procedimentale e dalla disciplina transitoria.
Per chi progetta impianti FER, l’analisi preliminare deve quindi distinguere tra:
- stato della pianificazione regionale;
- regime normativo applicabile ratione temporis;
- contenuto tecnico della valutazione paesaggistica.
La circolare interviene sul piano interpretativo, delimitando l’ambito operativo della lettera m) e chiarendo che il criterio delle fasce di rispetto non può essere trasformato in un automatismo procedimentale. Il quadro che ne deriva è più definito sul piano sistematico, ma richiede attenzione nell’applicazione concreta.