Aree non idonee e impianti FER: la Corte Costituzionale sui divieti di installazione

Con la sentenza n. 156/2026, la Consulta torna sulla legge della Sardegna e sulle limitazioni al fotovoltaico nelle zone agricole, ribadendo che la classificazione di un'area come non idonea non impedisce necessariamente la realizzazione degli impianti e confermando la legittimità delle restrizioni nazionali esaminate

di Redazione tecnica - 21/10/2026

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La classificazione di un'area come non idonea all'installazione di impianti da fonti rinnovabili non comporta, di per sé, un divieto assoluto di realizzazione. Quando un progetto interessa contemporaneamente superfici idonee e non idonee, la prevalenza della non idoneità impedisce di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata, senza escludere che l'intervento possa essere autorizzato all'esito della valutazione del singolo progetto.

È uno dei principi ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 1° ottobre 2026, n. 156, che è tornata sulla disciplina delle aree idonee prevista dalla Legge regionale Sardegna n. 20/2024, esaminando anche le restrizioni all'installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole introdotte dal D.L. n. 63/2024, convertito dalla Legge n. 101/2024.

La Consulta ha confermato la legittimità costituzionale delle limitazioni previste dalla normativa nazionale esaminata, precisando che il divieto riguarda gli impianti con moduli collocati a terra e non impedisce la realizzazione di sistemi agrivoltaici sopraelevati che consentano la prosecuzione delle attività agricole. La produzione di energia rinnovabile, secondo la Corte, non può infatti prevalere automaticamente sulla tutela del paesaggio agricolo, anch'esso protetto dall'art. 9 della Costituzione.

Aree idonee FER: il ricorso contro il decreto ministeriale del 2024

La vicenda è arrivata alla Consulta dopo che il TAR Lazio, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da un operatore contro alcune disposizioni del D.M. 21 giugno 2024 sulle aree idonee, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale con l'ordinanza n. 9164/2025.

La società aveva avviato le procedure di valutazione di impatto ambientale per tre progetti localizzati in Sardegna, ricadenti in aree che la Legge regionale n. 20/2024 aveva classificato come non idonee. Secondo il giudice amministrativo, l'applicazione della disciplina regionale avrebbe impedito la realizzazione degli impianti, incidendo anche sull'efficacia dei titoli autorizzativi già rilasciati e sui procedimenti ancora pendenti.

Le censure hanno riguardato soprattutto il divieto di installazione nelle aree non idonee, l'applicazione delle nuove disposizioni ai progetti già avviati e la particolare procedura regionale prevista per superare tale divieto, che il TAR ha ritenuto incompatibile con la disciplina statale dell'autorizzazione paesaggistica.

Il giudice rimettente ha contestato anche l'art. 5 del D.L. n. 63/2024, che aveva introdotto nell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 il comma 1-bis, limitando l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole, nonché l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024, che richiamava le medesime restrizioni.

Secondo il TAR, un divieto fondato sulla sola destinazione urbanistica dei terreni, senza considerare la loro effettiva produttività o le caratteristiche degli impianti, avrebbe determinato un sacrificio sproporzionato degli obiettivi di decarbonizzazione, impedendo anche interventi compatibili con la prosecuzione delle attività agricole.

Legge Sardegna n. 20/2024: i divieti già dichiarati illegittimi

La Corte ha esaminato le questioni relative alla legge sarda dopo essere già intervenuta più volte sulle disposizioni regionali che disciplinavano l'installazione degli impianti FER.

Con la sentenza n. 28/2025 ha dichiarato illegittimo l'art. 3 della Legge regionale Sardegna n. 5/2024, che disponeva la sospensione delle istanze e dei progetti autorizzati in attesa dell'approvazione della legge sulle aree idonee.

La successiva sentenza n. 184/2025 ha inciso direttamente sulla Legge regionale n. 20/2024, dichiarando illegittime diverse disposizioni che collegavano alla classificazione delle aree un divieto assoluto di installazione, con conseguenze anche per determinati interventi già autorizzati e per i procedimenti in corso.

La Consulta ha precisato che il potere riconosciuto alle Regioni dall'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, nella formulazione allora vigente, consentiva di individuare tanto le aree idonee quanto quelle non idonee, senza però trasformare queste ultime in superfici automaticamente sottratte alla realizzazione degli impianti.

La stessa pronuncia ha censurato la procedura speciale prevista dalla legge sarda per superare il divieto nelle aree non idonee, poiché le Regioni non possono introdurre modalità di autorizzazione paesaggistica differenti da quelle stabilite dalla legislazione statale, alla quale compete assicurare una tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.

Con la sentenza n. 144/2026, la Corte ha inoltre dichiarato illegittimo il comma 7-bis dell'art. 1 della legge regionale, introdotto nel 2025, che sospendeva le istanze già presentate e impediva la presentazione di nuove domande per gli impianti localizzati nelle aree non comprese tra quelle idonee, in attesa dell'adozione di un regolamento regionale.

Poiché diverse disposizioni contestate dal TAR Lazio erano già state dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 184/2025, la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibili le relative questioni per sopravvenuta carenza di oggetto.

Sono state dichiarate inammissibili anche le questioni riguardanti gli Allegati A, B, C, D ed E della legge regionale, contenenti gli elenchi delle aree non idonee per diverse tipologie di impianti. In questo caso, però, la decisione deriva dal fatto che il TAR ha contestato complessivamente gli allegati, senza individuare le singole disposizioni ritenute illegittime e le specifiche ragioni del loro contrasto con la Costituzione.

La Corte non ha quindi valutato nel merito la legittimità delle singole classificazioni territoriali operate dalla Regione, essendosi fermata a una questione processuale relativa alla formulazione delle censure.

Aree non idonee: quando è possibile autorizzare un impianto

L'art. 1, comma 7, della Legge regionale Sardegna n. 20/2024 stabilisce che, quando un progetto interessa contemporaneamente superfici idonee e non idonee, prevale la qualificazione di non idoneità.

Il TAR Lazio ha contestato questa previsione ritenendo che potesse impedire la realizzazione dell'intero impianto anche quando soltanto una parte dell'intervento ricadesse su superfici non idonee, senza consentire una valutazione delle caratteristiche del progetto e della sua compatibilità con il territorio.

La Corte ha dichiarato infondata la questione, richiamando l'interpretazione già fornita nella sentenza n. 184/2025, secondo la quale la prevalenza della non idoneità non impedisce in assoluto la realizzazione dell'impianto, ma esclude l'accesso alla procedura autorizzatoria semplificata.

La decisione sulla realizzabilità dell'intervento deve essere assunta nell'ambito del procedimento relativo allo specifico progetto, durante il quale l'amministrazione è chiamata a valutare anche le esigenze di tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette, che giustificano il ricorso a un procedimento non semplificato.

La classificazione territoriale non esaurisce quindi la valutazione amministrativa, soprattutto quando l'impianto interessa superfici soggette a regimi differenti e occorre considerare il rapporto tra le diverse aree coinvolte, tenendo conto sia della protezione della natura sia dell'interesse alla riduzione delle fonti energetiche inquinanti.

La non idoneità dell'area incide sul regime autorizzatorio, senza tradursi automaticamente in una valutazione definitiva di incompatibilità dell'opera.

Fotovoltaico a terra in zona agricola: i limiti del D.L. n. 63/2024

Le questioni riguardanti la disciplina nazionale hanno interessato l'art. 5 del D.L. n. 63/2024, convertito dalla Legge n. 101/2024, che aveva limitato l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Il divieto non era privo di eccezioni, poiché la disposizione consentiva l'installazione in determinate categorie di aree, faceva salvi i progetti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili e alcune iniziative collegate al PNRR, prevedendo inoltre un regime transitorio per gli interventi il cui iter amministrativo fosse già stato avviato.

Il TAR Lazio ha contestato la ragionevolezza di una limitazione fondata sulla sola classificazione agricola dei terreni, indipendentemente dalla loro effettiva utilizzazione e dalle tecnologie impiegate, ritenendo che potesse impedire anche progetti compatibili con la prosecuzione delle attività agricole.

La Corte ha richiamato la sentenza n. 127/2026, con la quale aveva riconosciuto la legittimità costituzionale delle disposizioni.

Il divieto introdotto nel 2024, secondo la Consulta, non riguardava qualsiasi impianto destinato alla produzione di energia solare nelle zone agricole, ma soltanto quelli fotovoltaici con moduli collocati a terra, senza impedire la realizzazione di impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata, in modo da preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul terreno interessato.

La limitazione rispondeva all'esigenza di contenere l'espansione del fotovoltaico a terra, considerando gli effetti che questa tipologia di installazioni può determinare sulla disponibilità di suolo coltivabile, sulla frammentazione del paesaggio agrario e sulla biodiversità.

Secondo i giudici delle leggi, la scelta non escludeva la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma privilegiava soluzioni capaci di mantenere la destinazione produttiva dei terreni.

Il riconoscimento della legittimità costituzionale della disciplina non comporta, tuttavia, che gli impianti agrivoltaici sopraelevati siano automaticamente autorizzabili, dovendo comunque rispettare le condizioni e i procedimenti previsti dalla normativa applicabile.

Energia rinnovabile e paesaggio agricolo: il bilanciamento degli interessi

Nel respingere le questioni relative al fotovoltaico a terra, la Corte ha richiamato l'art. 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio e, dopo la riforma del 2022, anche l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

La produzione di energia rinnovabile contribuisce agli obiettivi di decarbonizzazione, ma l'interesse alla realizzazione degli impianti FER non può essere considerato automaticamente prevalente rispetto alla tutela del paesaggio agricolo, che costituisce una componente fondamentale del paesaggio protetto dalla Costituzione.

La salvaguardia delle superfici coltivabili, delle attività agricole e delle caratteristiche del territorio rappresenta un interesse costituzionalmente rilevante, del quale il legislatore può tenere conto quando disciplina le modalità di sviluppo delle fonti rinnovabili.

La Corte ha quindi riconosciuto che le restrizioni introdotte nel 2024 rispondevano a un bilanciamento non manifestamente irragionevole, poiché miravano a contenere gli effetti del fotovoltaico a terra senza impedire il ricorso a tecnologie in grado di conciliare la produzione energetica con la prosecuzione delle attività agricole.

La protezione dell'ambiente comprende, del resto, anche la tutela del suolo, della biodiversità e del paesaggio agricolo, interessi che la transizione energetica non può automaticamente sacrificare.

Aree idonee: la nuova disciplina e il regime transitorio

La normativa nazionale sulle aree idonee è stata modificata dal D.L. n. 175/2025, convertito dalla Legge n. 4/2026, che ha abrogato l'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e introdotto nel D.Lgs. n. 190/2024 l'art. 11-bis, dedicato alle aree idonee su terraferma.

Le Regioni devono ora individuare mediante legge ulteriori aree idonee rispetto a quelle previste direttamente dalla normativa statale, nel rispetto dei principi, dei criteri e degli obiettivi fissati dalla nuova disposizione.

La riforma ha disciplinato nuovamente anche l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole, individuando all'art. 11-bis, comma 2, le superfici nelle quali tali interventi sono consentiti e facendo salve specifiche categorie di progetti.

Lo stesso comma ammette gli impianti agrivoltaici con moduli adeguatamente sopraelevati, mentre la disciplina introdotta in sede di conversione prevede ulteriori condizioni dirette a verificare il mantenimento dell'attività agricola.

La normativa sopravvenuta contiene inoltre un regime transitorio per determinate procedure già in corso, disciplinato dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 175/2025, che attribuisce rilievo anche all'avvenuta verifica di completezza della documentazione progettuale entro il termine previsto dalla disposizione. La sola presentazione della domanda non è quindi sufficiente, di per sé, per stabilire quale disciplina debba essere applicata.

La Corte ha comunque escluso che l'abrogazione delle disposizioni contestate impedisse di esaminare le questioni sollevate dal TAR Lazio, poiché il giudizio originario riguarda la legittimità del D.M. 21 giugno 2024, emanato quando era ancora vigente l'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021.

In applicazione del principio tempus regit actum, il giudice amministrativo deve valutare la legittimità del decreto sulla base delle norme vigenti al momento della sua adozione, anche se successivamente modificate o abrogate.

Impianti FER: classificazione delle aree e autorizzazioni

La sentenza ha così confermato che la classificazione di un'area come non idonea non può tradursi automaticamente in un divieto definitivo di realizzazione degli impianti FER, mentre la prevalenza della non idoneità, quando il progetto interessa superfici con classificazioni differenti, impedisce l'accesso alla procedura semplificata senza escludere la possibilità di ottenere l'autorizzazione attraverso il procedimento applicabile.

Per il fotovoltaico nelle zone agricole, la Consulta ha invece riconosciuto la legittimità costituzionale delle limitazioni nazionali introdotte nel 2024, distinguendo gli impianti con moduli collocati a terra dalle soluzioni agrivoltaiche sopraelevate che consentono di preservare le attività agricole.

Nella valutazione dei progetti occorre pertanto considerare la classificazione delle superfici, le caratteristiche dell'impianto e il regime autorizzatorio applicabile, verificando anche la disciplina vigente al momento rilevante per il procedimento e l'eventuale operatività delle disposizioni transitorie.

La pronuncia ribadisce così i limiti entro i quali possono essere imposte restrizioni alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, senza sottrarre alla valutazione amministrativa del singolo progetto il bilanciamento tra produzione energetica, tutela del territorio e salvaguardia del paesaggio.

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