Con la sentenza n. 553 del 24 marzo 2026, il TAR Calabria ha recentemente affrontato uno dei nuovi articoli introdotti nel Testo Unico Edilizia dal Salva Casa: l’art. 34-ter che ha introdotto i casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo.
All’interno di questo articolo, il legislatore ha previsto due diverse fattispecie:
- le varianti ante 77 che costituiscono abuso parziale (commi 1, 2 e 3);
- la cosiddetta “agibilità sanante” (comma 4).
Relativamente alla prima fattispecie, la regolarizzazione dell’abuso è possibile solo se:
- la variante in corso d’opera è stata realizzata in parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della Legge n. 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi);
- la difformità fuoriesce dal concetto di tolleranza (art. 34-bis);
- viene dimostrata (tramite documentazione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis) l’epoca di realizzazione dell’abuso o attestata la data di realizzazione tramite attestazione di un tecnico incaricato;
- viene presentata una SCIA e pagata l’oblazione di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5.
Sull’attestazione della data di realizzazione dell’intervento, pubblichiamo di seguito la nota critica dell’avv. Andrea Di Leo alla sentenza del TAR Calabria.
Art. 34-ter e data dell’intervento: nota critica alla sentenza del TAR Calabria
La recente sentenza del TAR Calabria focalizza, tra l’altro, l’attenzione sul comma 2 dell’art. 34-ter. Si tratta, come è noto, della disposizione in base alla quale
“L’epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità”.
Dalla lettura della sentenza emerge che tra i motivi del diniego alla sanatoria (ex art. 34-ter, relativa cioè ad una variante ad un titolo ante L. 10/77) vi è il rilievo per cui “mancherebbe l’attestazione che l’anno di costruzione del fabbricato sia anteriore 1977, corredata di adeguata documentazione”.
A tal proposito il Giudice Amministrativo – con motivazione assai sintetica e tranchant – rileva che in presenza di una attestazione da parte del tecnico circa la datazione dell’edificio ante ’77 “l’intervento inibitorio da parte del Comune ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990 è consentito non già allorché la dichiarazione del tecnico sia ritenuta priva di riscontri, ma solo laddove la sua dichiarazione risulti falsa; salva comunque la possibilità di esercitare i poteri inibitori nell’ipotesi in cui non siano configurati i requisiti per l’applicazione dell’art. 34-bis di cui si tratta, poiché, a seguito di un’adeguata istruttoria, risulti che l’intervento edilizio di cui si tratta esorbiti i limiti della parziale difformità dal titolo edilizio”.
La conclusione cui perviene il TAR, ad avviso di chi scrive, non convince.
Infatti, affermare che il potere inibitorio ex art. 19, co. 3, L. 241/90 su una SCIA ex art. 34-ter, co. 3, sarebbe possibile – in merito alla “datazione” della variante – solo in presenza di falsa dichiarazione pare affermazione troppo semplicistica.
Come noto, con un disposto normativo che “lascia molto a desiderare”, il legislatore ha previsto che il requisito temporale (di nodale importanza per la regolarizzazione ex art. 34-ter) possa essere dichiarato dal tecnico tramite due opzioni:
- “L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo”;
- “Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali (…)”.
Effettivamente, la norma (peraltro oggetto di un tentativo di interpretazione correttrice in sede di Linee Guida e di Modulistica unificata) distingue due ipotesi:
- da un lato la possibilità di provare l’epoca (tramite corredo probatorio documentale, con i mezzi di prova indicati dall’art. 9-bis, co. 1-bis);
- dall’altro lato, in caso di “prova impossibile”, è riconosciuto al tecnico il potere di “attestare” la data (sic: come possa attestarsi una data quando non si hanno elementi relativi all’epoca resta davvero misterioso…) e ciò “sotto la propria responsabilità”.
Da tale impianto normativo il TAR sembra far discendere – in modo netto – la conseguenza per cui mentre nel caso di “prova” tramite i mezzi ex art. 9-bis la P.A. potrebbe intervenire contestando la corretta valutazione degli elementi portati a supporto della “datazione”, nel caso di attestazione, l’Amministrazione potrebbe intervenire non in caso di “assenza di riscontri” ma esclusivamente in caso di “dichiarazione falsa”.
Attestazione data intervento: perché non convince la sentenza del TAR Calabria
Come anticipato, tale lettura non convince del tutto.
Ed infatti, ad avviso di chi scrive, far discendere dalla circostanza per cui la norma collega ad eventuali false dichiarazioni possibili conseguenze penali, non significa che l’attestazione non possa esser messa in discussione (si badi: motivatamente) dalla P.A. anche per profili diversi dal mero falso penalmente rilevante. La norma, infatti, in nessun modo circoscrive il potere-dovere di controllo della P.A. alle sole ipotesi di falsa dichiarazione, limitandosi, invece, a prevedere che se la dichiarazione è affetta da falsità, da ciò conseguiranno anche conseguenze di carattere penale.
Per sviluppare questo ragionamento occorre infatti considerare che – sempre ad avviso di chi scrive – la attestazione che il tecnico potrà rendere in alternativa alla “prova” (desumibile dagli elementi ex art. 9-bis, co. 1-bis) lungi da poter costituire una mera “dichiarazione” immotivata, dovrebbero, invece, in ogni caso fondarsi su una valutazione tecnica “secondo scienza e coscienza”, dunque da basare (non sugli elementi, assenti, ex art. 9-bis, co. 1-bis ma) su dati probatori di diverso tenore, anche combinati tra di loro: si pensi ad eventuali indagini sui materiali e sulle tecniche di costruzione, su rilievi stratigrafici, su valutazioni strutturali, su documenti che, sia pur non rientranti tra quelli riconducibili all’art. 9-bis, co. 1-bis, possono comunque concorrere a rendere “attestabile” una datazione della variante come in corso d’opera.
Conclusioni
Ora, svolta questa premessa, pare evidente che una attestazione così “costruita” dal professionista tecnico (una “valutazione tecnica”) ben potrà– con congrua e rigorosa motivazione, beninteso – esser messa in discussione dalla P.A. non solo in presenza di “falsi” ma anche laddove le valutazioni sottostanti all’attestazione stessa siano nel loro complesso inattendibili o smentibili senza che debba necessariamente individuarsi o contestarsi un “falso”.
D’altronde, come la giurisprudenza in tema di applicazione dell’art. 21-nonies, co. 2-bis, L. 241/90 (in tema di annullabilità d’ufficio in caso di false dichiarazioni) insegna, non ogni dichiarazione o attestazione errata è per ciò stesso falsa. Anzi, può affermarsi che a fronte di una “valutazione tecnica” sia tendenzialmente più facile che essa sia erronea, incoerente, immotivata piuttosto che propriamente e semplicemente “falsa”.
Opinando diversamente, si perverrebbe alla conclusione – che pare “eccessiva” in termini di limitazione dei poteri di controllo della P.A. circa il ricorrere dei presupposti per formazione del titolo in sanatoria sulla base della SCIA ex art. 34-ter – per cui in caso di attestazione la P.A. vedrebbe, di fatto, impedito (o, comunque, fortemente limitato) il proprio potere di verificare (si ribadisce: motivatamente) il ricorrere dei presupposti per il perfezionamento del meccanismo abilitativo tramite la segnalazione.
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