I complessi meccanismi del Superbonus si sono retti, pur attraverso una disciplina più volte modificata nel tempo, su un articolato sistema di controlli affidati a soggetti diversi e con differenti ambiti di verifica. Il visto di conformità e le asseverazioni dei tecnici non sono infatti adempimenti sovrapponibili e la presenza dell'uno non sostituisce quella delle altre.
Lo spunto per rileggere questo meccanismo arriva dalla Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 33224 del 10 settembre 2026, pronunciata nell'ambito di un procedimento relativo a crediti d'imposta derivanti da interventi Superbonus.
La decisione ha natura penale e riguarda un procedimento cautelare: non è quindi una pronuncia specificamente dedicata alla delimitazione delle responsabilità professionali dei soggetti coinvolti nelle procedure agevolative. Tuttavia, nell'esaminare le contestazioni, la Corte ripercorre puntualmente le disposizioni degli artt. 119 e 121 del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) relative al visto di conformità e alle asseverazioni tecniche, offrendo un'interessante occasione per comprendere quali verifiche il legislatore abbia attribuito ai diversi professionisti.
Il visto di conformità e il controllo sulla documentazione
Il primo livello di controllo richiamato nella sentenza è quello del visto di conformità.
La sentenza richiama l'art. 119, comma 11, del Decreto-Legge n. 34/2020, nella formulazione applicabile alla vicenda esaminata, ricordando che ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, nonché nei casi previsti per l'utilizzo della detrazione in dichiarazione, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il richiamo operato dalla Corte consente già di individuare la natura di questa verifica: il visto si colloca sul piano dei dati e della documentazione attraverso i quali vengono attestati i presupposti dell'agevolazione.
La Cassazione richiama inoltre l'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, relativo al rilascio del visto in relazione alla documentazione e alle risultanze delle scritture contabili.
Le asseverazioni: requisiti tecnici e congruità delle spese
Il secondo livello riguarda le asseverazioni previste dall'art. 119, comma 13.
Per gli interventi indicati ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, ricorda la Cassazione, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi dell'art. 14, comma 3-ter, del Decreto-Legge n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con trasmissione telematica di copia all'ENEA.
Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico a essere asseverata è invece l'efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio, attestata in base al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali. Anche questi professionisti attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute.
È a questo punto che il rapporto fra i due livelli di controllo diventa particolarmente evidente. La disposizione riportata nella sentenza stabilisce infatti che il soggetto che rilascia il visto di conformità “verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”.
Il dato testuale è significativo: la verifica della presenza dell'asseverazione e l'asseverazione del suo contenuto sono due attività differenti.
Al tecnico la norma attribuisce l'attestazione degli aspetti che appartengono alla propria sfera professionale, ovvero i requisiti tecnici e la congruità delle spese. Al soggetto che rilascia il visto viene invece espressamente attribuita, rispetto a tali atti, la verifica della loro presenza.
Letta attraverso le norme richiamate dalla sentenza, la procedura restituisce dunque l'immagine di controlli che non si duplicano, ma si collocano su piani differenti.
L'asseverazione deve confrontarsi con l'effettiva realizzazione
Il richiamo della Cassazione non si ferma, però, ai requisiti tecnici e alla congruità.
La parte probabilmente più interessante per il professionista tecnico riguarda il successivo richiamo al comma 13-bis dell'art. 119. La disposizione stabilisce che l'asseverazione sia rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento, nelle condizioni e nei limiti dell'art. 121 (che per il Superbonus ammette non più di due SAL, ciascuno riferito ad almeno il 30% dell'intervento), e precisa che il tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici «sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione».
La scelta delle parole assume un peso particolare nella vicenda esaminata.
La tesi prospettata dalla difesa contemplava infatti la possibilità di asseverare la realizzazione di lavori non ancora effettuati. La Cassazione respinge questa interpretazione, ritenendola incompatibile con la ratio della disciplina, e richiama proprio le disposizioni che legano l’asseverazione alla concreta esecuzione dell’intervento.
Il progetto, quindi, costituisce uno dei riferimenti dell’attività asseverativa, ma il testo normativo richiamato dalla Corte gli affianca espressamente l’effettiva realizzazione.
Ne emerge un collegamento preciso tra progetto, realizzazione delle opere e stato di avanzamento che assume un rilievo centrale nell'attività del tecnico asseveratore. Un collegamento presidiato anche sul piano penale, perché il comma 13-bis.1, anch'esso riportato nella sentenza, punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il tecnico abilitato che espone informazioni false o omette informazioni rilevanti anche sull'effettiva realizzazione dell'intervento.
La sentenza richiama inoltre un precedente della Sesta Sezione che applica lo stesso criterio ai bonus ordinari, per i quali i SAL sono facoltativi ma l'opzione per la cessione presuppone comunque spese riferite a lavori effettivamente eseguiti.
Controlli diversi e una documentazione che deve trovare riscontro nel cantiere
La vicenda esaminata dalla Cassazione mostra infine cosa possa accadere quando, successivamente, quanto rappresentato nella documentazione venga confrontato con la consistenza effettiva degli interventi.
Nell'ordinanza oggetto del giudizio erano stati considerati numerosi elementi investigativi, tra cui schede riepilogative della Guardia di Finanza, schede di trasmissione dei SAL ritenuti falsamente asseverati, sopralluoghi effettuati all'esterno degli immobili, rilievi fotografici eseguiti dai contribuenti all'interno e all'esterno degli edifici e persino immagini acquisite da Google Maps.
Non sarebbe corretto ricavare da questo passaggio un principio secondo il quale una fotografia o un'immagine digitale siano, isolatamente considerate, sufficienti a dimostrare la mancata esecuzione di un intervento, anche perché la sentenza le inserisce all'interno di un più ampio patrimonio investigativo e, trattandosi di valutazioni riservate al merito, dichiara inammissibili le censure difensive sulla lettura delle immagini, senza pronunciarsi sul loro valore probatorio.
Il dato interessante per il tecnico è un altro, ovvero che quanto attestato documentalmente può essere successivamente confrontato con elementi materiali relativi allo stato effettivo dell'immobile e all'avanzamento delle opere, ricavabili non soltanto dal fascicolo tecnico, ma anche da fonti esterne. Un profilo che conserva attualità anche oggi, con il Superbonus non più prorogato e le opzioni bloccate dal Decreto-Legge n. 11/2023 e poi, in via definitiva, dal Decreto-Legge n. 39/2024, perché i fatti esaminati risalgono agli anni 2021-2023 e i controlli si esercitano proprio a posteriori sui crediti già generati.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto in agevolazioni edilizie e perizie tecniche
www.cristianangeli.it