Attività di progettazione e di verifica: ANAC interviene sull'incompatibilità dei ruoli

In un comunicato a firma del Presidente, l'Autorità chiarisce se ci sia conflitto di interessi fra le attività e se sia possibile incorrere in una causa di esclusione

di Redazione tecnica - 10/05/2025

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L’attività di verifica della progettazione è compatibile con quella di redazione dello stesso progetto, oppure va svolta da soggetti diversi? Tra “vecchio” e “nuovo” Codice Appalti è cambiato qualcosa? E nel caso si riscontri un conflitto di interessi, l’OE va escluso?

Attività di progettazione e di verifica: sono incompatibili

A fornire chiarimenti e indicazioni operative sull’incompatibilità tra l’attività di verifica e l’attività di progettazione afferente lo stesso progetto è l’ANAC, con il Comunicato del Presidente del 30 aprile 2025.

La norma di riferimento, ricorda l’Autorità, è il comma 3 dell’art. 34 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), il quale espressamente prevede che “Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo”.

Viene così ripresa la stessa formula dell’art. 26, comma 7 del precedente d.lgs. n. 50/2016, rispetto al quale l’Autorità aveva chiarito che “Tale causa di incompatibilità riscontrata in sede di partecipazione alla gara in capo a un operatore economico ne determina l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016”, generando una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile.

 

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