C’è tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare l’autocertificazione dei CFP legati all’aggiornamento informale svolto nel corso del 2025, un passaggio ormai consolidato nel sistema della formazione continua degli ingegneri.
Anche per quest’anno il riferimento è il Testo Unico 2026.0, che conferma l’impianto già noto sia sotto il profilo delle attività riconoscibili sia sotto quello delle modalità operative.
La procedura resta interamente gestita attraverso la Piattaforma Formazione CNI, accessibile dall’area riservata, dove gli iscritti possono inserire le attività svolte e richiedere il riconoscimento dei relativi crediti.
Autocertificazione CFP ingegneri: scadenza, istruzioni e attività ammesse per il 2026
Il sistema distingue in modo chiaro tra due ambiti, che rispondono a logiche differenti ma convivono all’interno dello stesso impianto.
Il primo riguarda l’autocertificazione dell’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, disciplinata dall’art. 5.2 del Testo Unico. Si tratta della modalità più diffusa, attraverso la quale il professionista ricostruisce il proprio percorso di aggiornamento partendo dagli incarichi svolti.
Il secondo attiene le attività informali qualificate previste dall’art. 5.3, che comprendono una serie di esperienze specifiche, tra cui:
- pubblicazioni di articoli, monografie e contributi su volume;
- concessione di brevetti;
- partecipazione qualificata a commissioni e gruppi di lavoro;
- partecipazione a commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione.
In questi casi il riconoscimento dei CFP segue criteri puntuali e richiede una specifica rendicontazione attraverso la piattaforma.
Scadenza e modalità di presentazione
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2026, termine che si riferisce alle attività svolte nel corso del 2025 e che, come chiarito anche nelle istruzioni operative, non consente la presentazione di istanze tardive.
La procedura avviene esclusivamente online, accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali e compilando le sezioni dedicate. Al termine è necessario completare l’invio per rendere effettiva la richiesta e consentire l’accredito dei CFP.
Per quanto riguarda i costi, resta invariato il quadro già noto:
- per l’autocertificazione dell’aggiornamento informale (art. 5.2) è previsto un diritto di segreteria di 7 euro (IVA esente), da corrispondere direttamente in piattaforma;
- per le attività di cui all’art. 5.3 il diritto di segreteria è confermato pari a zero.
La compilazione dell’autocertificazione: struttura e contenuti
Il modulo di autocertificazione si articola in due riquadri, entrambi obbligatori e tra loro strettamente collegati. È proprio questa struttura a definire l’impostazione dell’intero sistema.
Nel primo riquadro devono essere indicate le attività professionali dimostrabili svolte nel corso dell’anno. Le istruzioni prevedono la possibilità di inserire fino a tre attività, che devono essere descritte in modo chiaro e puntuale, indicando gli elementi utili a comprendere natura, contenuti e contesto dell’incarico.
Nel secondo riquadro vanno invece riportate le attività di aggiornamento informale svolte a seguito e in relazione alle attività professionali indicate nel primo. Si tratta di attività che non hanno dato luogo al riconoscimento diretto di CFP, ma che rappresentano il percorso di approfondimento tecnico necessario per svolgere gli incarichi.
Le indicazioni operative sono esplicite nel richiedere una descrizione non generica delle attività e, soprattutto, nel chiarire che le attività di aggiornamento devono essere collegate agli incarichi professionali dichiarati, così da rendere evidente il percorso di formazione sviluppato nello svolgimento dell’attività.
Le attività di aggiornamento possono includere, ad esempio, lo studio di norme tecniche, la partecipazione a eventi formativi, attività di ricerca o approfondimenti specialistici, purché coerenti con le mansioni svolte e per un totale complessivo di almeno 15 ore di formazione.
CFP per pubblicazioni, brevetti e incarichi
Accanto all’autocertificazione dell’aggiornamento informale, il sistema prevede il riconoscimento di CFP per una serie di attività qualificate, disciplinate dall’art. 5.3 del Testo Unico.
In particolare:
- gli articoli su rivista possono dare diritto a 2,5 CFP ciascuno, entro limiti definiti e a condizione che siano pubblicati su riviste qualificate;
- le monografie e i volumi consentono il riconoscimento di 5 CFP, purché pubblicati con ISBN e sottoposti a copyright editoriale;
- i contributi su volume sono riconosciuti con 2,5 CFP;
- i brevetti danno diritto a 10 CFP, a condizione che sia stato rilasciato l’attestato di concessione;
- la partecipazione a commissioni tecniche e gruppi di lavoro consente di ottenere 5 CFP annui, a fronte di un’attività effettiva e continuativa di almeno sei mesi;
- la partecipazione alle commissioni degli esami di Stato comporta il riconoscimento di 3 CFP per ciascuna sessione.
Anche per queste attività la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, allegando la documentazione richiesta.
Invio della domanda e verifica dei crediti
Una volta completata la compilazione, l’invio della domanda rappresenta il passaggio conclusivo della procedura. Solo dopo l’invio la richiesta viene presa in carico dal sistema.
La piattaforma consente di verificare immediatamente:
- l’avvenuta trasmissione della domanda;
- l’accredito dei CFP nel contatore personale;
- la documentazione associata alla richiesta, inclusi il pdf dell’autocertificazione e la ricevuta di pagamento.
Tutte le informazioni restano disponibili nella sezione di riepilogo delle richieste, accessibile dall’area riservata.