Chi rilascia l’autorizzazione al subappalto nei contratti pubblici, il RUP o il dirigente della stazione appaltante? Il RUP può firmare direttamente oppure serve un provvedimento del dirigente su sua proposta? E cosa comporta, sul piano operativo, il riferimento del Codice alla “stazione appaltante”?
A rispondere è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 4181 del 21 aprile 2026, che interviene su un passaggio operativo particolarmente delicato della fase esecutiva e chiarisce se l’autorizzazione al subappalto debba essere rilasciata dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) oppure dal dirigente della stazione appaltante su proposta del RUP stesso.
Quesito MIT sull’autorizzazione al subappalto e individuazione del soggetto competente
Il quesito posto al MIT è molto diretto e nasce da un’esigenza operativa precisa. Ci si è chiesti se l’autorizzazione al subappalto debba essere rilasciata dal RUP oppure dal dirigente della stazione appaltante, anche quando il RUP ha curato l’istruttoria e formula la proposta.
Il dubbio nasce dalla formulazione dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che disciplina il subappalto ma si limita a richiamare la “stazione appaltante” senza individuare espressamente il soggetto interno competente ad adottare il provvedimento.
Da qui l’esigenza di capire come questa previsione si coordini con il ruolo del RUP e, più in generale, con l’assetto organizzativo della stazione appaltante, soprattutto nei casi in cui il RUP non coincida con il soggetto titolare del potere decisionale.
Subappalto nel Codice dei contratti e ruolo del RUP tra art. 119 e art. 15
Per comprendere la risposta del MIT è necessario partire dal dato normativo.
L’art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che il subappalto è ammesso “previa autorizzazione della stazione appaltante”, in presenza di specifiche condizioni, tra cui la qualificazione del subappaltatore, l’assenza di cause di esclusione e l’indicazione delle prestazioni in sede di offerta.
La norma, però, si limita a richiamare la stazione appaltante senza chiarire quale soggetto, al suo interno, debba adottare il provvedimento autorizzatorio.
È proprio qui che si inserisce il ruolo del RUP. L’art. 15 del Codice dei contratti gli attribuisce la responsabilità dell’intero ciclo di vita del contratto, ma precisa che le attività sono svolte ove non siano di competenza di altri organi, lasciando quindi spazio a una distinzione tra funzione istruttoria e potere decisionale.
L’allegato I.2 al Codice dei contratti completa il quadro e aiuta a leggere questa distinzione in modo più netto. Il RUP coordina il procedimento e cura le verifiche, ma può adottare il provvedimento finale solo quando, in base all’organizzazione della stazione appaltante, è titolare del potere di esprimerne la volontà all’esterno.
Parere MIT n. 4181 del 21 aprile 2026: chi rilascia l’autorizzazione al subappalto
La risposta del MIT parte da un dato preciso, l’art. 119 del Codice dei contratti, che richiama la “stazione appaltante” senza individuare puntualmente il soggetto interno competente. Secondo il Ministero, non si tratta di un vuoto normativo, ma di una scelta che rinvia all’organizzazione interna dell’amministrazione.
Da qui emerge il primo elemento interpretativo. L’autorizzazione deve essere ricondotta a un soggetto che abbia il potere di impegnare la stazione appaltante all’esterno, lasciando intendere che, in via ordinaria, questo ruolo sia riconducibile al dirigente, quale soggetto dotato dei poteri per impegnare la stazione appaltante all’esterno.
Il parere aggiunge però un passaggio decisivo rispetto al quesito posto. L’autorizzazione può essere rilasciata anche dal RUP, ma solo se è dirigente oppure se dispone dei poteri necessari per impegnare l’amministrazione verso l’esterno.
Il criterio, quindi, non è la qualifica formale di RUP, ma la titolarità del potere decisionale esterno.
Autorizzazione al subappalto tra istruttoria del RUP e potere decisionale
La risposta del MIT fa comprendere che il punto non è tanto capire chi firma in astratto, ma dove si colloca l’autorizzazione al subappalto dentro il procedimento. Si tratta infatti di un provvedimento amministrativo che produce effetti all’esterno e, per questo motivo, deve essere adottato da chi ha il potere di esprimere la volontà della stazione appaltante.
Il RUP resta il soggetto che segue l’istruttoria e verifica che siano rispettate le condizioni previste dall’art. 119, comma 4. È lui che controlla la qualificazione del subappaltatore, l’assenza di cause di esclusione e la coerenza con quanto indicato in offerta.
Questo, però, non significa che possa sempre autorizzare.
Il RUP può adottare il provvedimento solo quando, in base all’organizzazione interna, ha anche il potere di impegnare la stazione appaltante all’esterno. Negli altri casi, il suo ruolo resta quello di costruire l’istruttoria e, di fatto, la proposta su cui si basa la decisione finale.
Subappalto e autorizzazione: cosa devono fare le stazioni appaltanti
In conclusione, dal parere emerge che l’autorizzazione al subappalto resta un atto della stazione appaltante, mentre il RUP conserva un ruolo centrale nella fase istruttoria, verificando la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il provvedimento, però, deve essere adottato dal soggetto che, in base all’organizzazione interna, è titolare del potere di impegnare la stazione appaltante all’esterno. Nella maggior parte dei casi, si tratta del dirigente.
Il RUP può firmare direttamente l’autorizzazione solo quando dispone di questi poteri, ad esempio nei casi in cui coincida con il dirigente o sia formalmente abilitato a esprimere la volontà dell’amministrazione.
Nel complesso, il quadro che emerge è coerente con l’impianto del Codice. Il RUP resta il perno del procedimento e dell’istruttoria, ma gli atti che producono effetti verso l’esterno continuano a essere adottati da chi ha la legittimazione a rappresentare l’amministrazione.
Autorizzazione al subappalto: le risposte ai dubbi operativi più frequenti
Chi rilascia l’autorizzazione al subappalto, il RUP o il dirigente?
L’autorizzazione è rilasciata dalla stazione appaltante. In concreto, deve essere adottata dal soggetto che ha il potere di impegnarla verso l’esterno. In via ordinaria, questo ruolo è riconducibile al dirigente. Il RUP può firmare solo quando è titolare di tali poteri.
Il RUP può firmare direttamente l’autorizzazione al subappalto?
Sì, ma solo in presenza di una condizione precisa. Il RUP può adottare il provvedimento quando è dirigente oppure quando dispone dei poteri necessari per impegnare la stazione appaltante all’esterno.
Se il RUP non ha il potere di impegnare l’amministrazione all’esterno, cosa accade?
In questi casi il RUP cura l’istruttoria e verifica il rispetto delle condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Il provvedimento finale è adottato dal soggetto competente secondo l’organizzazione interna della stazione appaltante.
Cosa significa, in concreto, il riferimento alla “stazione appaltante” nell’art. 119?
Il riferimento non individua una figura specifica, ma rinvia all’organizzazione interna dell’amministrazione. Spetta quindi alla stazione appaltante individuare il soggetto competente ad adottare gli atti che producono effetti verso l’esterno.
L’autorizzazione al subappalto è un atto istruttorio o un provvedimento finale?
È un provvedimento amministrativo che produce effetti verso l’esterno. Per questo motivo deve essere adottato da un soggetto dotato del potere di impegnare la stazione appaltante.
Qual è il ruolo del RUP nella procedura di autorizzazione al subappalto?
Il RUP resta il soggetto che coordina il procedimento e verifica la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 119, comma 4, tra cui la qualificazione del subappaltatore, l’assenza di cause di esclusione e la coerenza con quanto indicato in offerta.