Il pagamento di lavori agevolabili con un bonifico ordinario, e non con quello parlante, fa perdere la detrazione? Esiste un rimedio quando l'operazione non può più essere ripetuta? E quale documento occorre procurarsi per non restare senza il beneficio?
A questi interrogativi risponde l'Agenzia delle Entrate sulla propria rivista telematica FiscoOggi, con la risposta pubblicata il 27 luglio 2026 che chiarisce una delle problematiche più discusse relativamente a una delle condizioni necessarie per utilizzare i bonus edilizi, ovvero il bonifico parlante.
Alla Posta di FiscoOggi viene posta la seguente domanda.
«La spesa sostenuta lo scorso anno per lavori agevolabili non risulta nella dichiarazione precompilata perché il pagamento è stato effettuato tramite bonifico ordinario anziché con bonifico parlante. Posso ancora usufruire della relativa detrazione?»
Va detto subito che il Fisco si muove sul piano della spettanza della detrazione e non si pronuncia sul profilo, pure evocato nel quesito, dell'assenza della spesa fra i dati precaricati nella dichiarazione precompilata. I due piani vanno tenuti separati.
Il caso: la spesa dello scorso anno che non compare nel 730 precompilato
A monte del quesito c'è una contribuente che nell'anno precedente ha pagato lavori agevolabili con un bonifico ordinario, senza avvalersi del modello dedicato alle detrazioni fiscali che banche e uffici postali mettono a disposizione, e che in sede di dichiarazione non ritrova l'importo tra gli oneri già caricati dall'Amministrazione.
È la sequenza tipica di questo errore, perché la scelta sbagliata al momento della disposizione non produce alcun segnale immediato e viene alla luce mesi dopo, quando il pagamento è ormai acquisito dall'impresa e l'errore non produce più effetti reversibili.
Il quesito non prospetta una soluzione interpretativa, come invece accade nelle istanze di interpello, e non individua la tipologia di intervento eseguito. Il chiarimento si muove perciò sul terreno generale dei lavori agevolabili e non su uno specifico bonus edilizio.
Bonifico parlante e detrazioni edilizie: che cosa chiede davvero la norma
Nell'ipotesi più ricorrente il riferimento di sistema è l'art. 16-bis del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), che disciplina a regime la detrazione IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio. Le percentuali oggi applicabili discendono però dalla disciplina temporanea dell'art. 16 del Decreto-Legge n. 63/2013, rimodulata dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e poi dall'art. 1, comma 22, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che ha esteso al 2026 le aliquote prima riferite al solo 2025.
Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è del 50% sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ma soltanto se chi sostiene la spesa è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, e del 36% negli altri casi, in entrambe le ipotesi entro 96.000 euro per unità immobiliare e con ripartizione in dieci quote annuali. Il familiare convivente e il detentore, come il conduttore o il comodatario, restano quindi al 36%.
Le modalità di pagamento discendono dal regolamento attuativo, il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, che impone il bonifico bancario o postale con l'indicazione della causale, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e della partita IVA o del codice fiscale del destinatario delle somme. Un obbligo analogo vale per l'Ecobonus, disciplinato dall'art. 14 dello stesso decreto.
Non si tratta di un formalismo fine a sé stesso. Quei dati servono alla banca o a Poste Italiane S.p.A. per operare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 del Decreto-Legge n. 78/2010, elevata all'11% dal 1° marzo 2024 dalla Legge n. 213/2023, che è il presidio con cui l'Erario intercetta i corrispettivi incassati dalle imprese esecutrici.
Va aggiunto che per le spese sostenute nel 2025 la strada dello sconto in fattura e della cessione del credito è preclusa in via generale dal Decreto-Legge n. 39/2024 (decreto blocca-cessioni), convertito dalla Legge n. 67/2024, pertanto la fruizione passa necessariamente per la dichiarazione dei redditi.
La risposta del Fisco: la dichiarazione sostitutiva dell'impresa salva la detrazione
Alla luce di questo quadro, le Entrate chiariscono che il contribuente può comunque beneficiare della detrazione quando il pagamento è stato eseguito, per errore, con un bonifico privo di tutti i dati richiesti dalla normativa.
La risposta subordina però il rimedio a una condizione precisa, ovvero che non sia più possibile ripetere l'operazione. La prassi, del resto, indica proprio nella ripetizione del pagamento con un bonifico correttamente compilato il rimedio di prima battuta, praticabile finché l'impresa è in grado di restituire le somme incassate.
Quando quella strada è chiusa subentra la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa beneficiaria del pagamento, il cui contenuto è puntuale. Occorre che siano attestate la regolare contabilizzazione delle somme ricevute e la loro corretta considerazione ai fini della determinazione del reddito d'impresa, perché è la ricostruzione contabile a surrogare la funzione che il bonifico dedicato non ha potuto svolgere.
L'attestazione va conservata ed esibita al CAF o al professionista abilitato al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi, oltre che presentata agli uffici in caso di richiesta di controllo.
Il richiamo dell'Amministrazione è alla circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, che su questo punto ha fissato un'impostazione poi costantemente ribadita.
Precompilata, controlli e documentazione: che cosa fare in dichiarazione
Dal punto di vista operativo il recupero della spesa passa dalla modifica della dichiarazione precompilata o dalla compilazione del quadro dedicato agli oneri da ripartire in più anni. Sul punto l'Agenzia non si pronuncia, perché esula dal chiarimento richiesto, e quanto segue si colloca su un piano dichiaratamente sistematico.
I dati precaricati provengono dai flussi che banche e Poste trasmettono all'Anagrafe tributaria per i soli bonifici dedicati alle agevolazioni edilizie, sicché un pagamento disposto con un canale diverso non arriva al Fisco per quella via. L'assenza dell'importo segnala perciò un problema di alimentazione della banca dati e non una decadenza dal beneficio.
Il passaggio, però, non è neutro. L'intervento sui dati proposti fa venire meno, per gli elementi modificati, la protezione dal controllo formale che accompagna la precompilata accettata senza variazioni, e il fascicolo documentale va costruito con cura fin da subito. L'attestazione, resa nelle forme dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, va tenuta insieme alla fattura e alla contabile del pagamento per tutto il periodo accertabile, che accompagna il decorso delle dieci rate.
Conviene infine ricordare che la dichiarazione sostitutiva ripara il difetto del bonifico ma non sana ogni altra anomalia. L'assenza del codice fiscale del beneficiario della detrazione, l'intestazione della fattura a un soggetto diverso da chi ha sostenuto la spesa o la mancanza dei titoli abilitativi restano vizi autonomi, e per l'Ecobonus resta fermo l'obbligo di trasmissione dei dati all'ENEA, che segue regole proprie e non è surrogabile da alcuna attestazione dell'impresa.
Conclusioni operative
In conclusione, l'Agenzia conferma che il pagamento eseguito con un bonifico privo dei dati richiesti non fa venire meno il diritto alla detrazione, a condizione che l'operazione non sia ripetibile e che il contribuente disponga dell'attestazione dell'impresa. Trattandosi di una risposta pubblicata sulla rivista telematica delle Entrate, il chiarimento vale come orientamento interpretativo e non come fonte del diritto.
Il messaggio per chi assiste i contribuenti è di metodo prima che di merito. La verifica del canale di pagamento va anticipata al momento del bonifico e non rinviata alla stagione dichiarativa, quando i margini di manovra si assottigliano e la restituzione delle somme diventa impraticabile.
Resta il valore di sistema di questa lettura, che a distanza di dieci anni dalla circolare del 2016 continua a collocare l'errore materiale nel perimetro delle irregolarità sanabili anziché in quello delle decadenze. La forma del pagamento serve a garantire un risultato, e quando il risultato è raggiunto per altra via il beneficio non si perde.
Bonifico ordinario e detrazione: le domande più frequenti
Se ho pagato con bonifico ordinario perdo la detrazione?
No. Se non è più possibile ripetere l'operazione, la detrazione spetta a chi è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'impresa attesta la regolare contabilizzazione delle somme ricevute.
Che cosa deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'impresa?
L'impresa beneficiaria del pagamento deve attestare che le somme incassate sono state regolarmente contabilizzate e correttamente considerate ai fini della determinazione del proprio reddito d'impresa.
A chi va consegnata l'attestazione?
Va conservata ed esibita al CAF o al professionista abilitato quando si predispone la dichiarazione dei redditi, e presentata agli uffici dell'Amministrazione finanziaria in caso di controllo.