Bonus barriere architettoniche 75% ed edifici autonomamente accatastati: qual è il limite di spesa?
Come si calcola il massimale di detrazione per edifici singolarmente accatastati ma con ingresso comune? Ecco la risposta del Fisco
Come va calcolato il limite di spesa per accedere alla detrazione del 75% prevista per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quando gli interventi riguardano più edifici con accessi comuni? La presenza di un solo accesso pedonale e carrabile potrebbe essere un limite al beneficio? E ancora: il Bonus Barriere Architettoniche 75% si applica anche agli edifici non residenziali?
A questi dubbi ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta del 7 aprile 2025, n. 89 fornendo utili indicazioni operative su un caso ricorrente nella prassi applicativa.
Bonus Barriere 75%: come si calcola per edifici autonomi?
L’istanza proviene da un contribuente proprietario di un complesso composto da due distinti fabbricati accatastati, rispettivamente in categoria B/5 (caserma) e C/6 (autorimessa), sprovvisti di accessi autonomi. L’intervento progettato, già oggetto di CILA, riguarda opere esterne comuni: percorsi accessibili e automazione di cancelli, conformi al D.M. n. 236/1989.
Il dubbio riguarda il corretto limite di spesa su cui calcolare la detrazione ex art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Sulla questione, il Fisco ha sottolineato come al caso in esame non si applicano le restrizioni introdotte dal D.L. n. 212/2023, dato che la CILA è stata presentata prima del 30 dicembre 2023.
Inoltre la detrazione del 75% è applicabile anche a edifici non residenziali, purché esistenti e oggetto di interventi conformi al D.M. 236/1989 e che, in presenza di più edifici autonomamente accatastati, anche con accessi comuni, il limite di spesa si applica per ciascun edificio.
In questo caso, i due fabbricati rientrano nella tipologia indicata alla lett. a) del comma 2 dell’art. 119-ter, per la quale è previsto un tetto di 50.000 euro per unità. In assenza di un vincolo normativo che imponga l’unitarietà del complesso, prevale l’autonomia catastale degli edifici.
Ne deriva che il totale detraibile riconosciuto è pari a 100mila euro, ovvero 50mila euro moltiplicati per due unità immobiliari.
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