Bonus Casa: quando spettano le detrazioni agli eredi?

Il de cuius può subentrare nell'utilizzo delle quote residue nel caso di decesso del beneficiario? Se sì, a quali condizioni?

di Redazione tecnica - 08/04/2025

Secondo quanto previsto dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nel caso di ristrutturazione edilizia è prevista una detrazione fiscale sulle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di uguale importo.

Le agevolazioni possono anche essere fruite dagli eredi nel caso di decesso del contribuente nel corso dei 10 anni? La risposta è positiva solo al ricorrere di alcune condizioni.

Bonus Casa: quando spetta al de cuius?

Il Bonus Casa non segue automaticamente l’immobile. Si tratta, infatti, di un diritto personale e fiscale che nasce in capo al contribuente e può essere trasmesso solo a chi eredita la sua posizione giuridica.

In sostanza, non basta quindi abitare nell’immobile, né basta essere genericamente un erede: serve che le due condizioni – eredità accettata e detenzione materiale – coesistano. In assenza anche solo di una delle due, la detrazione non può essere fruita.

Questo perché l’articolo 16-bis del TUIR stabilisce che, in caso di decesso del contribuente, le rate di detrazione non ancora utilizzate possono essere trasferite all’erede, a condizione che questi conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La norma non richiede che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, ma è essenziale che l’erede possa disporne direttamente, ovvero lo abiti o comunque ne abbia la disponibilità concreta.

È questo il presupposto per poter continuare a beneficiare del bonus ristrutturazione: la detrazione non segue semplicemente l’immobile, ma si trasferisce come diritto personale a chi subentra nel patrimonio e, insieme, nell’utilizzo diretto del bene.

Il diritto del de cuius e la condizione di erede

Le detrazioni residue rappresentano, a tutti gli effetti, un diritto patrimoniale del de cuius, che può essere trasmesso solo a chi accetta l’eredità. Se manca questo passaggio, il subentro nella posizione fiscale del defunto non può realizzarsi. Ciò significa che la rinuncia all’eredità preclude anche il diritto alla detrazione.

Lo spiega bene Fisco Oggi in risposta al quesito di un contribuente, sottolineando come la qualità di erede sia una condizione imprescindibile: qualora il coniuge superstite continui ad abitare l’immobile ma rinunci espressamente all’eredità, non può quindi godere delle detrazioni residue, nemmeno se ha il diritto di abitazione o la mera detenzione materiale.

Il ruolo degli altri eredi: perché il Bonus Casa non spetta neppure a loro

Il problema si complica ulteriormente se vi sono altri eredi (es. i figli), che non vivono nell’immobile. Anche se formalmente accettano l’eredità, non possono beneficiare della detrazione se non hanno la detenzione diretta del bene, cioè se non ci vivono o non lo utilizzano in altro modo. È una condizione che si lega al presupposto dell’effettiva disponibilità dell’immobile e non solo alla titolarità giuridica.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, precisando che la detrazione può essere goduta solo da chi è erede e possiede direttamente l’immobile, rendendo quindi irrilevante ogni diversa configurazione, anche se sostenuta da titoli giuridici parziali come l’usufrutto o il diritto di abitazione.

 

 

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