Bonus edilizi, attestazione SOA e subappalto: nuova risposta del Fisco

L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito di applicazione della norma che richiede l'Attestazione SOA delle imprese per i lavori che beneficiano di bonus edilizi

di Redazione tecnica - 04/01/2024

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Nel mare magnum di provvedimenti normativi che hanno interessato direttamente o indirettamente i bonus edilizi nell'ultimo quadriennio, potrebbe sfuggire l'obbligo di qualificazione SOA delle imprese per l'accessi ai bonus edilizi di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Bonus edilizi e Attestazione SOA: la normativa e i chiarimenti

Un obbligo espressamente previsto dall'art. 10-bis del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia), convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, sul quale il legislatore ha previsto un periodo transitorio dall'1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e a regime a partire dall'1 luglio 2023

L'argomento è stato oggetto di numerosi interventi e chiarimenti, tra i quali ricordiamo:

Nuovo intervento del Fisco sulle imprese subappaltatrici

Arriva dall'Agenzia delle Entrate un nuovo chiarimento fornito a seguito di quesito arrivato ala posta di FiscoOggi che chiede di sapere se l'attestazione SOA deve essere posseduta anche dalle eventuali imprese subappaltatrici che realizzano solo una parte dei lavori e il cui importo è al di sotto della soglia di 516.000 euro prevista dalla normativa.

La risposta del Fisco arriva prendendo in considerazione quanto disposto dall'art. 2-ter, comma 1, lettera d), punto 2) del citato Decreto Cessioni, mediante la quale il legislatore ha fornito una interpretazione autentica dell'obbligo normativo originario. In particolare, è stato chiarito che "il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10 -bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto".

In considerazione di questa interpretazione autentica e come anche chiarito nella citata circolare n. 10/2023, quando i lavori sono dati in subappalto “le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo se le stesse eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro”.

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