Bonus facciate: falsa attestazione dell’avvio dei lavori integra la truffa allo Stato (Cassazione)

La Cassazione (sentenza n. 344/2026) chiarisce le conseguenze penali della falsa attestazione dell’avvio dei lavori per ottenere sconto in fattura e cessione del credito nel bonus facciate.

di Pietro Adami - 06/03/2026

Cosa accade quando per ottenere il bonus facciate con sconto in fattura viene attestato l’avvio dei lavori che in realtà non sono mai iniziati? Il pagamento della quota del 10% entro il 31 dicembre 2021 è sufficiente per legittimare il beneficio fiscale oppure l’avvio effettivo dei lavori rappresenta un presupposto necessario? E soprattutto, cosa succede se nei documenti trasmessi all’amministrazione finanziaria viene dichiarato il falso per accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito?

Secondo la Corte di Cassazione, in un caso del genere il problema non riguarda soltanto la corretta interpretazione delle norme sui bonus edilizi. Quando l’accesso al beneficio avviene attraverso attestazioni non veritiere sull’avvio dei lavori, la questione può assumere una rilevanza ben più grave e integrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Su questi aspetti è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 344 del 4 marzo 2026, chiamata a esaminare un caso di utilizzo del bonus facciate tramite sconto in fattura e cessione del credito fondato su dichiarazioni non corrispondenti alla realtà.

La decisione aggiunge un ulteriore tassello al quadro giurisprudenziale che negli ultimi anni si è consolidato in materia di bonus edilizi ottenuti mediante condotte illecite, affrontando in modo diretto il tema delle attestazioni sull’avvio dei lavori e delle conseguenze penali delle dichiarazioni non veritiere.

Il caso: bonus facciate, lavori non avviati e sconto in fattura

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, l’impresa appaltatrice aveva sottoscritto con due diversi condomìni contratti di appalto relativi a interventi riconducibili al bonus facciate, con applicazione dello sconto in fattura.

Entrambi i condomìni avevano effettuato il pagamento del 10% di loro competenza entro il 31 dicembre 2021, ma i lavori non avevano effettivamente avuto inizio. L’impresa attribuiva il mancato avvio delle opere a responsabilità delle parti committenti.

Nonostante ciò, nei documenti prodotti per accedere al beneficio fiscale veniva attestato l’avvenuto avvio dei lavori entro dicembre 2021. Il credito fiscale veniva quindi munito di visto di conformità e generato a favore dell’appaltatore, che successivamente lo utilizzava in compensazione o lo cedeva a terzi dietro corrispettivo.

A seguito delle verifiche, al titolare dell’impresa venivano contestate diverse condotte illecite, tra cui:

  • avere dichiarato falsamente negli attestati necessari per accedere allo sconto in fattura con cessione del credito che i lavori erano già avviati nel dicembre 2021;
  • avere emesso fatture relative a lavori mai eseguiti;
  • avere utilizzato o ceduto il credito d’imposta ottenuto fraudolentemente, con contestazione anche del reato di autoriciclaggio.

Con ordinanza del 23 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava all’indagato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa e di ricoprire incarichi direttivi per la durata di dodici mesi.

Il provvedimento veniva successivamente impugnato. In sede di riesame la misura veniva confermata, con riduzione della durata a otto mesi, e successivamente contestata con ricorso in Cassazione.

La difesa dell’imputato: pagamento del 10% e avvio dei lavori

Nel ricorso l’indagato sosteneva innanzitutto che non vi fosse stata alcuna condotta fraudolenta ai danni dei condomìni.

Secondo la difesa, i proprietari degli immobili erano pienamente consapevoli della normativa applicabile e del fatto che, per fruire della detrazione del 90% prevista dal bonus facciate, i lavori avrebbero dovuto essere avviati entro il 31 dicembre 2021. Il mancato avvio delle opere sarebbe dipeso da omissioni imputabili ai committenti, circostanza che – sempre secondo la difesa – avrebbe escluso la responsabilità dell’appaltatore.

A tale argomentazione si aggiungeva un ulteriore profilo interpretativo. La normativa sul bonus facciate, a differenza di quella relativa al superbonus, non prevederebbe espressamente che l’avvio dei lavori costituisca condizione necessaria per accedere allo sconto in fattura con cessione del credito.

L’obbligo di attestare l’avvio dei lavori deriverebbe infatti, secondo la difesa, non da una norma di legge ma da un’interpretazione contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29 novembre 2021, atto privo di natura normativa.

Falsa attestazione dell’avvio dei lavori nel bonus facciate: per la Cassazione è truffa allo Stato

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la decisione del giudice del riesame.

Secondo i giudici di legittimità, l’interpretazione della normativa di settore adottata dai giudici di merito – e sostanzialmente coincidente con quella dell’Agenzia delle Entrate – risulta coerente con il quadro normativo.

Richiamando il decreto-legge 11 novembre 2021 n. 157, che ha modificato l’art. 121 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) introducendo misure di contrasto alle frodi in materia di bonus edilizi, la Corte osserva che il sistema dello sconto in fattura presuppone l’esecuzione degli interventi cui il beneficio fiscale è collegato.

Nel ragionamento della Cassazione assume rilievo anche il dato letterale della norma, che fa riferimento ai fornitori che “hanno effettuato gli interventi”, elemento che – secondo i giudici – lascia intendere come l’opzione per lo sconto in fattura riguardi lavori già eseguiti o quantomeno avviati.

In questa prospettiva, la richiesta che il visto di conformità attesti anche l’avvio dei lavori risulta coerente con la logica complessiva della disciplina antifrode.

La Corte aggiunge inoltre un ulteriore argomento decisivo. Anche ipotizzando che l’interpretazione normativa prospettata dalla difesa fosse condivisibile, resterebbe comunque il fatto che l’indagato aveva attestato consapevolmente il falso nei documenti presentati all’amministrazione finanziaria.

In altre parole, indipendentemente dalla correttezza della pretesa dell’amministrazione, la falsa attestazione dell’avvio dei lavori ha comunque consentito di ottenere un beneficio fiscale che, in assenza di tale dichiarazione, non sarebbe stato riconosciuto o avrebbe richiesto un contenzioso dall’esito incerto.

Pagamento del 10% e detrazione fiscale: perché non basta

La difesa aveva inoltre sostenuto che il pagamento del 10% dei lavori da parte dei condomìni entro il 31 dicembre 2021 avrebbe comunque legittimato la fruizione della detrazione fiscale.

La Cassazione ha riconosciuto che il pagamento era effettivamente avvenuto nei termini previsti dalla normativa sul bonus facciate, ma ha evidenziato che tale circostanza non è di per sé sufficiente a legittimare la generazione del credito fiscale.

Nel caso concreto, infatti, lo sconto in fattura del 90% aveva consentito ai condomìni di sostenere formalmente l’intero costo dell’intervento, rendendo possibile la detrazione fiscale nella misura massima prevista dalla legge.

Se tale meccanismo non fosse stato utilizzato, i condomìni avrebbero potuto documentare solo la quota effettivamente pagata in contanti, pari al 10% del prezzo, con una detrazione fiscale di importo significativamente inferiore.

Per questa ragione la Corte conclude che l’indebito accesso allo sconto in fattura mediante attestazioni ideologicamente false comporta anche l’indebita fruizione della detrazione fiscale.

Falsa dichiarazione nei bonus edilizi: le indicazioni operative della Cassazione

Va innanzitutto ricordato che sia l’istanza di riesame sia il ricorso per Cassazione riguardavano esclusivamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 640-bis del codice penale.

Nel procedimento non è stata quindi svolta alcuna valutazione di merito sugli ulteriori reati contestati, tra cui autoriciclaggio e reati tributari.

La pronuncia rappresenta comunque un segnale significativo per tutti i soggetti coinvolti negli interventi realizzati mediante bonus facciate con sconto in fattura.

In particolare:

  • l’appaltatore che attesta falsamente l’avvio dei lavori per consentire l’accesso allo sconto in fattura può incorrere nel reato di truffa ai danni dello Stato;
  • analoghe responsabilità possono configurarsi in capo al professionista che abbia materialmente attestato il falso nei documenti necessari alla fruizione del beneficio;
  • il provvedimento non affronta espressamente il ruolo del condominio, ma non esclude che in altre vicende la posizione dei committenti possa essere oggetto di valutazione nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai bonus edilizi.
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