Calabria, il Governo impugna la legge urbanistica: sotto esame delega paesaggistica e sanatoria postuma

Impugnate alcune disposizioni della L.R. Calabria n. 7/2026: contestate la delega delle funzioni paesaggistiche a Province, Città metropolitana ed enti parco e le norme sulla compatibilità paesaggistica per interventi edilizi realizzati prima del vincolo

di Redazione tecnica - 22/05/2026

È stato impugnato davanti alla Corte costituzionale l’art. 1 della Legge regionale Calabria 25 febbraio 2026, n. 7, recante modifiche alla legge urbanistica regionale n. 19/2002.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri contesta infatti alcune disposizioni regionali considerate in contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, oltre che con gli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Impugnata la L.R. Calabria n. 7/2026: cosa contesta il Governo

La richiesta di giudizio di legittimità riguarda due aspetti distinti ma strettamente collegati tra loro. Il primo riguarda la delega delle funzioni paesaggistiche a Province, Città metropolitana ed enti parco regionali; il secondo interessa invece il regime della compatibilità paesaggistica postuma nei casi in cui il vincolo sia intervenuto successivamente alla realizzazione dell’intervento edilizio.

La decisione della Corte costituzionale potrebbe avere effetti rilevanti nella gestione quotidiana dei procedimenti paesaggistici e delle pratiche edilizie collegate a immobili vincolati.

Autorizzazione paesaggistica: la questione della delega a Province ed enti parco

In riferimento al primo motivo di ricorso, la nuova formulazione dell’art. 61, comma 3, della legge urbanistica calabrese dispone che “l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 e la compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (…) sono delegate alle Province, alla Città Metropolitana e agli enti parco regionali”.

Secondo il Governo, la norma regionale non si limiterebbe a disciplinare aspetti organizzativi interni, ma interverrebbe direttamente su una materia - quella della tutela del paesaggio - che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Nel ricorso viene richiamato in modo puntuale l’art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004, che consente sì la delega delle funzioni paesaggistiche, ma soltanto a determinate condizioni. La norma stabilisce infatti che gli enti destinatari debbano disporre di adeguate competenze tecnico-scientifiche, di strutture idonee e di una chiara separazione tra le attività di tutela paesaggistica e le funzioni urbanistico-edilizie.

Secondo il ricorso, la disposizione regionale introdurrebbe invece una delega generale e immediata, senza prevedere alcuna verifica concreta sull’effettiva adeguatezza delle strutture degli enti destinatari.

Il Governo ha richiamato anche l’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che impone alle Regioni di verificare nel tempo la permanenza dei requisiti organizzativi e tecnico-scientifici necessari per l’esercizio delle funzioni delegate.

La legge regionale non conterrebbe invece alcun meccanismo idoneo a garantire questo controllo né strumenti capaci di assicurare la necessaria separazione tra attività di tutela paesaggistica e gestione urbanistico-edilizia.

Da qui la conclusione secondo cui la Regione Calabria avrebbe operato sul contenuto della disciplina paesaggistica statale, invadendo un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato.

Compatibilità paesaggistica postuma: sotto esame le regole sul vincolo sopravvenuto

Il secondo profilo contestato riguarda invece la parte della norma regionale secondo cui, “nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell’intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista all’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004”.

Anche in questo caso il Governo ritiene che la Regione abbia oltrepassato i limiti della propria competenza legislativa, intervenendo direttamente sul regime sanzionatorio paesaggistico previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nel ricorso vengono richiamati i commi 4 e 5 dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, che disciplinano i casi nei quali può essere accertata la compatibilità paesaggistica successivamente alla realizzazione dell’intervento e prevedono, in presenza di accertamento favorevole, il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito.

Secondo il Governo, la disciplina sanzionatoria non rappresenta un elemento autonomo rispetto alla tutela del paesaggio, ma costituisce parte integrante del sistema di protezione predisposto dal legislatore statale. Per questo motivo, la Regione non potrebbe introdurre eccezioni o regole autonome in materia.

Particolarmente interessante è il passaggio nel quale si affronta la questione del vincolo sopravvenuto. Secondo il ricorso, anche ammettendo che sul piano interpretativo si possa sostenere che la sanzione non trovi applicazione nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato imposto dopo la realizzazione dell’opera, ciò non autorizzerebbe comunque la Regione a intervenire normativamente in una materia attribuita alla competenza esclusiva statale.

Viene richiamata, sul punto, la giurisprudenza costituzionale secondo cui le Regioni non possono nemmeno adottare disposizioni meramente riproduttive della normativa statale quando si tratta di materie riservate allo Stato.

Procedimenti paesaggistici e pratiche edilizie: quali effetti per tecnici e amministrazioni

In attesa della decisione della Corte costituzionale, il ricorso potrebbe produrre effetti rilevanti sull’attività amministrativa e professionale collegata ai procedimenti paesaggistici.

Il giudizio sarà infatti chiamato a chiarire fino a che punto le Regioni possano intervenire sull’organizzazione delle funzioni paesaggistiche, sulla gestione delle deleghe amministrative e sul regime della compatibilità paesaggistica postuma previsto dal d.lgs. n. 42/2004.

Una decisione con risvolti che vanno oltre il singolo caso regionale, perché potrebbero avere un ruolo significativo sull’equilibrio tra governo del territorio e tutela paesaggistica nell’intero sistema delle autonomie territoriali.

La questione riguarda infatti la gestione delle deleghe paesaggistiche, il rilascio delle autorizzazioni ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, gli accertamenti di compatibilità paesaggistica e il regime sanzionatorio applicabile agli interventi eseguiti prima dell’imposizione del vincolo.

Dal punto di vista operativo, particolare attenzione dovrà essere prestata ai procedimenti ancora pendenti e alle pratiche edilizie che coinvolgono immobili sottoposti a tutela paesaggistica, soprattutto nei casi in cui l’istruttoria sia stata avviata facendo applicazione della nuova disciplina regionale.

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