CAM negli appalti: quando impugnare il bando e cosa cambia con il TAR Campania n. 935/2026

La non corretta integrazione dei criteri ambientali minimi nella lex specialis non comporta sempre l’obbligo di impugnazione immediata: il TAR chiarisce quando la violazione incide davvero sulla possibilità di formulare un’offerta e come devono essere letti i CAM nella costruzione della gara

di Redazione tecnica - 03/04/2026

La mancata applicazione corretta dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) rende automaticamente illegittima una gara? È davvero necessario impugnare subito il bando oppure è possibile attendere l’aggiudicazione? E ancora, un semplice rinvio ai CAM è sufficiente oppure la stazione appaltante deve riprodurre puntualmente tutte le prescrizioni?

Con il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), i CAM sono diventati un elemento sempre più centrale nelle procedure di affidamento. Lo dimostrano anche i tanti interventi della giustizia amministrativa e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), chiamati più volte a chiarirne il rapporto con la legge di gara. I CAM, infatti, non sono più un elemento secondario ma incidono direttamente sulla costruzione della legge di gara, dei criteri premianti e, quindi, anche sulla graduatoria.

In questo contesto si inserisce un nuovo intervento del TAR Campania, con la sentenza n. 935 del 10 febbraio 2026, che torna proprio sul rapporto tra CAM e legge di gara e si sofferma su due aspetti che negli ultimi anni hanno generato più di un dubbio operativo, chiarendo come debbano essere letti i CAM sia nella costruzione della lex specialis sia nella fase di impugnazione della gara.

Servizio di refezione scolastica e contestazione della gara per violazione dei CAM

La vicenda ha riguardato una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, alla quale avevano partecipato cinque operatori economici. All’esito della valutazione delle offerte, uno dei concorrenti, classificatosi quarto, aveva impugnato l’aggiudicazione e, insieme, l’intera legge di gara, sostenendo che la procedura fosse affetta da una serie di vizi tali da comprometterne la legittimità.

Il cuore delle censure riguardava, in primo luogo, il tema dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 10 marzo 2020. Secondo la ricorrente, la documentazione di gara si sarebbe limitata a un richiamo meramente formale alla disciplina dei CAM, senza tradurla in prescrizioni effettive all’interno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali, né nella costruzione dei criteri premianti, che l’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 impone invece di considerare nella strutturazione della gara e nella valutazione delle offerte. In questa prospettiva, la gara sarebbe stata costruita su un impianto non coerente con gli obblighi ambientali previsti dal Codice.

Accanto a questo profilo, veniva poi contestata la mancata previsione di criteri premiali legati alla parità di genere e, più in generale, l’assenza di misure riconducibili alle clausole sociali e agli obiettivi di inclusione, che la normativa vigente richiede di integrare nella disciplina di gara. Dal canto suo, l’amministrazione aveva resistito al ricorso sollevando, tra le altre, un’eccezione preliminare di inammissibilità, sostenendo che le censure rivolte alla lex specialis avrebbero dovuto essere fatte valere immediatamente mediante impugnazione del bando, in quanto già idonee a incidere sulla partecipazione alla procedura.

Proprio a partire da questo intreccio tra contenuto della legge di gara e modalità di impugnazione, il TAR ha sviluppato il proprio ragionamento, che trova il suo fondamento nel quadro normativo oggi vigente.

Criteri ambientali minimi e obblighi della stazione appaltante nel D.Lgs. n. 36/2023

Per comprendere il ragionamento seguito dal TAR è necessario soffermarsi sul quadro normativo di riferimento, che negli ultimi anni si è progressivamente consolidato, rendendo molto più chiaro il ruolo dei criteri ambientali minimi all’interno delle procedure di affidamento.

L’art. 57, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti inseriscano nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, definiti per specifiche categorie di appalti con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Non si tratta di una previsione meramente formale, ma di un obbligo che incide sulla costruzione stessa della gara e che impone di integrare le prescrizioni ambientali all’interno della disciplina dell’affidamento.

I CAM, infatti, non operano solo nella fase esecutiva, ma attraversano l’intero ciclo della procedura, contribuendo a definire l’oggetto del contratto, le caratteristiche tecniche delle prestazioni richieste e i criteri di valutazione delle offerte, soprattutto quando si ricorre all’offerta economicamente più vantaggiosa, dove assumono un ruolo diretto anche nella componente premiale.

Ne deriva un sistema nel quale la sostenibilità ambientale non resta sullo sfondo, ma entra a pieno titolo nelle scelte della stazione appaltante, orientando la domanda pubblica e, di riflesso, anche l’offerta degli operatori economici verso modelli più attenti agli impatti lungo l’intero ciclo di vita dei servizi e delle forniture. Ed è proprio all’interno di questo quadro che va letta la questione, affrontata dal TAR, relativa all’impugnazione della lex specialis in presenza di presunte violazioni dei CAM.

CAM e impugnazione del bando: i principi espressi dal TAR Campania n. 935/2026

Il primo nodo affrontato dal TAR riguarda un tema che, nella pratica, ha un impatto immediato sulle strategie degli operatori economici, cioè l’onere di immediata impugnazione della lex specialis. Il Collegio chiarisce che la non conformità della legge di gara ai CAM non determina, di per sé, una lesività immediata tale da imporre l’impugnazione del bando, a meno che la violazione non si traduca in una concreta impossibilità di formulare un’offerta seria e consapevole, non essendo altrimenti configurabile né una clausola escludente né una situazione tale da impedire la partecipazione alla procedura.

Il passaggio centrale sta proprio qui, perché sposta l’attenzione dal dato formale della violazione al suo effetto reale sulla partecipazione alla gara. L’obbligo di impugnare immediatamente il bando sorge soltanto quando la disciplina è talmente carente da non consentire una valutazione tecnica ed economica attendibile, cioè quando l’operatore non è posto nelle condizioni di costruire un’offerta consapevole. Quando invece questa condizione non ricorre, la contestazione può essere differita e fatta valere con l’impugnazione dell’aggiudicazione, facendo leva su un interesse strumentale alla riedizione della gara, senza che sia necessario reagire subito alla pubblicazione del bando.

Accanto a questo profilo, il TAR affronta anche il tema, strettamente collegato, del modo in cui i CAM devono essere recepiti nella lex specialis. La sentenza chiarisce che non è richiesta una riproduzione integrale dei contenuti dei decreti ministeriali, perché le relative prescrizioni possono entrare nella disciplina di gara anche attraverso il meccanismo dell’eterointegrazione, che la giurisprudenza ammette anche in presenza di lacune o omissioni della lex specialis. In questi casi, il contenuto dei decreti ministeriali si innesta comunque nella disciplina di gara, operando direttamente sul bando e contribuendo a definirne il contenuto sostanziale.

Ciò che assume rilievo, dunque, non è tanto la presenza formale di richiami ai CAM, quanto la possibilità di individuare, leggendo la documentazione nel suo insieme, prescrizioni ambientali effettive e coerenti con l’oggetto dell’appalto, tali da garantire l’applicazione del principio di sostenibilità lungo l’intera procedura.

CAM nella lex specialis e criteri premianti: lettura tecnica della decisione

Muovendo da questi presupposti, il TAR è passato all’esame del merito delle censure e ha ritenuto infondata quella relativa ai criteri ambientali minimi. La documentazione di gara è stata letta nel suo complesso e proprio questa valutazione unitaria ha portato il Collegio a ritenere che l’impianto della lex specialis fosse idoneo a garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali, non solo in ragione del rinvio al D.M. 10 marzo 2020, ma anche per la presenza di clausole puntuali inserite nel capitolato e negli allegati, che disciplinavano aspetti concreti della gestione del servizio, dai requisiti dei prodotti alle modalità di utilizzo dei materiali.

In questa prospettiva, il TAR ha evidenziato che il richiamo ai CAM non si esauriva in una previsione formale, ma si inseriva all’interno di una disciplina complessiva coerente con l’oggetto dell’appalto, costruita tenendo conto delle caratteristiche del servizio di refezione e dell’importo della gara, così da garantire un equilibrio tra esigenze ambientali, qualità del servizio e sostenibilità economica.

Lo stesso ragionamento è stato seguito anche con riferimento ai criteri premianti, rispetto ai quali il Collegio ha ritenuto legittima, nel caso specifico, la scelta della stazione appaltante di attribuire un peso significativo alla qualità dei prodotti offerti, valorizzando in particolare l’utilizzo di prodotti biologici, cui era riconosciuta un’incidenza rilevante nella valutazione dell’offerta tecnica.

Diversa, invece, la valutazione del secondo motivo di ricorso, relativo alla parità di genere, che è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato in che modo l’eventuale riedizione della gara avrebbe potuto incidere in maniera effettiva sulle proprie possibilità di aggiudicazione, rimanendo la censura su un piano meramente ipotetico.

CAM negli appalti pubblici e impugnazione della gara: cosa chiarisce davvero il TAR Campania

In conclusione, il TAR Campania ha respinto il ricorso con una decisione che ha il pregio di riportare la questione dei criteri ambientali minimi su un piano più aderente alla realtà delle gare, chiarendo come debba essere letto, in concreto, il rapporto tra contenuto della lex specialis e strategia processuale degli operatori economici. Non ogni violazione dei CAM impone una reazione immediata, e questo incide direttamente sulle scelte di chi partecipa alle procedure, perché il criterio non è più quello astratto della mera difformità rispetto alla norma, ma quello, molto più sostanziale, della capacità della disciplina di gara di consentire o meno la formulazione di un’offerta seria e consapevole.

Allo stesso tempo, la sentenza conferma che i CAM non possono essere interpretati in modo formalistico. Non è richiesta una trascrizione integrale delle prescrizioni nei documenti di gara, ma è necessario che la lex specialis, nel suo complesso, sia in grado di garantire l’effettiva applicazione dei criteri ambientali, anche attraverso rinvii e meccanismi di integrazione, purché il risultato finale sia una disciplina coerente e leggibile rispetto all’oggetto dell’appalto.

In questo senso, il rigetto del ricorso nella parte relativa ai CAM e la declaratoria di inammissibilità delle censure sulla parità di genere non rappresentano solo l’esito della controversia, ma confermano un’impostazione che guarda alla sostanza della gara più che alla sua forma, evitando che il formalismo diventi un ostacolo alla funzionalità della procedura.

È proprio su questo equilibrio, tra contenuto della legge di gara e possibilità per gli operatori di costruire un’offerta consapevole, che la sentenza costruisce il suo passaggio più significativo, offrendo un’indicazione utile sia a chi redige i bandi sia a chi si trova a valutarne la legittimità in sede contenziosa.

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