È davvero sufficiente richiamare i CAM nella legge di gara? La loro mancata declinazione tecnica comporta automaticamente l’illegittimità della procedura? E, soprattutto, un operatore economico può contestare una gara limitandosi a denunciare una violazione ambientale?
Nella pratica delle procedure di affidamento, i Criteri Ambientali Minimi rappresentano uno dei passaggi più delicati nella costruzione della lex specialis, perché impongono alle stazioni appaltanti di tradurre prescrizioni normative in contenuti tecnici e clausole operative. È proprio in questo passaggio che si concentrano molte delle criticità applicative e, di conseguenza, una parte rilevante del contenzioso.
Con la sentenza del 20 febbraio 2026, n. 1403 il Consiglio di Stato risponde a queste domande mettendo insieme due piani che spesso viaggiano separati: l’obbligo di integrazione dei CAM nella documentazione di gara e la necessità di dimostrare un interesse concreto all’impugnazione.
Due aspetti che, nella pratica, risultano strettamente connessi, come dimostra il fatto che il contenzioso in materia di CAM nasce spesso proprio da una loro applicazione ritenuta incompleta.
Contestazione sui CAM nella lex specialis: le conseguenze sulla gara
La vicenda nasce dal ricorso proposto da un operatore economico che aveva partecipato a una procedura di gara, poi aggiudicata a un altro concorrente, per l’affidamento di servizi di gestione e manutenzione di impianti all’interno degli immobili di proprietà della SA.
Secondo il ricorrente, l’offerta dell’aggiudicatario sarebbe stata incongrua, evidenziando criticità nella gestione di alcune voci nel subprocedimento di verifica dell’anomalia. L’offerta, quindi, non sarebbe stata sostenibile e non avrebbe potuto essere ritenuta affidabile dalla stazione appaltante.
Inoltre si contestava la struttura della legge di gara sotto il profilo ambientale, sostenendo che i Criteri Ambientali Minimi fossero stati richiamati in modo generico, senza essere tradotti in specifiche tecniche e clausole contrattuali puntuali.
Questa seconda censura, tuttavia, non era accompagnata da una dimostrazione del suo impatto sulla gara. In particolare, il ricorrente non ha chiarito in che modo una diversa declinazione dei CAM avrebbe inciso sull’esito della procedura, sulle modalità di formulazione dell’offerta o sul confronto competitivo tra i concorrenti.
Il punto centrale della controversia si era così spostato su un piano decisivo: non la mera violazione delle regole, ma la capacità di dimostrare che quella violazione avesse inciso concretamente sulla posizione del ricorrente e sull’esito della gara.
CAM negli appalti: obblighi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e principi del Codice
Nella vicenda rileva quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute a integrare nella documentazione di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui CAM, in relazione alla tipologia di appalto.
Non si tratta quindi di una facoltà, ma di un obbligo vero e proprio, che incide sulla struttura stessa della gara.
Accanto a questo dato, però, il nuovo Codice introduce anche principi generali che orientano l’interpretazione e l’applicazione della disciplina.
In particolare, il principio del risultato (art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023) e quello della fiducia (art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023) impongono una lettura della lex specialis coerente con il perseguimento dell’interesse pubblico e improntata alla buona fede.
Il Consiglio di Stato chiarisce però un punto decisivo: questi principi non possono trasformarsi in strumenti per sanare errori della stazione appaltante o per aggirare obblighi normativi. Servono piuttosto a evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche quando non vi sia una reale lesione delle posizioni dei concorrenti.
CAM negli appalti: il Consiglio di Stato sull'interesse a ricorrere
In primo luogo, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e deve tradursi in un’utilità pratica, diretta e immediata. Non è sufficiente invocare la violazione di una norma se questa non ha inciso sulla posizione del ricorrente.
Nel caso di specie, mancava completamente la prova di resistenza: non è stato dimostrato alcun effetto reale della presunta violazione dei CAM sulla gara. Di conseguenza, il vantaggio derivante dall’eventuale annullamento della procedura è rimasto meramente ipotetico, ridimensionando l’utilizzo “automatico” della leva ambientale nel contenzioso.
CAM obbligatori, ma non in chiave formalistica
Il secondo punto riguarda la natura dei CAM. Il Collegio ha ricordato che i CAM sono obbligatori e che la loro omissione non può essere compensata né dal comportamento degli operatori economici né da richiami generici alla sostenibilità, né tantomeno dai principi del Codice.
Allo stesso tempo, però, ha ribadito che il rispetto dei CAM non può essere valutato esclusivamente in chiave formale. Ciò che conta è verificare se la gara, nella sua struttura complessiva, sia effettivamente idonea a garantire gli obiettivi ambientali.
In questa prospettiva, l’omesso richiamo analitico ai CAM nella lex specialis non determina automaticamente l’illegittimità della gara, se la documentazione, letta nel suo complesso, risulta comunque coerente con tali obiettivi.
La presenza di clausole tecniche coerenti e di obblighi operativi nella fase esecutiva può quindi risultare decisiva.
Nel caso in esame, la documentazione di gara richiamava i decreti CAM applicabili e, nelle clausole del capitolato tecnico, erano previste prescrizioni relative al rispetto degli obblighi ambientali nella fase esecutiva, al monitoraggio degli impianti e dei consumi, all’adeguamento normativo e alla raccolta e gestione dei dati energetici.
La sostenibilità ambientale non era affidata a un semplice richiamo formale, ma risultava integrata nella gestione concreta del servizio.
Principio del risultato e della fiducia: funzione e limiti
Accanto al tema dei CAM, la sentenza richiama anche i principi del risultato e della fiducia, di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, attribuendo loro un ruolo interpretativo nella lettura della legge di gara.
Secondo il Consiglio di Stato, tali principi impongono di interpretare la lex specialis secondo buona fede, evitando letture eccessivamente formalistiche che possano compromettere il corretto svolgimento della procedura e il conseguimento dell’interesse pubblico.
Questo richiamo, tuttavia, è accompagnato da un chiarimento altrettanto rilevante: il principio del risultato e quello della fiducia non possono essere utilizzati per sanare omissioni o aggirare obblighi normativi.
Il loro ruolo è diverso. Non servono a legittimare errori, ma a orientare l’interpretazione della disciplina di gara quando le criticità non incidono in modo sostanziale sulle posizioni dei concorrenti.
È proprio in questa prospettiva che il Collegio valorizza una lettura complessiva della documentazione di gara, ritenendo che, in assenza di una lesione concreta della par condicio o delle possibilità di aggiudicazione, eventuali carenze formali non possano tradursi automaticamente nell’illegittimità della procedura.
CAM appalti: quando la gara resta valida e indicazioni operative
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo infondate le censure proposte. Il Collegio ha rilevato, in primo luogo, la carenza di interesse a ricorrere, evidenziando come la contestazione relativa ai CAM fosse stata formulata in modo astratto, senza dimostrare quale utilità concreta sarebbe derivata dall’accoglimento del motivo.
In particolare, non era stato chiarito né che il ricorrente avrebbe potuto conseguire l’aggiudicazione, né che una diversa impostazione della gara avrebbe inciso sul confronto competitivo.
Anche nel merito, i giudici d’appello hanno escluso la violazione della normativa ambientale, ritenendo che la documentazione di gara, letta nel suo complesso, fosse comunque idonea a garantire il rispetto sostanziale dei Criteri Ambientali Minimi, pur in assenza di una loro trasposizione analitica in tutte le sue parti.
I CAM, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, devono essere effettivamente integrati nella disciplina di gara, ma senza che ciò si traduca necessariamente in una riproduzione pedissequa dei decreti ministeriali. Ciò che assume rilievo è la coerenza complessiva dell’appalto e la capacità delle clausole tecniche, in particolare nel capitolato, di assicurare il perseguimento degli obiettivi ambientali.
Per gli operatori economici, invece, la decisione richiama con forza un principio chiaro: la presunta violazione delle regole, anche quando attiene a profili rilevanti come i CAM, non è sufficiente se non viene accompagnata dalla dimostrazione del pregiudizio concreto subito. In assenza di una prova dell’incidenza reale sulla gara, la censura resta sul piano teorico e non supera il vaglio del giudice.