Con la riforma del Codice dei contratti del 2023, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) hanno assunto un ruolo sempre più incisivo nella predisposizione dei documenti di gara, nella partecipazione e nella selezione delle offerte. Si tratta ormai di strumenti che incidono in modo diretto sull’impostazione della procedura e sulle modalità con cui le stazioni appaltanti costruiscono le regole di gara.
I CAM sono definiti con decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sono soggetti ad aggiornamenti periodici. Questo comporta, soprattutto per le stazioni appaltanti, la necessità di verificare con attenzione quali criteri siano effettivamente vigenti al momento della pubblicazione del bando. Il riferimento è sempre il sito del MASE, oltre che il nostro speciale Codice dei contratti nella sezione “Criteri Minimi Ambientali (CAM) vigenti”.
Con il Decreto 24 novembre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato i nuovi CAM Edilizia 2025 per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori relativi a interventi edilizi, sostituendo integralmente la disciplina contenuta nel D.M. 23 giugno 2022 e nel successivo correttivo del 5 agosto 2024.
Da qui nascono alcune domande operative che non sono affatto marginali. Da quando si applicano i nuovi CAM Edilizia 2025? Conta la data della gara o la validazione del progetto? E come si gestiscono i progetti già in corso?
Si tratta di dubbi emersi subito dopo la pubblicazione del decreto, che ha costruito un sistema temporale non immediatamente lineare, soprattutto nel rapporto tra progettazione, validazione e avvio delle procedure.
A fornire i primi chiarimenti è intervenuto lo stesso Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che, con la circolare 10 aprile 2026, n. 77569, ha affrontato direttamente i nodi interpretativi relativi agli articoli 1 e 2 del decreto, con l’obiettivo di chiarire l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni e supportare le amministrazioni nella corretta integrazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara.
Il quadro della vicenda
Il D.M. 24 novembre 2025, entrato in vigore il 2 febbraio 2026, si inserisce nel solco dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, che ha reso strutturale l’integrazione dei criteri ambientali minimi sia nella progettazione sia negli atti di gara, almeno con riferimento alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali.
Con questo intervento il MASE ha aggiornato in modo significativo i CAM edilizia, sostituendo integralmente il D.M. 23 giugno 2022, ma lo ha fatto introducendo anche una disciplina transitoria che consente, in presenza di precise condizioni, di continuare ad applicare il precedente quadro normativo.
È proprio su questo passaggio che si sono concentrati i principali dubbi applicativi, legati soprattutto al rapporto tra progettazione, validazione dei progetti e avvio delle procedure.
La circolare del MASE si colloca esattamente in questo punto, chiarendo come devono essere letti gli articoli 1 e 2 del decreto e offrendo alle stazioni appaltanti una chiave di lettura più lineare per individuare il regime applicabile nelle diverse situazioni operative.
Articolo 1 e ambito di applicazione
Sul piano dell’art. 1, comma 2, la circolare interviene per chiarire in modo più lineare come individuare il momento a partire dal quale si applicano i nuovi CAM edilizia, distinguendo le diverse fattispecie previste dal decreto.
Per i servizi di progettazione e direzione lavori, il criterio resta ancorato al momento di avvio della procedura, che coincide con la pubblicazione del bando o con l’invio degli inviti. Ne deriva che le procedure avviate prima del 2 febbraio 2026 continuano ad applicare il D.M. 23 giugno 2022, mentre quelle avviate successivamente rientrano nel nuovo quadro definito dal D.M. 24 novembre 2025.
Il ragionamento cambia quando si passa ai lavori, ai servizi di manutenzione e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e lavori, dove il decreto introduce un riferimento che, nella lettura iniziale, poteva prestarsi a più interpretazioni.
La circolare chiarisce che il richiamo al progetto validato in vigenza del decreto deve essere letto con riferimento alla disciplina dei CAM utilizzata ai fini della validazione. In altre parole, il dato rilevante è che il progetto sia stato redatto, verificato e validato in conformità al D.M. 24 novembre 2025.
Per le procedure avviate dopo il 2 febbraio 2026, l’applicazione del nuovo decreto si collega quindi alla conformità del progetto posto a base di gara al D.M. 24 novembre 2025, secondo quanto chiarito dalla circolare.
Un passaggio altrettanto rilevante riguarda la progettazione interna, che spesso rappresenta il punto più delicato nella fase di transizione.
La circolare precisa che il nuovo decreto si applica a tutta la progettazione non ancora validata alla data di entrata in vigore, anche quando l’attività sia già stata formalmente avviata mediante incarico interno o lettera di incarico. In queste situazioni, i progetti in corso devono essere adeguati ai nuovi criteri prima della validazione.
Articolo 2 e regime transitorio
La parte più delicata è sicuramente quella legata all’art. 2, che disciplina il regime transitorio e che, sin da subito, ha generato i maggiori dubbi applicativi.
Il decreto prevede che il D.M. 23 giugno 2022 continui ad applicarsi anche dopo il 2 febbraio 2026, ma solo in presenza di condizioni ben precise, che la circolare chiarisce in modo puntuale.
Il primo elemento riguarda il significato dell’espressione “validato in vigenza del D.M. 23 giugno 2022”, che non deve essere letta in senso meramente temporale. La circolare precisa infatti che il riferimento va inteso con riguardo alla disciplina dei CAM utilizzata ai fini della validazione, con la conseguenza che un progetto rientra in questa fattispecie quando è stato redatto, verificato e validato secondo quanto previsto dal D.M. 23 giugno 2022, anche nel caso in cui la validazione sia intervenuta successivamente al 2 febbraio 2026.
A questo requisito se ne affianca un secondo, altrettanto decisivo, che riguarda il momento di avvio della procedura. Il regime transitorio continua infatti ad applicarsi solo se il bando viene pubblicato o l’invito viene inviato entro tre mesi dalla validazione del progetto posto a base di gara.
È solo al ricorrere congiunto di queste condizioni, vale a dire conformità del progetto al D.M. 23 giugno 2022 e avvio della procedura entro il termine dei tre mesi, che continua a trovare applicazione il regime previgente.
Al di fuori di queste ipotesi, la regola diventa molto chiara. Tutti i bandi pubblicati o gli inviti inviati a partire dal 2 febbraio 2026 rientrano nel nuovo regime dei CAM edilizia.
Conclusioni operative
Ancora una volta, il passaggio dalla norma alla sua applicazione concreta richiede un chiarimento interpretativo. Il D.M. 24 novembre 2025, letto isolatamente, presentava infatti alcuni margini di incertezza, soprattutto nella parte relativa al coordinamento tra progettazione, validazione e avvio delle procedure.
È proprio in questi spazi, inevitabili quando si tratta di discipline tecniche e stratificate, che si inserisce la circolare del MASE, con l’obiettivo di ricondurre a sistema le diverse disposizioni e fornire alle stazioni appaltanti una chiave di lettura più uniforme.
Il chiarimento più rilevante è che non è sufficiente guardare alla data della procedura o della validazione in modo isolato, ma occorre verificare quale disciplina dei CAM sia stata utilizzata nella redazione e nella validazione del progetto. È su questo equilibrio tra contenuto del progetto e momento di avvio della gara che si gioca, in concreto, l’individuazione del regime applicabile.
Allo stesso tempo, il termine dei tre mesi previsto per l’avvio della procedura delimita in modo preciso lo spazio entro cui è ancora possibile utilizzare il quadro previgente, riducendo sensibilmente le aree di incertezza.
Ne deriva un sistema che richiede alle stazioni appaltanti un’attenzione particolare nella gestione della sequenza progettazione, validazione e avvio della procedura, soprattutto nei casi in cui i progetti siano stati avviati prima dell’entrata in vigore del D.M. 24 novembre 2025.
È su questo passaggio operativo che si concentreranno, nei prossimi mesi, le principali criticità applicative e, con ogni probabilità, anche il contenzioso.