Quando una stazione appaltante risolve unilateralmente un contratto pubblico e segnala l’impresa all’Osservatorio dei contratti pubblici (oggi Casellario informatico ANAC), quali conseguenze possono derivare per l’operatore economico? La segnalazione rappresenta solo un effetto amministrativo della vicenda contrattuale oppure può determinare un vero e proprio danno risarcibile?
E ancora: se la risoluzione del contratto si rivela illegittima, l’impresa può chiedere il ristoro non solo dei danni economici ma anche del pregiudizio alla propria reputazione professionale?
Su questi profili si è pronunciato il Tribunale civile di Brindisi con la sentenza del 16 febbraio 2026, n. 260, che ha affrontato una vicenda complessa di esecuzione di un appalto pubblico, soffermandosi in particolare sul tema del danno all’immagine derivante dalla segnalazione nel sistema informativo degli appalti.
Risoluzione illegittima appalto e segnalazione nel Casellario ANAC: quando nasce il danno all’immagine dell’impresa
Nel caso in esame, la controversia ha riguardato l’esecuzione di un appalto pubblico di lavori, affidato a un’impresa che era subentrata nel contratto ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006.
Durante l’esecuzione dell’appalto erano emerse alcune irregolarità contributive, risultate da DURC negativo. Tale circostanza aveva portato la stazione appaltante ad avviare il procedimento di risoluzione del contratto e, successivamente, ad adottare il provvedimento di scioglimento del rapporto contrattuale.
Alla risoluzione erano seguiti la segnalazione all’Osservatorio dei contratti pubblici e lo scorrimento della graduatoria con subentro di altro operatore economico.
L’impresa aveva contestato la legittimità di tale decisione, sottolineando che l’irregolarità contributiva non dipendeva da un reale inadempimento, ma dalla gestione del rapporto da parte dell’amministrazione.
In particolare l’impresa sosteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare correttamente l’intervento sostitutivo previsto dal regolamento dei contratti pubblici; per altro il debito contributivo risultava integralmente coperto dai crediti maturati dall’impresa nei confronti della stessa amministrazione e il mancato pagamento dei SAL aveva inciso sulla posizione contributiva dell’appaltatore. Secondo l'operatore, se l’amministrazione avesse agito correttamente, il DURC sarebbe risultato regolare e l’appalto avrebbe potuto proseguire senza interruzioni.
Il quadro normativo: DURC, intervento sostitutivo e risoluzione dell’appalto
La vicenda si è inserita nel contesto della disciplina del previgente Codice, il d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, applicabili ratione temporis.
In particolare sono entrate in gioco tre disposizioni centrali del sistema degli appalti:
- le norme relative alla regolarità contributiva (DURC) per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- l’istituto dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante, che consentiva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute dall’impresa e versarle direttamente agli enti previdenziali;
- la disciplina della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore.
Il punto centrale della controversia riguardava quindi la reale causa dell’irregolarità contributiva: se essa fosse effettivamente imputabile all’impresa oppure se fosse stata determinata anche dalla gestione dei pagamenti da parte della stazione appaltante.
L’accertamento del giudice: risoluzione illegittima e responsabilità della stazione appaltante
Secondo quanto rilevato dal giudice, le sospensioni dei lavori non sarebbero state imputabili all’impresa. La stazione appaltante avrebbe potuto regolarizzare la posizione contributiva dell’appaltatore utilizzando integralmente le somme disponibili nel SAL. A questo proposito, l’intervento sostitutivo era stato applicato solo parzialmente, lasciando irrisolta la posizione debitoria che aveva poi determinato il DURC negativo.
Secondo il Tribunale, se l’amministrazione avesse invece utilizzato correttamente le somme dovute all’impresa per saldare i debiti contributivi, la posizione sarebbe risultata regolare e non si sarebbe verificata la risoluzione anticipata del contratto.
Da ciò il giudice ha tratto una conclusione netta: la risoluzione del contratto è risultata ingiustificata e illegittima, configurando un grave inadempimento della stazione appaltante.
Il danno all’immagine derivante dalla segnalazione
Uno dei passaggi più interessanti della decisione riguarda la valutazione delle conseguenze della segnalazione all’Osservatorio dei contratti pubblici, che non ha una semplice valenza informativa, ma produce effetti particolarmente incisivi nel mercato degli appalti.
In particolare, la pubblicazione della risoluzione contrattuale:
- espone l’impresa a una valutazione negativa da parte delle amministrazioni;
- può incidere sulla verifica dell’affidabilità professionale;
- rischia di compromettere la partecipazione a future gare.
Proprio per questa ampia visibilità, il giudice ha ritenuto che la segnalazione illegittima integri un pregiudizio alla reputazione professionale dell’impresa.
In altre parole, la diffusione di una informazione negativa nel sistema degli appalti ha determinato una lesione dell’immagine imprenditoriale, distinta dai danni economici direttamente derivanti dalla risoluzione del contratto.
Conclusioni: il danno non patrimoniale e la liquidazione equitativa
Il Tribunale ha quindi accertato la responsabilità della stazione appaltante per illegittima risoluzione unilaterale del contratto di appalto e ha riconosciuto il diritto dell’impresa al risarcimento dei danni, compreso il danno all’immagine derivante dalla segnalazione all’Osservatorio dei contratti pubblici, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Il pregiudizio va qualificato come danno non patrimoniale autonomo, risarcibile anche in assenza di una prova puntuale della sua quantificazione economica.
Il danno all’immagine dell’impresa nel mercato degli appalti non può essere misurato con precisione contabile. Deve invece essere valutato tenendo conto della visibilità della segnalazione nel sistema informativo dei contratti pubblici, della sua possibile incidenza sulla partecipazione alle gare e del riflesso negativo sulla reputazione professionale dell’operatore economico.
La sentenza conferma così un principio di particolare rilievo nel settore dei contratti pubblici: quando la risoluzione dell’appalto risulta illegittima, anche la segnalazione nel Casellario ANAC può generare una responsabilità risarcitoria autonoma, incidendo direttamente sulla reputazione e sull’affidabilità professionale dell’impresa nel mercato degli appalti.