Direttore lavori e progettista: la Cassazione su responsabilità e prescrizione

La Suprema Corte distingue tra opere manuali e prestazioni intellettuali: per errori di progettazione o direzione lavori si applica l’art. 2946 c.c.

di Redazione tecnica - 12/09/2025

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Quando un committente può ancora agire contro il progettista o il direttore dei lavori per errori nella progettazione o nella direzione dell’opera? Vale la decadenza breve prevista per i vizi materiali o si applica la prescrizione ordinaria decennale?

Responsabilità direttore lavori e progettista: la sentenza della Cassazione

A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 23813 del 25 agosto 2025, è intervenuta sulla questione, segnando un confine netto nelle responsabilità e nel termine per rispondere ad eventuali errori tra opere manuali e prestazioni intellettuali.

Nel caso esaminato, era stata sollevata l’eccezione di decadenza e prescrizione breve dell’azione risarcitoria intentata contro il direttore dei lavori, sostenendo che i committenti avessero accettato l’opera pagando le parcelle e che i difetti fossero noti da tempo.

La Suprema Corte ha respinto questa impostazione. I giudici hanno evidenziato che non si può assimilare l’attività del progettista o del direttore dei lavori a quella dell’appaltatore. I vizi derivanti da errori progettuali o da una direzione lavori inadeguata non rientrano tra i difetti materiali dell’opera manuale, ma attengono a una prestazione intellettuale che deve essere valutata con criteri diversi.

Di conseguenza, non operano i termini stringenti dell’art. 2226 c.c., ma la prescrizione ordinaria decennale, che offre un arco temporale molto più ampio entro il quale i committenti possono agire.

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