Cessione del credito: come utilizzarla dopo il Decreto Superbonus?

In una nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate distingue tra il divieto per i beneficiari di cedere le rate residue e la possibilità, per i cessionari, di trasferire i crediti già maturati nel cassetto fiscale

di Redazione tecnica - 17/09/2025

Il tema delle opzioni alternative alle detrazioni continua a generare dubbi applicativi, soprattutto dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 39/2024. Per esempio, è ancora possibile ricevere, a titolo di compenso professionale, crediti d’imposta maturati da un’impresa edile tramite sconto in fattura e già caricati sulla piattaforma “cessione crediti” del cassetto fiscale? Oppure il blocco alle cessioni delle rate residue introdotto dal DL n. 39/2024 impedisce anche questo tipo di operazioni?

Dopo il decreto Superbonus: il Fisco sulla cessione del credito

Sull’interessante quesito, posto da uno studio professionale, ha fatto chiarezza l’Agenzia delle Entrate con la Risposta del 15 settembre 2025, n. 240. Lo studio istante, incaricato di prestazioni professionali per una società di costruzioni, ha ricevuto una proposta di pagamento degli onorari tramite cessione di crediti maturati con lo sconto in fattura ex art. 121, comma 1, lett. a), del d.l. n. 34/2020.

Premesso che dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge n. 67/2024, di conversione del D.L. n. 39/2024) non è più consentito ai beneficiari delle detrazioni optare per la cessione delle rate residue non ancora fruite, lo studio ha chiesto se il divieto si estenda anche alle cessioni operate dalle imprese edili che hanno già trasformato la detrazione in credito d’imposta.

Nel rispondere, il Fisco ha richiamato la normativa di riferimento e fatto una distinzione tra due ipotesi. Vediamone i dettagli.

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