Chi può firmare un attestato di prestazione energetica nel 2026? L'iscrizione a un albo professionale basta da sola? Un geometra o un perito può redigere l'APE di un appartamento con impianto autonomo? E chi firma fuori dalle proprie competenze, che cosa rischia?
Con l'entrata in vigore, il 3 giugno 2026, del D.M. 28 ottobre 2025 — il decreto di aggiornamento dei Requisiti Minimi — cambiano i requisiti minimi e le norme tecniche richiamate per il calcolo, ma non cambia chi può firmare un attestato di prestazione energetica. La direttiva (UE) 2024/1275 tocca anche questo profilo, ma allo stato non è ancora stata recepita e la legittimazione a sottoscrivere l'attestato continua quindi a discendere dal d.P.R. n. 75/2013, che non la fa dipendere dal solo titolo di studio né dalla sola iscrizione all'albo, ma da un insieme di requisiti pretesi cumulativamente.
Per chi firma la conseguenza è immediata. Chi certifica un appartamento con impianto autonomo risponde anche della parte impiantistica, e non lo mette al riparo l'aver usato un software verificato rispetto allo strumento nazionale di riferimento, né l'aver ricevuto dalla proprietà i dati di progetto, né l'essere iscritto da vent'anni a un albo che copre solo una porzione degli ambiti richiesti.
Il regolamento non consente di ragionare per categorie professionali. Non è l'appartenenza a un albo a conferire l'abilitazione, ma il perimetro di competenza che ne risulta, e quel perimetro va coperto per intero, da soli o insieme ad altri.
Perché nel 2026 la domanda sull'abilitazione è tornata di attualità
Il 2026 è un anno di transizione, e questo ha rimesso in circolo la domanda. Il decreto di aggiornamento dei Requisiti Minimi, in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, ha sostituito integralmente gli Allegati 1 e 2 del D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi. Il 18 giugno 2026 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha diffuso le proprie Indicazioni agli operatori, che, per esplicita dichiarazione, non introducono obblighi nuovi e non si sostituiscono alle disposizioni vigenti. E il termine europeo di recepimento è maturato il 29 maggio 2026.
Sono tre movimenti ravvicinati, che molti hanno letto come se avessero toccato anche il regime di chi firma. Ma quel 26 giugno 2015 sono stati adottati tre decreti distinti, sui requisiti minimi, sulle Linee Guida nazionali per la certificazione e sugli schemi di relazione tecnica, e l'aggiornamento del 2025 ha inciso solo sul primo. Il regolamento sui certificatori è un testo ancora diverso, adottato con decreto del Presidente della Repubblica e non con decreto ministeriale.
Le norme che stabiliscono chi è abilitato a rilasciare l'APE
Al primo piano sta il D.Lgs. n. 192/2005. Il regolamento sui certificatori, un decreto del Presidente della Repubblica, è stato adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) nel testo allora vigente, mentre oggi l'aggiornamento è previsto, sempre con lo stesso strumento, dall'art. 4, comma 1-quater, introdotto dal D.Lgs. n. 48/2020. Quel decreto di aggiornamento, allo stato, non risulta adottato.
Al piano attuativo il d.P.R. n. 75/2013 continua quindi ad applicarsi, e lo conferma il D.M. 26 giugno 2015 che approva le Linee Guida nazionali, il quale colloca i requisiti professionali desumibili dal regolamento fra gli elementi essenziali del sistema e prescrive che ogni APE sia redatto da un soggetto abilitato ai sensi del regolamento stesso. Il versante sanzionatorio è affidato all'art. 15 del decreto legislativo, a partire dalla natura di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'attestato assume.
Requisiti del certificatore energetico, dal titolo di studio alla firma
Alla luce di questo quadro il regolamento apre due percorsi per diventare tecnico abilitato. È la figura che conta, perché le altre categorie di soggetti certificatori, dagli enti pubblici e dagli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia agli organismi di ispezione accreditati e alle ESCO, certificano solo avvalendosi di tecnici abilitati in organico.
Il primo percorso, all'art. 2, comma 3, chiede uno dei titoli elencati, l'iscrizione al relativo ordine o collegio ove esistente e l'abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e degli impianti asserviti, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente.
Qui si annida il passaggio decisivo. Il tecnico opera all'interno delle proprie competenze e, quando non le copre tutte, deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato, così che il gruppo copra ogni ambito richiesto. È la risposta alla domanda sul geometra o sul perito, che non si risolve con un sì o con un no ma con la verifica di quali campi il singolo titolo abilita a presidiare.
Il secondo percorso, al comma 4, riguarda chi possiede uno dei titoli lì indicati senza essere abilitato alla progettazione di edifici e impianti, in tutto o in parte. Serve allora un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di un corso conforme all'Allegato 1 del regolamento, di durata minima pari a 80 ore. Chi segue questa strada è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica, e qui il regolamento non chiede l'iscrizione ad alcun albo.
L'abilitazione non esaurisce però i presupposti della firma, perché l'indipendenza è un requisito autonomo. All'atto della sottoscrizione il tecnico dichiara l'assenza di conflitto di interessi secondo le due formule distinte previste per gli edifici nuovi e per quelli esistenti, e il richiedente non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado. Va inoltre dichiarato di aver effettuato almeno un sopralluogo, che il decreto sulle Linee Guida impone come adempimento e non raccomanda come buona pratica.
Il conto, se qualcosa non torna, arriva per più vie. Le Regioni e le Province autonome definiscono controlli su almeno il 2 per cento degli attestati depositati in ogni anno solare, con priorità alle classi più efficienti, e l'art. 15, comma 3 punisce con sanzione da 700 a 4.200 euro il professionista qualificato che rilascia un attestato senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'art. 6 del decreto legislativo, con comunicazione all'ordine o al collegio.
Serve iscriversi a un elenco regionale per rilasciare l'APE?
Dipende dal territorio in cui si trova l'immobile. La certificazione energetica è materia a competenza concorrente e il regolamento opera in via cedevole, perché il suo art. 4, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo, ne limita l'applicazione alle Regioni e Province autonome che non abbiano adottato propri provvedimenti.
Nel disciplinare la materia queste possono adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati, nel rispetto delle norme europee sulla libera circolazione dei servizi, ed è da qui che in diverse realtà discende l'iscrizione a un elenco, fermo l'obbligo di coerenza con il regolamento per chi aveva già una propria disciplina. Dove quel sistema esiste i requisiti statali non bastano, e la verifica va fatta sulla Regione dell'immobile, non su quella dello studio.
Perché involucro e impianti richiedono competenze diverse
Dal punto di vista tecnico la ripartizione non è un formalismo, perché il fabbisogno del fabbricato e la prestazione del sistema edificio-impianto seguono procedimenti distinti, affidati a norme diverse della serie UNI/TS 11300. Né aiuta appoggiarsi al software, perché la dichiarazione del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) attesta lo scostamento dello strumento di calcolo, non la competenza di chi lo usa.
Sul piano tecnico si impone poi un'avvertenza che la norma non enuncia, ovvero che il gruppo di tecnici va costituito prima del sopralluogo e non a valle del calcolo, perché è sul posto che si raccolgono i dati di ingresso.
Direttiva case green ed esperti indipendenti, che cosa manca ancora
Un profilo resta scoperto. La direttiva (UE) 2024/1275 chiede agli Stati membri che la certificazione sia effettuata in maniera indipendente da esperti qualificati o certificati, e vuole che questi siano certificati conformemente all'art. 28 della direttiva (UE) 2023/1791. Chiede inoltre che siano resi pubblici elenchi periodicamente aggiornati di quegli esperti o delle società certificate che ne offrono i servizi.
Sono obblighi rivolti agli Stati, e una direttiva non recepita non può di per sé far sorgere obblighi in capo ai privati. Il decreto di recepimento, allo stato, non risulta adottato, e il 15 luglio 2026 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a tutti i ventisette Stati membri per il mancato recepimento integrale, con due mesi per rispondere. È la fase precontenziosa, che non comporta sanzioni pecuniarie e non incide sulla validità degli attestati già emessi, come non vi incide l'abrogazione della direttiva del 2010 dal 30 maggio 2026, che riguarda l'atto europeo e non la normativa interna.
Che cosa deve verificare il tecnico prima di firmare un APE
In conclusione, nel 2026 non è cambiato chi può redigere l'attestato di prestazione energetica, ma è cambiato molto intorno, ed è questo a rendere il momento delicato.
La postura che ne discende è di metodo. Prima di accettare l'incarico conviene mettere in fila il titolo o il percorso abilitante, l'ambito di competenza rispetto all'involucro e agli impianti, l'eventuale iscrizione richiesta dalla Regione in cui l'immobile si trova e la posizione di indipendenza rispetto al committente e all'opera. Sono verifiche che costano pochi minuti e che, quando arriva l'accertamento documentale, valgono più di un calcolo raffinato.
La direzione, del resto, è segnata. Le Regioni alimentano già oggi il SIAPE con i dati dei controlli e il numero degli attestati invalidati, e Bruxelles spinge verso elenchi pubblici di esperti certificati e controlli indipendenti più stringenti. L'attestato sarà sempre meno un adempimento da chiudere prima del rogito e sempre più un atto tracciabile che segue chi lo ha firmato.
Domande frequenti sul certificatore energetico e sull'APE
Il certificatore energetico può essere anche il progettista dell'edificio?
Per gli edifici di nuova costruzione no, perché il regolamento impone di dichiarare il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione. Per gli esistenti quella incompatibilità non è prevista, ma resta la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti incorporati e ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, il quale in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
L'APE è valido se il tecnico non ha effettuato il sopralluogo?
La norma non prevede una nullità automatica, ma il sopralluogo è obbligatorio e il format chiede di dichiarare se sia stato eseguito. Rispondere di sì senza averlo fatto espone alle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere e all'invalidazione dell'attestato in sede di controllo regionale.
Un geometra può redigere l'APE?
Dipende dall'ambito che il suo titolo abilita a presidiare. Se le competenze non coprono sia l'edificio sia gli impianti asserviti, il regolamento chiede di affiancare un altro tecnico abilitato, in modo che il gruppo copra tutti gli ambiti. In alternativa il geometra può abilitarsi con il corso di 80 ore previsto dal regolamento, diventando tecnico abilitato ai soli fini della certificazione energetica.