CILA: dal Consiglio di Stato la guida giuridica sui poteri della P.A.

La sentenza n. 6322/2025 chiarisce i limiti dei controlli comunali sulla comunicazione asseverata e conferma la distinzione rispetto alla SCIA

di Redazione tecnica - 28/08/2025

Quali poteri ha davvero la P.A. nei confronti della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)? È possibile dichiararne l’inefficacia? È corretto assimilare la CILA alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)? E in caso di uso improprio della comunicazione asseverata, quali strumenti può utilizzare il Comune per ripristinare la legalità?

CILA e poteri della P.A.: interviene il Consiglio di Stato

A queste domande abbiamo provato a dare risposta più volte su queste pagine, alla luce dei numerosi interventi della giustizia amministrativa che, sul tema, ha offerto ormai un orientamento consolidato. È il caso della sentenza n. 6322 del 17 luglio 2025, con cui il Consiglio di Stato si pronuncia sulla dichiarazione di inefficacia di una CILA presentata per un cambio funzionale di utilizzo, da abitazione ultrapopolare a locale commerciale, accompagnato da opere interne di tramezzatura, finitura e rifinitura.

In particolare, nonostante il parere favorevole dell’ASL per l'attività di ristorazione, il Comune ha dichiarato l’inefficacia della CILA per contrasto urbanistico, invocando le norme tecniche di attuazione del PRG che non ammettevano attività commerciali nei locali seminterrati.

Il provvedimento comunale è stato impugnato dinanzi al TAR, con censure incentrate sulla presunta carenza di potere, sull’affidamento maturato dal privato per il lungo tempo trascorso dall’intervento, sulla violazione del contraddittorio procedimentale e sull’insussistenza di un effettivo contrasto con le previsioni urbanistiche delle NTA.

Le censure sono state respinte in primo grado, con conseguente appello dinanzi al Consiglio di Stato, fondato su due principali argomentazioni:

  • con la prima viene sostenuto che la CILA condividerebbe la stessa natura giuridica della SCIA e che, pertanto, i controlli comunali sarebbero soggetti ai limiti temporali e formali di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990;
  • con la seconda viene contestato l’affermazione dei giudici di primo grado secondo cui il Comune avrebbe legittimamente agito nell’ambito dei poteri di vigilanza previsti dall’art. 27 del Testo Unico Edilizia. A suo avviso, la dichiarazione di inefficacia della CILA sarebbe invece priva di base normativa e configurerebbe l’esercizio di un potere atipico, non riconducibile al quadro di interventi espressamente disciplinato dal TUE.
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