CILA-Superbonus e stato legittimo: la svolta del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8959/2025) afferma che le difformità non interessate dai lavori non incidono sulla validità della CILAS né sulla fruizione del Superbonus, ridimensionando il principio di unitarietà dell’organismo edilizio.

di Gianluca Oreto - 18/11/2025

Lo stato legittimo dell’immobile è condizione necessaria per avviare un intervento di superbonus? Le difformità edilizie presenti in parti dell’edificio non interessate dai lavori possono bloccare una CILA-Superbonus (CILAS)? Il principio di “unitarietà dell’organismo edilizio” può trasformarsi in un ostacolo alla fruizione del beneficio fiscale? Ma, soprattutto, fino a che punto la CILAS deve confrontarsi con lo stato legittimo dell’immobile?

Domande che continuano a generare incertezze applicative tra tecnici e amministrazioni. Proprio per questo è utile tornare sulla natura della CILAS e sul rapporto – tutt’altro che lineare – con lo stato legittimo dell’immobile.

CILAS: il problema normativo

Parlare di superbonus non è mai stato semplice. Se poi questo argomento si unisce alla definizione di stato legittimo – che dopo il Salva Casa si è complicata sempre di più (leggi articolo) – il risultato non può che essere una matassa di convinzioni che si intrecciano, moltiplicano e divergono in direzioni opposte.

La problematica nasce dalla formulazione normativa contenuta nell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, relativamente al procedimento amministrativo relativo agli interventi di superbonus senza demoricostruzione completa, ha previsto:

  • la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata specifica per il superbonus (la CILAS) che non prevede l’attestazione dello stato legittimo (ma non ne esclude la necessità);
  • la deroga alla decadenza dalla detrazione nei casi disciplinati all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
  • le condizioni in cui decade il superbonus (tra le quali la “mancata presentazione della CILA”).

Dopo anni di discussioni in cui si è tentato (spesso invano) di far comprendere l’importanza dello stato legittimo come condizione necessaria per avviare qualsiasi intervento edilizio (anche di semplice manutenzione ordinaria) – soprattutto alla luce di alcuni principi pacifici della giurisprudenza di Cassazione – sul binomio “superbonus-stato legittimo” sono cominciati i primi contenziosi amministrativi, sfociati in sentenze che ancora non sono riusciti a definire degli orientamenti consolidati (anche, in alcuni casi li hanno smontati).

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