Codice Appalti e Incentivi alle funzioni tecniche: il MIT sull’attestazione delle attività

Dal MIT un chiarimento decisivo sull’art. 45 del Codice dei contratti: ruolo del dirigente, posizione del RUP e indicazioni operative per una corretta attestazione delle funzioni tecniche.

di Redazione tecnica - 13/12/2025

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Quando si parla di incentivi alle funzioni tecniche, uno dei punti più discussi riguarda la responsabilità dell’accertamento e dell’attestazione delle attività svolte. A chi spetta davvero questo compito? Il comma 4 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) sembra attribuire il ruolo al “responsabile di servizio… sentito il RUP”, ma quel “che accerta e attesta” a chi si riferisce? È il dirigente che certifica, lasciando al RUP una funzione meramente istruttoria, oppure è il RUP a dover confermare le attività svolte dai colleghi? E come si inserisce, in questo quadro, la questione più delicata dell’incentivazione del personale dirigenziale, dove il rischio di conflitto di interessi diventa particolarmente evidente?

Incentivi alle funzioni tecniche e attestazione delle attività: il parere del MIT

Non sono domande puramente teoriche ma dubbi molto presenti nella pratica quotidiana delle stazioni appaltanti, anche perché negli ultimi anni la disciplina è stata oggetto di aggiornamenti e interpretazioni talvolta non perfettamente coincidenti.

Ha risposto a questi dubbi il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3944 dell’11 dicembre 2025, è intervenuto esattamente su questo nodo, riportando ordine e confermando un orientamento ormai stabilizzato.

Negli ultimi due anni il sistema degli incentivi alle funzioni tecniche ha vissuto una profonda evoluzione. Il D.Lgs. n. 36/2023 ha definito la cornice generale, il D.Lgs. n. 209/2024 ha ampliato la disciplina, mentre il D.L. n. 73/2025 – convertito in Legge n. 105/2025 – ha introdotto ulteriori precisazioni, in particolare con riferimento alle modalità di corresponsione degli incentivi ai dirigenti e all’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni a partire dal 31 dicembre 2024.

Questa stratificazione normativa ha reso ancora più centrale la corretta individuazione del soggetto chiamato a verificare e attestare lo svolgimento delle attività tecniche. L’attestazione, infatti, non rappresenta un passaggio meramente formale, ma costituisce la condizione necessaria affinché l’incentivo possa essere erogato. È dunque un atto che richiede competenza, autonomia e terzietà, collocandosi all’interno di un procedimento che deve garantire coerenza e tracciabilità.

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