È online la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, dedicata al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, con la quale l’Amministrazione finanziaria avvia un ampio percorso di ricostruzione e approfondimento della disciplina, destinato a svilupparsi attraverso quattro differenti parti.
Il primo documento, composto da oltre duecento pagine, offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice e si concentra sugli istituti introdotti rispetto alla precedente legge fallimentare, con particolare attenzione agli ambiti che presentano un interesse diretto o indiretto per il Fisco.
Codice della crisi: la nuova Circolare del Fisco
Il D.Lgs. n. 14/2019 ha riordinato in un unico testo la disciplina delle situazioni di crisi e di insolvenza, superando progressivamente l’impostazione della precedente legge fallimentare e attribuendo maggiore rilievo alla prevenzione della crisi, all’emersione tempestiva delle difficoltà e alla salvaguardia della continuità aziendale.
La circolare ripercorre questa evoluzione normativa, partendo dalle riforme avviate nel 2005 e arrivando agli interventi che hanno progressivamente modificato e integrato il Codice, compreso il D.Lgs. n. 136/2024, comunemente definito “Correttivo-ter”.
Il documento, tuttavia, non si limita a ricostruire la successione delle norme. L’Agenzia prende in esame anche le relazioni illustrative, la documentazione prodotta durante i lavori parlamentari e gli orientamenti giurisprudenziali maturati sui diversi istituti, con l’obiettivo di favorire un’applicazione coordinata della disciplina.
Nella predisposizione della circolare sono stati inoltre considerati i contributi trasmessi dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica avviata il 15 aprile e conclusa il 20 maggio 2026.
Il progetto dell’Agenzia delle Entrate in quattro parti
La circolare pubblicata rappresenta soltanto la prima parte di un progetto più esteso, organizzato in quattro macroaree che non coincidono con la struttura formale del D.Lgs. n. 14/2019, ma seguono una ricostruzione degli istituti fondata sulla loro funzione e sulla loro evoluzione.
La Parte I, già disponibile, è dedicata ai nuovi istituti del Codice. Seguiranno una seconda parte sul sovraindebitamento, una terza relativa agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo e una quarta parte dedicata alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Le diverse sezioni saranno pubblicate in momenti successivi e potranno essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni e revisioni, nella prospettiva di costruire un riferimento unitario e progressivamente aggiornato sulla disciplina della crisi e dell’insolvenza.
Parte I: i nuovi istituti del Codice della crisi
Dopo una ricostruzione dell’evoluzione del diritto fallimentare e delle principali modifiche intervenute negli ultimi anni, la prima parte della circolare affronta le disposizioni generali del Codice, soffermandosi sull’ambito di applicazione, sulle definizioni e sui principi che regolano i rapporti tra debitore, creditori e altri soggetti coinvolti.
Tra i temi esaminati rientrano la distinzione tra crisi e insolvenza, gli obblighi relativi agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, i doveri di buona fede e collaborazione tra le parti, la prededucibilità dei crediti e la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
Una parte rilevante del documento riguarda la composizione negoziata della crisi, ossia il percorso volontario attraverso il quale l’imprenditore può tentare di raggiungere una soluzione con i creditori mediante l’assistenza di un esperto indipendente.
La circolare esamina, in termini generali, i presupposti di accesso, il ruolo dell’esperto, lo svolgimento delle trattative, le misure protettive e cautelari, le possibili conclusioni del percorso e le misure premiali previste dal Codice.
L’analisi si estende anche al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e alla gestione della crisi nell’ambito dei gruppi di imprese.
Gestione della crisi e debiti tributari: il ruolo dell’Agenzia delle Entrate
La presenza dell’Amministrazione finanziaria nei percorsi di regolazione della crisi rappresenta uno dei fili conduttori della circolare.
Il Fisco può infatti assumere ruoli differenti: può essere creditore dell’impresa, partecipare alle trattative, ricevere proposte relative al trattamento dei debiti tributari oppure intervenire attraverso i meccanismi di segnalazione previsti dal Codice.
Nell’ambito della composizione negoziata, gli uffici sono chiamati a ricostruire tempestivamente la posizione debitoria dell’impresa e a collaborare allo svolgimento delle trattative, ferma restando la necessità di una specifica proposta per valutare eventuali richieste di dilazione o riduzione del debito tributario.
La circolare dedica attenzione anche alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, tra i quali rientrano l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS e l’INAIL.
Queste segnalazioni non determinano automaticamente l’avvio di una procedura, ma hanno la funzione di sollecitare l’imprenditore a valutare tempestivamente la propria situazione e ad assumere le iniziative necessarie prima che lo squilibrio diventi irreversibile.
Dalla liquidazione alla prevenzione della crisi d’impresa
Tra gli aspetti maggiormente valorizzati dal documento emerge il cambiamento di prospettiva introdotto dal Codice. Il sistema non è più costruito esclusivamente intorno all’insolvenza ormai manifestata e alla successiva liquidazione del patrimonio, ma anticipa l’attenzione al momento in cui emergono squilibri patrimoniali, economici o finanziari capaci di compromettere la capacità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni.
In questa impostazione assumono rilievo gli assetti organizzativi adeguati, il monitoraggio dei flussi di cassa, la sostenibilità dei debiti e la capacità dell’impresa di valutare le prospettive di continuità aziendale nei dodici mesi successivi.
La liquidazione giudiziale resta prevista per le situazioni nelle quali non sia possibile raggiungere una soluzione diversa, ma viene collocata in posizione residuale rispetto agli strumenti orientati al risanamento, alla ristrutturazione o alla prosecuzione dell’attività, anche mediante il trasferimento dell’azienda a un soggetto diverso dall’imprenditore originario.