Codice della crisi d’impresa: nuovi chiarimenti del Fisco su sovraindebitamento e debiti tributari

L’Agenzia delle Entrate pubblica la seconda parte dei chiarimenti sul D.Lgs. n. 14/2019, approfondendo le procedure di sovraindebitamento, i piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e l’esdebitazione, con indicazioni sul trattamento dei crediti tributari e sulle condizioni per ottenere la liberazione dai debiti fiscali

di Redazione tecnica - 26/10/2026

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L’Agenzia delle Entrate prosegue il percorso di approfondimento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato con il D.Lgs. n. 14/2019, pubblicando la seconda parte dei chiarimenti dedicati agli istituti che presentano profili di interesse fiscale.

Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, il Fisco affronta il sovraindebitamento e l’esdebitazione, esaminando le procedure destinate ai consumatori, ai professionisti, agli imprenditori minori e agli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, soffermandosi sulla gestione dei debiti tributari e sulla partecipazione dell’Amministrazione finanziaria alle diverse procedure.

Il documento, pubblicato nella versione definitiva dopo la consultazione pubblica svoltasi dal 26 giugno al 24 luglio 2026, recepisce i contributi degli operatori e tiene conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, con l’obiettivo di favorire un’applicazione uniforme delle disposizioni del Codice.

Dopo la prima parte, pubblicata il 16 luglio 2026 e dedicata ai nuovi istituti della disciplina, vengono approfondite le condizioni di accesso agli strumenti di composizione della crisi, le modalità di soddisfacimento dei creditori e le conseguenze dell’eventuale liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti.

Sovraindebitamento: chi può accedere alle procedure e come funzionano quelle familiari

La disciplina del sovraindebitamento, contenuta nel D.Lgs. n. 14/2019, si applica ai soggetti che si trovano in una situazione di crisi o insolvenza senza essere assoggettabili alla liquidazione giudiziale, tra i quali rientrano consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, oltre agli altri debitori individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del Codice.

Gli strumenti previsti dalla normativa comprendono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, con condizioni di accesso che variano in relazione alla qualificazione del debitore e alla natura delle obbligazioni contratte.

L’articolo 66 disciplina inoltre le procedure familiari, consentendo ai componenti della stessa famiglia di presentare un’unica domanda quando siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune, senza che la trattazione congiunta determini la confusione dei rispettivi patrimoni.

Le masse attive e passive devono infatti rimanere distinte, mentre le eventuali obbligazioni solidali vanno rappresentate nelle posizioni dei singoli coobbligati, mantenendo separati i rapporti di responsabilità nei confronti dei creditori.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: durata dei piani e moratoria dei crediti privilegiati

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli articoli da 67 a 73 del Codice, è riservata alle persone fisiche che abbiano assunto obbligazioni per finalità estranee all’esercizio di attività imprenditoriali o professionali.

In presenza di debiti di natura mista, la cessazione dell’attività economica non trasforma automaticamente le obbligazioni che ne derivano in debiti del consumatore, per cui occorre verificare la possibilità di ricorrere ad altri strumenti, come il concordato minore, quando ne sussistano i presupposti.

Sul piano fiscale, uno dei chiarimenti più significativi concerne la durata dei piani e il trattamento dei crediti assistiti da privilegio, poiché il limite di due anni previsto dall’articolo 67, comma 4, per la moratoria dei crediti privilegiati non costituisce un termine massimo di durata della ristrutturazione.

Sono quindi ammissibili piani con pagamenti distribuiti su più anni, purché la durata sia adeguatamente motivata e il trattamento dei creditori venga valutato anche in rapporto alla convenienza dell’alternativa liquidatoria, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.

Per i crediti erariali privilegiati, durante la moratoria continuano inoltre a maturare gli interessi legali, che devono essere considerati nella predisposizione del piano anche quando il relativo versamento sia differito secondo le modalità previste dalla proposta.

Concordato minore: transazione fiscale, voto del Fisco e liquidazione controllata

Il concordato minore, disciplinato dagli articoli da 74 a 83 del D.Lgs. n. 14/2019, può essere utilizzato per consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, mentre negli altri casi è necessario un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile.

Richiamando i più recenti orientamenti della Corte di cassazione, la circolare esclude inoltre l’accesso alla procedura per l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese e interviene sulle modalità di trattamento dei crediti tributari.

Nel concordato minore non è richiesta una proposta di transazione fiscale secondo il procedimento previsto dall’articolo 88 del Codice, né occorre acquisire il preventivo parere conforme della direzione regionale per l’espressione del voto del Fisco.

L’esclusione di questo adempimento procedurale non fa venir meno le garanzie sostanziali riconosciute ai creditori pubblici, dal momento che la proposta deve rispettare il principio del trattamento non deteriore, assicurando ai crediti tributari e previdenziali un trattamento conforme alle condizioni previste dalla normativa nel confronto con l’alternativa liquidatoria.

Quanto alla liquidazione controllata, disciplinata dagli articoli da 268 a 277, le indicazioni si concentrano sulla tempestiva ricostruzione delle posizioni tributarie e sulla corretta insinuazione dei crediti fiscali nel passivo, considerando i termini procedurali e le eventuali cause di prelazione.

Esdebitazione dei debiti fiscali: effetti sulle sanzioni e requisito della meritevolezza

La parte conclusiva della circolare è dedicata all’esdebitazione, disciplinata dagli articoli da 278 a 283 del Codice, attraverso la quale il debitore può ottenere, alle condizioni stabilite dalla legge, la liberazione dalle obbligazioni rimaste insoddisfatte.

Il beneficio può estendersi, in linea generale, anche ai debiti tributari, che diventano inesigibili nei confronti del debitore esdebitato, mentre restano impregiudicati i diritti dei creditori verso eventuali coobbligati e fideiussori.

Per le sanzioni amministrative tributarie occorre distinguere quelle accessorie, che seguono la sorte del credito principale, dalle sanzioni autonome, escluse dal beneficio. Il documento contiene anche indicazioni per la gestione dei carichi fiscali interessati dal provvedimento di esdebitazione.

Un ulteriore approfondimento è riservato al sovraindebitato incapiente, disciplinato dall’articolo 283, che può ottenere la liberazione dai debiti pur non disponendo di risorse da destinare ai creditori, sempre che ricorrano i requisiti previsti dalla normativa.

In questa ipotesi, la meritevolezza deve essere valutata considerando le cause dell’indebitamento, le condizioni economiche del debitore e le condotte tenute prima della procedura, distinguendo l’effettiva impossibilità di adempiere dalle situazioni riconducibili a comportamenti dolosi, fraudolenti o gravemente colposi.

La presenza di debiti tributari anche rilevanti non determina quindi automaticamente l’esclusione dall’esdebitazione, essendo necessaria una valutazione complessiva delle circostanze che hanno portato all’accumulo delle passività e del comportamento del contribuente.

Il percorso di approfondimento del Codice della crisi d’impresa proseguirà con la terza parte dei chiarimenti, dedicata agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo, e con la quarta, che esaminerà la liquidazione giudiziale e gli istituti residuali, completando il quadro delle indicazioni fiscali sulle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 14/2019.

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