Hai dimensionato uno sprinkler con la NFPA 13 invece della soluzione conforme del Codice di prevenzione incendi? Basta citare la norma nella relazione tecnica, oppure il Comando ti chiederà di dimostrare altro? E se il progetto torna indietro, quanto slitta il cantiere e quanto costa?
A questi interrogativi risponde la nota dei vigili del fuoco n. 15002 del 22 luglio 2026, che chiarisce un punto sottovalutato da chi progetta guardando all'estero, ovvero che applicare una norma della National Fire Protection Association (NFPA) attraverso il paragrafo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi è un metodo da dimostrare, non un lasciapassare. Per chi progetta la differenza si misura nel fascicolo che arriva al Comando, perché il professionista può ritrovarsi a rivedere la relazione o il dimensionamento se non ha spiegato perché è uscito dalle soluzioni conformi. Non basta che la norma scelta sia autorevole, che lo stesso impianto sia già stato realizzato altrove nello stesso modo o che il fornitore certifichi il componente secondo lo standard di origine.
Quello che i vigili del fuoco tolgono di mezzo è l'uso a menu della norma estera, cioè il prelievo del singolo criterio favorevole lasciando fuori il resto del testo. L'applicazione deve essere completa e restano fermi gli obblighi sui prodotti, dalla marcatura CE all'omologazione nazionale.
La nota affronta, inoltre, altri tre aspetti meritevoli di interesse:
- il primo riguarda le strategie in cui il metodo trova davvero spazio, che sono quelle della protezione attiva;
- il secondo riguarda le norme che non ammettono alternative e quelle troppo recenti per valere come soluzione conforme;
- il terzo riguarda la firma del progetto d'impianto, che in questi casi non può essere quella di un tecnico abilitato qualunque.
Che cosa chiarisce la nota dei vigili del fuoco e a chi si rivolge
Il documento è una nota della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, firmata dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e indirizzata alle Direzioni regionali, ai Comandi e ai Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali. Ha valore interpretativo e applicativo, non modifica il Codice e non aggiunge prescrizioni tecniche; rende esplicito che cosa il progettista deve dimostrare e su quali elementi il Comando forma la propria valutazione.
Il dubbio da cui nasce sta su entrambi i lati del tavolo. Il Codice ammette da sempre l'impiego di norme e documenti tecnici di organismi europei o internazionali, ma nella prassi quel richiamo veniva speso come una scorciatoia, con il nome della norma citato in relazione e poco altro attorno, e i Comandi si trovavano a valutarlo senza un criterio comune. La nota mette per iscritto quel criterio, e lo fa prima che il progetto sia depositato.
Che cosa prevede il paragrafo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi
Il paragrafo G.2.7 del D.M. 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) elenca, nella tabella G.2-1, i metodi di progettazione della sicurezza antincendio impiegabili per due scopi distinti, la verifica delle soluzioni alternative e la verifica del livello di prestazione attribuito alle misure antincendio. Fra questi metodi c'è l'applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali riconosciuti nel settore, accanto all'impiego di prodotti e tecnologie innovative, all'ingegneria della sicurezza antincendio e alle prove sperimentali.
Chi siano quegli organismi lo spiega il capitolo G.1, che accanto agli enti di normazione extraeuropei colloca le organizzazioni tradizionalmente riconosciute in materia, dalla statunitense NFPA a FM Global, ASTM, SFPE e VDS. La scelta fra un documento europeo e uno extraeuropeo è libera, ricorda la nota, ma non è indifferente. I sistemi di qualificazione dei prodotti cambiano da paese a paese e con un riferimento europeo è di norma più agevole dimostrare la marcatura CE o il rispetto delle classificazioni armonizzate, per esempio in materia di reazione al fuoco e di resistenza al fuoco.
Va aggiunto un punto che il Codice pone a monte e che la nota dà per acquisito. Le soluzioni alternative sono ammesse soltanto nelle attività il cui progetto antincendio è valutato dal Corpo nazionale, e la nota si rivolge infatti alle attività di categoria B e C, quelle che la valutazione del progetto la affrontano in via ordinaria. Per le attività di categoria A la strada resta aperta soltanto all'interno del procedimento di deroga, che è un percorso amministrativo distinto e con regole proprie.
Che cosa allegare all'istanza di valutazione del progetto
Il progettista che voglia percorrere la strada del G.2.7 deve far emergere cinque contenuti nella documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione del progetto, quella disciplinata dal D.M. 7 agosto 2012. Il primo è la motivazione della scelta, che può poggiare sull'inadeguatezza dei metodi previsti dalle soluzioni conformi oppure sulla possibilità di ottenere prestazioni migliori, come accade quando un documento più recente recepisce il progresso tecnologico del settore.
Il secondo è la finalità, perché occorre dire se la norma serve a verificare una soluzione alternativa oppure a verificare il livello di prestazione di una misura antincendio; sono due percorsi distinti del Codice e la relazione non può lasciarli sovrapposti. Il terzo è la descrizione della norma proposta, con l'evidenza dell'idoneità della soluzione rispetto alla finalità perseguita e ai profili di rischio dell'attività.
Restano il quarto e il quinto, che nella pratica pesano di più. Le modalità di qualificazione dei prodotti vanno documentate, con evidenza del rispetto degli obblighi di marcatura CE e delle disposizioni nazionali su omologazione e approvazione di tipo; vanno poi riportati i risultati dell'applicazione della norma all'attività in esame, con i principali parametri di progetto e la verifica dei criteri di prestazione previsti dal documento adottato. È su questa base che il Comando forma la valutazione conclusiva sul progetto.
Anche se la nota non lo affronta, il peso di quei contenuti si coglie guardando all'Allegato I del D.M. 7 agosto 2012, che per le attività regolate da specifiche disposizioni antincendio consente una relazione tecnica limitata a dimostrare l'osservanza di quelle disposizioni. Chi si muove dentro le soluzioni conformi si ferma lì; chi ne esce deve aggiungere, a quella dimostrazione, tutto il percorso che giustifica la norma scelta.
Chi firma il progetto dell'impianto e con quale responsabilità
La nota si chiude ricordando che l'impiego di quei documenti resta subordinato alle condizioni del capitolo G.2, in particolare ai paragrafi G.2.6.5.2, G.2.9 e G.2.10. Il richiamo non è di stile, perché è lì che si decide chi firma e chi risponde.
Il paragrafo G.2.10 prevede infatti che il progetto di un impianto elaborato secondo norme diverse da quelle europee o nazionali sia a firma di professionista antincendio, e lo stesso vale per le soluzioni che impiegano prodotti o tecnologie innovative. Quelle norme, aggiunge il Codice, vanno applicate in ogni loro parte, compresi i componenti necessari al corretto funzionamento. Il paragrafo G.2.9, dal canto suo, pone in capo al progettista la responsabilità piena della valutazione del rischio riportata negli elaborati e chiede che siano appropriati gli strumenti normativi selezionati.
C'è poi un effetto che la nota non tocca e che vale la pena tenere presente. La firma del professionista antincendio è richiesta anche quando il progetto si fonda su una specifica tecnica o su un rapporto tecnico, documenti che nelle stesse tabelle compaiono fra le soluzioni considerate conformi, sicché l'obbligo può scattare senza che il progettista abbia lasciato il perimetro della conformità.
La responsabilità, del resto, non si esaurisce con il deposito. Lo stesso paragrafo G.2.10 pone in capo al responsabile dell'attività l'obbligo di mantenere le condizioni valutate per individuare i parametri di progetto, e un impianto dimensionato su una determinata configurazione di stoccaggio smette di essere adeguato se cambiano le merci o l'altezza di impilamento.
Dove serve davvero una norma estera, fra S.6, S.7 e S.8
Dal punto di vista tecnico il perimetro è più stretto di quanto sembri. La protezione passiva è armonizzata a livello europeo da decenni, con classificazioni comuni sia per la partecipazione dei materiali all'incendio sia per la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi, e il metodo trova quindi maggior spazio nella protezione attiva, cioè nelle strategie di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio (S.6), di rivelazione e allarme (S.7) e di controllo di fumi e calore (S.8).
Gli esempi portati sono indicativi e non esaustivi. Sul fronte dell'estinzione, a fronte della soluzione conforme UNI EN 12845 per gli impianti sprinkler, compaiono la NFPA 13, la FM Data Sheet 2.0 e la CEA 4001, mentre analoghe alternative sono indicate per gli estinguenti gassosi, l'acqua nebulizzata, la polvere, l'aerosol condensato e i sistemi a riduzione di ossigeno. Sul fronte della rivelazione e del controllo dei fumi, accanto alla UNI 9795 per gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio (IRAI) figurano la NFPA 72 e gli standard britannici distinti per edifici residenziali e non residenziali, e accanto alle UNI 9494-1 e UNI 9494-2 il CEN/TR 12101-5, le DIN 18232 nelle parti 2 e 5 e la NFPA 92. Un caso a sé è la ventilazione forzata orizzontale, dove la soluzione conforme è lo stesso paragrafo S.8.6 del Codice, affiancato per i parcheggi dalla UNI CEN/TS 12101-11 e dalla NFPA 88A.
Tre avvertenze cambiano il lavoro in studio. Il documento più rilevante va spesso applicato insieme ad altri della medesima organizzazione, il che significa ricostruire un corpo di riferimenti e non una norma sola. In alcuni casi l'alternativa non è ammessa, come per le norme sulla compatibilità dei componenti degli impianti a estinguenti gassosi e dei sistemi IRAI, che valgono soltanto entro le rispettive serie europee. E il campo di applicazione va guardato prima del contenuto, perché la UNI EN 15004-1 esclude i sistemi ad anidride carbonica.
Resta il caso più interessante, quello delle norme troppo recenti. La parte 2 della UNI EN 12845, dedicata ad alcune applicazioni speciali dei sistemi sprinkler, è stata pubblicata nel 2025, dopo l'ultima revisione del Codice vigente, e per questo la nota la esclude dalle soluzioni conformi pur ammettendola per la via del paragrafo G.2.7.
Che cosa cambia per chi ha una pratica in corso
In conclusione, il chiarimento non aggiunge adempimenti e non tocca il Codice, ma sposta il baricentro sulla relazione tecnica, perché ciò che prima poteva essere un richiamo diventa un ragionamento da esporre e da provare. Non essendoci decorrenze né regimi transitori, il criterio vale da subito anche per i procedimenti già avviati, e chi ha una pratica aperta su una norma estera farà bene a rileggere il fascicolo con quei cinque contenuti davanti, prima che sia il Comando a chiederli.
Anche se la nota non lo affronta, due conseguenze pesano più delle altre. La prima è che un fascicolo incompleto non produce un diniego, ma la richiesta di integrazione che il Comando può formulare entro 30 giorni; il termine di 60 giorni per la pronuncia decorre poi dalla documentazione completa, e il calendario del cantiere si allunga di conseguenza. La seconda è che il ricorso ai metodi del paragrafo G.2.7 incide sulla durata dei servizi resi dal Comando, e quindi sul corrispettivo dovuto, perché il D.M. 18 ottobre 2019 rinvia per quel calcolo ai criteri del D.M. 9 maggio 2007.
Il segno di fondo riguarda il rapporto fra la regola e la tecnica. Un Codice che si aggiorna a intervalli convive con impianti e norme che corrono più veloci, e il paragrafo G.2.7 è la giuntura che tiene insieme le due velocità. Non una scorciatoia, dunque, ma una strada aperta al prezzo della prova.
Norme estere e Codice di prevenzione incendi, le domande più frequenti
Si può usare la NFPA 13 al posto della UNI EN 12845?
Sì, attraverso il paragrafo G.2.7, dichiarando a quale scopo si applica la norma, usandola in tutte le sue parti e dimostrandone l'idoneità nella documentazione allegata all'istanza; restano fermi gli obblighi sui prodotti, dalla marcatura CE all'omologazione nazionale.
Quali attività possono seguire questa strada?
Le indicazioni della nota riguardano le attività di categoria B e C del d.P.R. n. 151/2011, cioè quelle il cui progetto antincendio è valutato dal Comando prima dell'esercizio.
Chi deve firmare il progetto dell'impianto?
Se il progetto è elaborato secondo norme diverse da quelle europee o nazionali, comprese le specifiche tecniche e i rapporti tecnici, serve la firma di un professionista antincendio; negli altri casi è sufficiente quella di un tecnico abilitato.
Usare una norma estera fa aumentare il costo della pratica?
Può incidere, perché per la durata dei servizi resi dal Comando in caso di impiego dei metodi del paragrafo G.2.7 il D.M. 18 ottobre 2019 rinvia ai criteri del D.M. 9 maggio 2007.