Compensi dei CTU fermi al 2002, il TAR Lazio impone ai Ministeri l'adeguamento ISTAT entro 120 giorni

Con la sentenza n. 14327/2026 il TAR Lazio accoglie il ricorso di un Ordine degli Ingegneri contro il silenzio di Ministero della Giustizia e MEF sull'adeguamento triennale previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 115/2002. Nominato sin d'ora il commissario ad acta, ma la misura dell'aggiornamento resta una scelta dell'amministrazione

di Redazione tecnica - 28/08/2026

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Quanto vale oggi il lavoro di un consulente tecnico d'ufficio? Perché i parametri fissati nel 2002 non sono mai stati aggiornati, nonostante la legge imponga una revisione ogni tre anni? E che cosa può fare un Ordine professionale davanti al silenzio dei Ministeri?

L'adeguamento triennale dei compensi degli ausiliari del magistrato non è una facoltà rimessa alla sensibilità dell'amministrazione, ma un obbligo che la legge le impone e che va assolto anche d'ufficio. A questi interrogativi risponde il TAR Lazio con la sentenza n. 14327 del 19 agosto 2026, che mette al centro non l'entità della rivalutazione ma il dovere di concludere il procedimento.

Seguendo il principio ormai consolidato secondo cui l'obbligo di provvedere su un'istanza formale risponde a un canone di civiltà giuridica, i giudici ricordano che l'amministrazione deve rispondere anche quando reputa la domanda infondata, e che il rito del silenzio non incontra un limite nel fatto che il procedimento sollecitato sfoci in un atto a contenuto generale o di natura normativa. Resta ferma, però, la distinzione tra il dovuto e il discrezionale, perché l'aggiornamento è vincolato nell'an e conserva margini di apprezzamento sulla misura.

Compensi degli ausiliari del magistrato, una richiesta rimasta senza risposta

Il caso oggetto della sentenza riguarda l'istanza presentata il 4 marzo 2025 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 115/2002.

Con quell'atto l'Ordine chiedeva di riadeguare gli onorari fissi, variabili e a tempo previsti dal D.M. 30 maggio 2002 e spettanti agli ausiliari del magistrato nei processi penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il c.d. indice FOI, con riferimento all'arco tra agosto 1999 e agosto 2023 e a un incremento indicato nel 60,1 per cento o da stabilirsi in giudizio, precisando che per le vacazioni successive alla prima la misura non dovesse risultare inferiore a quella della prima.

Decorsi i termini senza alcuna pronuncia, l'Ordine ha proposto ricorso avverso il silenzio, notificato il 2 febbraio 2026 e depositato due giorni dopo, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.

Le amministrazioni intimate hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e, nel merito, hanno sostenuto che l'adeguamento non discende da una formula matematica ma da un apprezzamento discrezionale, potendo l'amministrazione scegliere tra il semplice recupero dell'inflazione e una revisione tariffaria più ampia, capace di incidere sulla stessa base di calcolo.

Che cosa prevede l'art. 54 del Testo unico sulle spese di giustizia?

La disposizione richiamata dall'Ordine impone che gli onorari fissi, variabili e a tempo spettanti agli ausiliari del magistrato siano adeguati ogni tre anni in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, senza più condizionare l'aggiornamento a una valutazione dell'amministrazione. Il parametro da rivedere è quello del D.M. 30 maggio 2002, adottato dai due dicasteri di concerto.

Sul versante processuale la cornice è data dall'art. 2 della Legge n. 241/1990, che impone di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso entro termini che i giudici richiamano nel limite di 90 giorni, o di 180 nei casi espressamente indicati, e dagli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo, il primo dei quali fissa in un anno dalla scadenza il limite per agire contro l'inerzia.

Adeguamento dovuto nell'an, discrezionale nella misura

Alla luce di questo quadro i giudici respingono l'eccezione pregiudiziale, perché la posizione dell'Ordine si configura come interesse legittimo. L'attività richiesta, pur vincolata nei criteri di calcolo, resta espressione di un apprezzamento discrezionale che può spingersi oltre il recupero dell'inflazione fino a modifiche tariffarie più ampie, e conserva perciò natura provvedimentale.

Il passaggio decisivo è il richiamo alla Corte costituzionale (sentenza n. 89/2020), che ha già letto l'art. 54 come norma impositiva di un aggiornamento periodico. La stessa pronuncia, però, riconosce margini discrezionali quanto alla puntuale corrispondenza tra gli indici ISTAT e la percentuale di adeguamento degli onorari, e indica proprio nel ricorso avverso il silenzio il rimedio contro le omissioni amministrative in materia.

Su questa base il ricorso è fondato, perché bastano una formale istanza e il decorso del termine senza alcun pronunciamento, presupposti integrati e seguiti da un'impugnazione tempestiva. I giudici aggiungono un rilievo destinato a pesare oltre la singola vicenda, perché anche a prescindere dall'istanza dell'Ordine le amministrazioni avrebbero dovuto procedere d'ufficio.

Il rito del silenzio si applica anche agli atti amministrativi generali?

È il profilo più interessante, perché l'adeguamento invocato non si traduce in un atto puntuale ma in un provvedimento a contenuto generale. I giudici osservano che l'art. 13 della Legge n. 241/1990 sottrae quei procedimenti al solo Capo III della legge e non all'intera disciplina, e che gli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo parlano genericamente di procedimento amministrativo, senza distinguere in base alla natura dell'atto finale.

Il principio, ripreso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1061/2024), esclude che quelle norme siano un ostacolo insormontabile all'azione contro l'inerzia, quando siano individuabili interessi legittimi differenziati e qualificati, come nei procedimenti officiosi di natura generale dovuti nell'an ma discrezionali nel quomodo e nel quid, secondo la formula di Palazzo Spada (sentenza n. 2212/2020).

Dal 2002 a oggi, il peso operativo del mancato aggiornamento

Dal punto di vista tecnico-operativo colpisce la durata dell'immobilismo, perché l'istanza chiede di recuperare la variazione dell'indice tra agosto 1999 e agosto 2023 e presuppone tabelle ferme da oltre vent'anni, mentre la Consulta aveva già ricondotto quel mancato aggiornamento a omissioni amministrative. È ragionevole attendersi che un compenso non allineato pesi sulla disponibilità ad accettare incarichi complessi e, di riflesso, sulla qualità dell'ausilio tecnico offerto al giudice.

Va però letto con precisione ciò che la sentenza stabilisce e ciò che lascia aperto. Il TAR non quantifica l'aggiornamento né valida la percentuale del 60,1 per cento indicata nell'istanza, che resta una richiesta di parte. L'ordine riguarda l'obbligo di rispondere alla domanda, previa acquisizione delle certificazioni di calcolo elaborate dall'ISTAT, oppure in alternativa di adeguare la misura in relazione alla variazione dell'indice FOI nell'arco indicato. L'unico vincolo di contenuto recepito riguarda le vacazioni successive alla prima, da rideterminare non al di sotto della prima. Sopravvive lo spazio valutativo già riconosciuto dalla Consulta, mentre viene meno la possibilità di continuare a non decidere.

Sul piano sistematico, e senza che la pronuncia lo affronti, la vicenda tocca la stessa tensione che attraversa da anni la remunerazione delle prestazioni professionali rese alla pubblica amministrazione, dalla Legge n. 49/2023 sull'equo compenso ai corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura.

Compensi dei CTU, che cosa succede adesso?

In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato ai due Ministeri di provvedere, di concerto, entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, nominando sin d'ora, per l'ipotesi di perdurante inerzia, un commissario ad acta individuato nel Direttore della Direzione centrale affari giuridici e legali dell'ISTAT, chiamato ad agire senza compenso nei successivi 90 giorni.

Ciò significa che il termine di risposta è ormai fissato e presidiato, e che l'amministrazione non può più rinviare sine die la decisione in attesa di una revisione organica delle tariffe, pur restando libera di percorrerla. D'altro canto la pronuncia non consegna ai professionisti un importo già determinato, perché la misura resta affidata a una valutazione che, sul piano sistematico, dovrà essere motivata e ancorata ai dati ISTAT per reggere a un eventuale sindacato.

Per gli Ordini professionali il segnale va oltre il capitolo tariffario, perché l'istanza formale mette in moto anche i procedimenti destinati a sfociare in atti generali e su quel terreno il silenzio non è più un porto sicuro.

Le reazioni dell'Ordine degli Ingegneri di Genova

Sulla decisione sono intervenuti, con un comunicato stampa, i vertici dell'Ordine ricorrente e il legale che ne ha curato il patrocinio.

Per l'ing. Roberto Orvieto, neo Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, “siamo lieti che l'Ordine di Genova abbia conseguito un risultato importante per la tutela degli ingegneri e di tutti gli ausiliari di giustizia, ringrazio la determinazione del precedente Consiglio e del past Presidente Sterpi che ha avviato questo percorso col patrocinio del nostro legale avv. Stefano Betti, con cui mi congratulo. L'Ordine continuerà a vigilare sulla ottemperanza della sentenza da parte dei Ministeri competenti”.

L'ing. Enrico Sterpi ph.d., che ha promosso il ricorso durante la propria Presidenza dell'Ordine, mette l'accento sul ruolo del consulente, “Il CTU non è una figura accessoria del processo, ma un professionista che mette competenza, responsabilità e indipendenza tecnica al servizio della giurisdizione. Riconoscere dopo 24 anni il diritto ad un compenso adeguato significa tutelare la professione e la qualità della giustizia resa ai cittadini. Con l'avv.Betti, che ringrazio, abbiamo affrontato un iter complesso e tutt'altro che scontato, che ha visto la piena determinazione e la compattezza dell'intero Consiglio per tutela della corretta valorizzazione delle competenze e dell'impegno professionale al servizio della giustizia. Auguro buon lavoro al neo presidente Orvieto, che in continuità manterrà l'Ordine di Genova tra le principali istituzioni ordinistiche nazionali sensibili e presenti in prima linea per perseguire l'interesse generale ad una professione competente, responsabile ed equamente compensata”.

L'avv. Stefano Betti, legale dell'Ordine, descrive così il percorso processuale, “Una causa tecnicamente complessa, che intrecciava il rito sul silenzio, il sistema delle spese di giustizia e la natura dell'adeguamento ISTAT, affrontando in particolare la legittimazione degli Ordini territoriali in relazione alle istanze, ai sensi della L. 241/90, tese a sollecitare anche i procedimenti di approvazione degli atti amministrativi generali e degli atti normativi, come quello in questione. Infine il TAR ha riconosciuto l'obbligo delle Amministrazioni di provvedere”.

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