Progettista energetico, il compenso è autonomo e non duplica quello degli altri tecnici

La progettazione energetica è una prestazione autonoma e dà diritto a un compenso distinto dagli altri incarichi tecnici. Per il Tribunale di Napoli Nord, in un intervento Superbonus in regime di general contractor, il credito del progettista va riconosciuto quando ruoli e attività risultano documentati.

di Cristian Angeli - 21/07/2026

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La figura del progettista energetico rappresenta un ruolo tecnico autonomo rispetto a quello del progettista architettonico, del progettista strutturale, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza. Di conseguenza, quando l'incarico è effettivamente conferito e le relative prestazioni risultano documentate, il compenso spettante non può essere considerato una duplicazione di quello riconosciuto agli altri professionisti coinvolti nell'intervento.

È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 2478 del 2026 del Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, pronunciata nell'ambito di una controversia relativa al pagamento delle competenze professionali maturate in un intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico agevolato con il Superbonus 110%.

Il contenzioso sul compenso in un intervento Superbonus

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società che operava quale general contractor avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per il pagamento delle prestazioni professionali svolte quale progettista energetico.

L'attività riguardava la redazione della relazione tecnica energetica, degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento e della documentazione necessaria per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche richiesto dalla disciplina del Superbonus.

La società opponente contestava anzitutto di essere la debitrice del compenso, deducendo che la lettera di incarico era stata sottoscritta soltanto dalla proprietaria dell'immobile e che il contratto di appalto era stato stipulato con il condominio, senza che essa vi figurasse come parte. In via ulteriore sosteneva che le attività del progettista energetico fossero in realtà già comprese nelle prestazioni svolte da un altro professionista, un ingegnere incaricato della progettazione architettonica e strutturale, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza. Secondo tale ricostruzione, il compenso richiesto dal progettista energetico avrebbe quindi costituito una duplicazione di prestazioni già retribuite.

Chi paga il progettista energetico nel general contractor

Prima ancora della duplicazione, il Tribunale affronta la questione di chi fosse tenuto a pagare il progettista energetico. La società opponente negava ogni rapporto diretto, ma il giudice supera l'eccezione valorizzando una pluralità di elementi convergenti.

Il verbale assembleare, atto avente data certa, prevedeva espressamente che i tecnici sarebbero stati pagati direttamente dalla ditta esecutrice degli interventi, in regime di sconto in fattura e a costo zero per il condominio. Il contratto di appalto, a sua volta, includeva nel corrispettivo complessivo le spese tecniche e i compensi dei professionisti necessari all'esecuzione dei lavori. A ciò si aggiunge un pagamento diretto di 7.000 euro, effettuato dalla società in favore dell'architetto prima ancora di proporre opposizione, che il giudice qualifica come riconoscimento del debito per facta concludentia.

Su queste basi il Tribunale afferma che è la società, quale general contractor dell'operazione Superbonus con cessione del credito, l'effettiva debitrice del compenso, avendo assunto tale obbligo per effetto del combinato disposto del verbale assembleare, del contratto di appalto e del comportamento concludente.

La progettazione energetica è una prestazione autonoma

Il Tribunale respinge questa impostazione ricostruendo puntualmente i diversi incarichi conferiti nell'ambito dell'intervento edilizio.

Dalla documentazione prodotta emerge infatti che i due professionisti erano titolari di competenze differenti e perfettamente distinguibili.

All'ingegnere risultavano affidati gli incarichi di progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza (CSP/CSE).

L'architetto, invece, risultava incaricato esclusivamente della progettazione dell'efficienza energetica, con specifico riferimento alla redazione della relazione tecnica prevista dal D.Lgs. 192/2005, degli APE convenzionali ante e post intervento e del progetto energetico necessario ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali.

Secondo il giudice, tali attività costituiscono prestazioni professionali autonome e specialistiche, riconducibili ad uno specifico ruolo tecnico che non si sovrappone a quello degli altri professionisti coinvolti nella progettazione dell'opera.

Perché il compenso non duplica quello degli altri tecnici

Particolarmente significativa è la motivazione con la quale il Tribunale esclude qualsiasi duplicazione delle competenze professionali.

La decisione valorizza innanzitutto gli elaborati progettuali, osservando che tutta la documentazione energetica reca la firma digitale e il timbro professionale dell'architetto incaricato.

Ma soprattutto il giudice evidenzia come la distinta delle spese professionali distinguesse chiaramente le diverse attività, attribuendo al progettista energetico uno specifico compenso calcolato secondo le voci del D.M. 17 giugno 2016 (art. 7 e Allegato Z-1), separato da quello riconosciuto per la progettazione architettonica, strutturale, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza.

In presenza di tale ripartizione degli incarichi e delle relative prestazioni, non può quindi sostenersi che il compenso del progettista energetico rappresenti una mera duplicazione di quello spettante agli altri tecnici.

Quale documentazione prova il diritto al compenso

La sentenza assume particolare interesse perché richiama un principio spesso trascurato nella pratica professionale: ciò che rileva non è soltanto la qualifica rivestita dal professionista, ma la concreta dimostrazione dell'attività effettivamente svolta.

Nel caso esaminato, il Tribunale individua una pluralità di elementi convergenti:

  • la lettera di incarico;
  • gli elaborati energetici sottoscritti dal professionista;
  • la relazione tecnica;
  • gli APE ante e post intervento;
  • il progetto energetico;
  • la distinta delle spese professionali.

È proprio la coerenza di tale quadro documentale a consentire di riconoscere l'autonomia dell'incarico professionale e, conseguentemente, il diritto al relativo compenso.

I parametri del D.M. 17 giugno 2016 per il compenso energetico

Un ulteriore aspetto di interesse riguarda il richiamo operato dal giudice al D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri), utilizzato quale criterio di riferimento per la determinazione del compenso del progettista energetico.

La sentenza osserva infatti che la distinta delle spese professionali individuava espressamente le prestazioni riferite alla progettazione dell'efficienza energetica mediante le corrispondenti voci dell'Allegato Z-1, confermando come tali attività costituiscano una categoria prestazionale autonoma anche sotto il profilo tariffario.

Si tratta di un elemento non secondario, poiché rafforza la distinzione tra le diverse professionalità coinvolte nei lavori complessi e rende ancora più difficile sostenere l'esistenza di una sovrapposizione tra incarichi che il sistema dei parametri considera separatamente.

Cosa cambia per i professionisti nei contenziosi sui compensi

La pronuncia del Tribunale di Napoli Nord non introduce nuovi principi di diritto, ma offre una conferma significativa di un'impostazione che assume particolare rilievo nei contenziosi relativi agli interventi agevolati.

Nei lavori di efficientamento energetico convivono infatti professionalità differenti, ciascuna caratterizzata da specifiche competenze e responsabilità.

Quando tali ruoli risultano chiaramente individuati negli incarichi, negli elaborati progettuali e nella documentazione economica dell'intervento, il compenso del progettista energetico non può essere assorbito in quello degli altri tecnici né qualificato come una duplicazione di prestazioni.

Sul piano dell'esito, il Tribunale accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo, ma solo per effetto del pagamento di 7.000 euro intervenuto dopo la sua emissione, che secondo la giurisprudenza costante impone di revocare l'ingiunzione e pronunciare nel merito sul residuo. La società viene infatti condannata al pagamento dei restanti 12.465,65 euro, oltre interessi, ed è dichiarata soccombente prevalente sulle spese. Il progettista energetico, in sostanza, vede riconosciuto per intero il proprio credito.

La sentenza ricorda dunque che la corretta individuazione dei ruoli professionali non produce effetti soltanto sul piano tecnico e delle responsabilità, ma assume rilievo anche sotto il profilo del diritto al compenso, che resta autonomo ogni volta che l'attività svolta sia effettivamente distinta, specifica e adeguatamente documentata.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia, perizie e contenziosi
www.cristianangeli.it

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