Quesito - Sono un tecnico e mi trovo coinvolto in un contenzioso con un condominio presso il quale ho assunto l'incarico di Responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Ho svolto regolarmente tutte le attività di mia competenza, ma purtroppo, al momento del conferimento dell'incarico, non è stata preventivamente definita l'entità del compenso professionale spettante.
Ora vorrei far valere il mio diritto al pagamento nelle sedi opportune, ma mi trovo in difficoltà nel quantificare la somma da richiedere, poiché non mi risultano riferimenti normativi ufficiali che stabiliscano un criterio specifico per la determinazione dell'onorario del Responsabile dei lavori.
Vorrei quindi sapere se esistono parametri tecnici ai quali fare riferimento, anche per predisporre una quantificazione motivata e difendibile in sede di contenzioso.
Gradirei a questo proposito il parere del vostro esperto, ing. Cristian Angeli.
La risposta dell'esperto: cosa prevede la normativa sul compenso del Responsabile dei lavori
Il problema sollevato dal lettore è tutt'altro che infrequente e mette in evidenza una particolarità della disciplina dei compensi professionali: per il Responsabile dei lavori non esiste un parametro tariffario specifico stabilito dalla normativa vigente.
Il Responsabile dei lavori è il soggetto che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, può essere incaricato dal committente di svolgere i compiti a quest'ultimo attribuiti dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri. Si tratta di un ruolo che comporta precise responsabilità, da valutare in relazione all'incarico conferito e agli obblighi previsti dagli articoli 90 e 93 del medesimo decreto.
A fronte di tali responsabilità, tuttavia, il D.M. Giustizia 17 giugno 2016, che costituisce un importante riferimento per la determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici, non contempla una specifica voce.
Questo non significa che la prestazione debba essere svolta gratuitamente, né che il professionista sia impossibilitato a richiederne il pagamento. In mancanza di un accordo sul compenso, occorre fare riferimento ai criteri civilistici applicabili, tra cui l'art. 2233 del Codice civile, che disciplina la determinazione del compenso professionale. Resta naturalmente necessario dimostrare l'esistenza dell'incarico, le attività effettivamente svolte e gli elementi utili alla quantificazione della pretesa.
Per stimare il valore economico della prestazione possono essere utilizzati due riferimenti di prassi, entrambi provenienti dal mondo delle professioni tecniche, ma fondati su metodologie differenti.
Il primo riferimento: il metodo della Rete delle Professioni Tecniche
Il primo riferimento è costituito dalle Linee guida della Rete delle Professioni Tecniche, aggiornate il 19 marzo 2021 e trasmesse dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con circolare n. 714/2021.
Il documento, elaborato nell'ambito della disciplina del Superbonus, affronta espressamente il problema della determinazione del corrispettivo del Responsabile dei lavori per gli interventi di Ecobonus e Sismabonus.
Non essendo prevista una specifica aliquota nel D.M. 17 giugno 2016, le Linee guida propongono di ricavarla per analogia dalla tavola B2 del D.M. 4 aprile 2001, mediante confronto con le prestazioni di coordinamento della sicurezza.
Da tale elaborazione deriva il coefficiente Q = 0,05, identificato con il codice R1, da utilizzare nella formula parametrica del D.M. 17 giugno 2016:
CP = Σ(V × G × Q × P)
dove V rappresenta il valore delle opere, G il grado di complessità, Q il parametro della prestazione e P il parametro base, dipendente dall'importo dei lavori.
Si consideri, ad esempio, un intervento condominiale del valore di un milione di euro, interamente riconducibile alla categoria E.20, con grado di complessità G = 0,95.
Applicando il coefficiente Q = 0,05 e il parametro base P = 0,03 + 10/V^0,4, si ottiene un compenso di circa 3.316 euro, al netto delle spese accessorie, degli oneri previdenziali e dell'IVA.
È fondamentale sottolineare che il coefficiente Q = 0,05 non è previsto espressamente da una disposizione normativa, ma costituisce il risultato di un'elaborazione tecnica proposta dalla Rete delle Professioni Tecniche. Non rappresenta quindi una tariffa obbligatoria né un massimale inderogabile.
Il secondo riferimento: il criterio percentuale del CNI
Il secondo riferimento è la circolare CNI n. 160 del 14 novembre 1997, relativa alla direttiva tariffaria per il Responsabile dei lavori e il coordinatore della sicurezza, emanata nell'ambito della precedente disciplina del D.Lgs. 494/1996.
Questo documento propone un criterio completamente diverso, consistente nell'applicare una percentuale compresa tra il 3% e il 6% all'onorario relativo alle prestazioni professionali di progettazione e/o direzione lavori.
Riprendendo il medesimo intervento condominiale da un milione di euro, ipotizziamo che l'onorario complessivo pertinente alla progettazione e alla direzione lavori sia pari a 150.000 euro.
Applicando la percentuale intermedia del 4,5%, il compenso del Responsabile dei lavori risulterebbe pari a 6.750 euro, oltre agli eventuali accessori.
Il confronto è significativo: a parità di intervento, il primo metodo conduce a un compenso di circa 3.316 euro, mentre il secondo restituisce un importo di 6.750 euro, più che doppio rispetto al precedente, con una differenza di circa 3.434 euro.
Il divario dimostra quanto la scelta del criterio di calcolo possa incidere sulla quantificazione dell'onorario e, conseguentemente, sull'entità delle somme richieste in un eventuale contenzioso.
Va però ricordato che anche la circolare CNI del 1997 non costituisce un riferimento normativo vincolante.
Quale dei due metodi deve quindi essere considerato corretto?
Non esiste una risposta univoca. Le due metodologie non hanno la medesima origine e nessuna delle due costituisce, di per sé, una tariffa ufficiale obbligatoria per il Responsabile dei lavori.
Il metodo della Rete delle Professioni Tecniche presenta il vantaggio di utilizzare la struttura parametrica del D.M. 17 giugno 2016, ma nasce nell'ambito delle verifiche di congruità delle spese professionali per gli interventi agevolati. Il criterio storico del CNI, invece, rapporta il compenso alle altre prestazioni tecniche, ma deriva da una disciplina normativa e tariffaria non più vigente.
In un contenzioso, pertanto, la scelta del metodo deve essere adeguatamente motivata, tenendo conto della complessità e dell'importo dell'intervento, della durata dell'incarico, delle attività effettivamente svolte e delle responsabilità assunte.
Nel caso prospettato dal lettore, potrebbe essere utile predisporre una relazione tecnico-economica che illustri entrambi i metodi, ne evidenzi le differenze e motivi la quantificazione ritenuta più appropriata, anche alla luce dell'art. 2233 del Codice civile.
In conclusione, l'assenza di un parametro normativo specifico non esclude il diritto del professionista al compenso, ma rende più complessa la sua quantificazione quando manca un accordo preventivo. I due riferimenti di prassi disponibili possono costituire strumenti utili per sostenere una richiesta economicamente motivata, senza tuttavia vincolare il giudice, al quale spetta la valutazione della congruità dell'importo richiesto, secondo le regole applicabili al caso concreto.
A cura di Cristian
Angeli,
ingegnere esperto in agevolazioni edilizie e perizie tecniche
www.cristianangeli.it