Le concessioni demaniali marittime tornano ancora una volta al centro dell’agenda normativa.
Il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2026, n. 58, recante “Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni”, introduce infatti una nuova previsione destinata a incidere sulle future procedure di affidamento.
Concessioni demaniali marittime: cosa prevede il decreto-legge n. 32/2026
In particolare, l’art. 8 del provvedimento prevede che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba sottoporre alla Conferenza unificata uno schema di bando-tipo nazionale per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, previste dall’articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.
L’obiettivo è quello di favorire condizioni omogenee di affidamento delle concessioni su tutto il territorio nazionale, fornendo alle amministrazioni uno schema procedurale comune per la gestione delle gare.
Concessioni demaniali marittime: il tema del bando-tipo già previsto dalla legge sulla concorrenza
La previsione di un bando-tipo non rappresenta una novità assoluta nel dibattito sulle concessioni balneari. Già nel 2022, all’indomani dell’approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’ANAC era intervenuta con un atto di segnalazione indirizzato a Governo e Parlamento per formulare alcune proposte in materia di concessioni di beni demaniali, con l’obiettivo di rafforzare i principi di concorrenza, trasparenza e semplificazione alla base della riforma.
In quel contesto era emersa anche l’esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni strumenti operativi per la gestione delle procedure di affidamento, tra cui la possibilità di predisporre modelli standard di gara capaci di ridurre l’eterogeneità delle prassi amministrative.
Per molte amministrazioni locali, infatti, l’organizzazione di gare per le concessioni balneari rappresenta una novità, dopo anni caratterizzati da proroghe generalizzate dei titoli concessori. L’assenza di schemi procedurali condivisi rischia quindi di generare modelli di gara molto diversi tra loro e di alimentare ulteriore contenzioso.
Il decreto-legge del marzo 2026 – peraltro anche dopo alcune pronunce della giustizia amministrativa che hanno confermato l’impossibilità di rinnovo automatico delle concessioni in scadenza e il termine ultimo del 31 gennaio 2027 per quelle in essere – sembra quindi voler riattivare quel percorso, introducendo un passaggio che dovrebbe portare alla definizione di un modello nazionale di gara.
Bando-tipo per le concessioni demaniali: quale valore giuridico per le amministrazioni
L’introduzione di uno schema di bando-tipo lascia però irrisolte alcune questioni tra cui l’effettivo valore giuridico da attribuirgli, strettamente collegato alle previsioni del Codice dei contratti pubblici.
Il d.Lgs. n. 36/2023 stabilisce infatti che i bandi di gara siano redatti in conformità ai modelli predisposti da ANAC, prevedendo tuttavia la possibilità per le stazioni appaltanti di discostarsene, purché tale scelta sia espressamente motivata nella determina a contrarre.
Il meccanismo bilancia l’esigenza di garantire uniformità e standardizzazione delle procedure con quella delle amministrazioni di disporre di margine di adattamento alle specificità delle singole gare.
Nel caso delle concessioni demaniali marittime, tuttavia, il decreto-legge si limita a prevedere la predisposizione del bando-tipo, senza chiarire se esso avrà carattere vincolante o se potrà essere utilizzato come semplice modello di riferimento.
Volendo quindi attenersi alle previsioni del Codice, se il modello dovesse assumere un valore analogo a quello previsto per i bandi ANAC negli appalti pubblici, le amministrazioni potrebbero discostarsene solo fornendo una motivazione esplicita. In assenza di una previsione chiara, invece, il rischio è che il bando-tipo finisca per avere un ruolo meramente orientativo, in un settore già caratterizzato da tante incertezze applicative e che necessita sicuramente di maggiore omogeneità nelle procedure di affidamento.