Concordato preventivo biennale 2026-2027: nuove regole e scadenza del 2 novembre

L’Agenzia delle Entrate aggiorna le istruzioni sul CPB con la Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026: accesso, rinnovo, correzione degli errori e nuovi benefici per chi prosegue nel regime.

di Redazione tecnica - 09/10/2026

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Con la Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate torna sul Concordato preventivo biennale, mettendo ordine in una disciplina che negli ultimi anni è stata interessata da numerosi interventi normativi.

Il documento di prassi raccoglie in un unico quadro le indicazioni applicabili al CPB e tiene conto anche delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 148/2026, fornendo a contribuenti e professionisti un riferimento aggiornato che coordina le regole già esistenti con le novità più recenti, in vista del nuovo biennio 2026-2027.

Tra i temi affrontati ci sono le modalità di adesione, i requisiti di accesso, la costruzione della proposta, la gestione degli errori dichiarativi, le ipotesi di cessazione e decadenza e, soprattutto, i maggiori benefici riconosciuti a chi sceglie di rinnovare il concordato.

Concordato preventivo biennale: la nuova Circolare del Fisco per il biennio 2026-2027

Per il biennio 2026-2027 possono aderire al CPB i contribuenti titolari di reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni tenuti all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025.

La possibilità riguarda sia chi entra nel concordato per la prima volta sia chi aveva già aderito per il biennio 2024-2025 e intende proseguire anche nei due periodi d’imposta successivi.

Il termine da tenere presente è il 2 novembre 2026. La scadenza ordinaria del 31 ottobre cade infatti di sabato e viene quindi rinviata al primo giorno lavorativo successivo.

Come ricorda l’Agenzia, l’adesione può essere formalizzata insieme alla dichiarazione dei redditi oppure in via autonoma, trasmettendo il modello CPB unitamente al solo frontespizio del modello Redditi 2026.

La procedura resta quindi relativamente flessibile nelle modalità, mentre richiede maggiore attenzione nella verifica preventiva dei requisiti necessari per accedere all’istituto.

CPB 2026-2027: requisiti di accesso e cause di esclusione

L’accesso al concordato presuppone, oltre all’applicazione degli ISA, il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 13/2024 e l’assenza delle specifiche cause di esclusione individuate dalla disciplina.

Tra gli aspetti da verificare rientra anche la presenza di eventuali debiti tributari o contributivi definitivi, che possono impedire l’accesso quando superano i limiti previsti dalla norma.

La Circolare richiama inoltre l’attenzione sulle situazioni societarie e professionali che possono incidere sull’adesione, comprese alcune ipotesi che riguardano associazioni professionali, società tra professionisti e modifiche della compagine sociale.

Non tutte le variazioni determinano però automaticamente l’impossibilità di accedere o di restare nel CPB: la disciplina distingue infatti tra situazioni che impediscono l’ingresso e circostanze che possono incidere successivamente sulla prosecuzione del concordato.

Proposta CPB 2026-2027: dati, ISA e soglie di incremento

La proposta elaborata dall’Amministrazione finanziaria parte dai dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2025, ai quali si aggiungono le risultanze ISA, le informazioni disponibili nelle banche dati dell’Agenzia e gli elementi relativi all’andamento economico del settore di appartenenza.

Il sistema prevede inoltre limiti all’incremento della proposta collegati al punteggio ISA: in linea generale, maggiore è l’affidabilità fiscale del contribuente, più contenuto è lo scostamento rispetto al reddito preso a riferimento.

Per il nuovo biennio il sistema delle soglie viene esteso anche alle fasce ISA più basse, graduando l’incremento della proposta in funzione del livello di affidabilità fiscale.

Il documento prende in considerazione anche alcune situazioni straordinarie che possono avere effetti sull’attività. In presenza di eventi che abbiano comportato una sospensione significativa, la proposta può infatti essere ridotta secondo le condizioni previste dalla disciplina.

Reddito concordato, IRAP e IVA: cosa rientra nel CPB

Il CPB riguarda essenzialmente la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, ove applicabile, del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Resta invece fuori dal concordato l’IVA, che continua a essere determinata secondo le regole ordinarie.

Una volta accettata la proposta, gli eventuali scostamenti tra reddito effettivo e reddito concordato non modificano, salvo le eccezioni previste dalla normativa, la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte interessate dal CPB.

Il reddito effettivamente prodotto continua tuttavia ad avere rilievo nei casi in cui altre disposizioni subordinino agevolazioni, detrazioni o prestazioni al possesso di determinati requisiti reddituali.

Errori dichiarativi nel CPB: integrativa, ravvedimento e decadenza

In presenza di errori o omissioni nei dati utilizzati per determinare la proposta, per il biennio 2026-2027 viene riconosciuta la possibilità di intervenire attraverso una dichiarazione integrativa, correggendo ricavi, compensi o altri elementi che abbiano inciso sul calcolo.

A seguito della correzione, anche il reddito o il valore della produzione concordati vengono rideterminati sulla base dei dati aggiornati. L’eventuale violazione può inoltre essere regolarizzata mediante ravvedimento.

Rispetto alla disciplina precedente viene quindi attenuato l’automatismo che poteva condurre alla perdita del concordato. L’errore dichiarativo non determina più necessariamente la decadenza, ferme restando le ipotesi in cui le irregolarità assumano una rilevanza maggiore secondo quanto previsto dalla normativa.

CPB senza requisiti: quando l’adesione è priva di effetti

Il nuovo quadro disciplina in modo diverso anche il caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB senza possedere i requisiti necessari oppure in presenza di una causa di esclusione.

Per il biennio 2026-2027, in queste situazioni non si parla più di una successiva decadenza dal concordato, in quanto l’adesione viene considerata priva di effetti fin dall’origine.

La verifica dei requisiti diventa quindi uno dei passaggi più delicati dell’intera procedura.

Cessazione e decadenza dal CPB: differenze e conseguenze

La Circolare n. 8/E dedica spazio anche alla distinzione tra cessazione e decadenza dal concordato.

La prima opera quando, nel corso del biennio, intervengono situazioni che rendono incompatibile la prosecuzione del CPB. Possono rientrare in questo ambito, ad esempio, alcune modifiche dell’attività, determinate operazioni societarie o eventi straordinari che incidano in modo rilevante sui risultati economici.

La decadenza è invece collegata a violazioni che compromettono il rapporto concordatario e può produrre effetti sull’intero periodo interessato.

Il documento aggiorna inoltre il quadro delle circostanze eccezionali che possono incidere sulla prosecuzione del CPB, includendo anche situazioni legate a particolari eventi economici e geopolitici, quando producano effetti significativi sull’attività del contribuente.

Rinnovo del CPB 2026-2027: benefici premiali e agevolazioni

Una parte significativa delle novità riguarda i contribuenti che avevano già aderito al CPB 2024-2025 e decidono di proseguire con il biennio 2026-2027: per questi soggetti vengono rafforzati i benefici premiali, incentivando non soltanto l’ingresso nel concordato, ma soprattutto la sua prosecuzione nel tempo.

Tra le misure previste, il documento dell’Agenzia richiama l’aumento delle soglie per l’esonero dal visto di conformità, l’esonero dal visto o dalla garanzia per determinati rimborsi IVA e una riduzione più ampia dei termini a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per l’attività di accertamento.

In particolare, per chi rinnova il CPB viene riconosciuto l’esonero dal visto di conformità fino a 100.000 euro annui per l’IVA e fino a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP, oltre all’esonero da visto o garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro, a cui si aggiunge l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

È inoltre prevista la possibilità di rateizzare senza interessi le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte relative ai periodi d’imposta interessati dal concordato.

Per chi rinnova, inoltre, non trovano applicazione alcune maggiorazioni degli acconti previste nel primo anno di accesso al CPB.

Ravvedimento 2020-2023: la regolarizzazione per chi rinnova il CPB

Tra gli strumenti collegati al rinnovo rientra anche uno specifico regime di ravvedimento riferito alle annualità comprese tra il 2020 e il 2023. La regolarizzazione avviene attraverso il versamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, determinate anche in funzione del punteggio ISA.

La misura amplia ulteriormente i vantaggi riconosciuti ai contribuenti che scelgono di confermare il CPB per il biennio successivo, confermando la scelta di attribuire alla continuità nel concordato un trattamento più favorevole rispetto alla semplice adesione iniziale.

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