Cosa succede se la stazione appaltante oscura l’offerta dell’aggiudicatario e non pubblica integralmente gli atti di gara? E quali sono le regole procedurali da seguire affinché il c.d. “rito accelerato” per l’accesso agli atti di gara sia ammissibile, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici?
Accesso agli atti, rito accelerato e tutela del segreto commerciale: la sentenza del Consiglio di Stato
A questi interrogativi ha risposto il Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 giugno 2025, n. 5547, riformando la decisione del TAR che aveva respinto una domanda di accesso agli atti di gara.
La vicenda riguarda una procedura per l’affidamento di servizi, all’esito della quale la stazione appaltante aveva aggiudicato la gara a una società controinteressata, senza tuttavia rendere integralmente accessibili i documenti tecnici dell’offerta. La ricorrente, collocatasi in graduatoria tra i primi cinque operatori economici, aveva chiesto l’accesso integrale al progetto della prima classificata, al fine di valutare la correttezza dell’aggiudicazione e la sostenibilità dell’offerta.
Tuttavia, la richiesta era stata accolta solo parzialmente, con l’opposizione della controinteressata, che invocava la tutela del know-how industriale. La successiva istanza ai sensi dell’art. 116 c.p.a. era stata dichiarata inammissibile dal TAR, ritenendo la richiesta tardiva, esplorativa e non sufficientemente motivata. Di qui l’appello, che Palazzo Spada ha accolto ripercorrendo la disciplina dell'accesso agli atti prevista dal d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) agli artt. 35 e 36. Vediamo il perché.