Consorzi in RTI e certificazioni ISO: quando il punteggio premiale si perde per un errore formale

Il Consiglio di Stato chiarisce che, nei raggruppamenti con consorzi, i requisiti premiali devono riguardare anche le consorziate esecutrici e che la documentazione inserita nella busta sbagliata non può essere recuperata tramite soccorso istruttorio, alla luce del D.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 05/04/2026

Quando un consorzio stabile partecipa a una gara come componente di un RTI, quindi all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese, a chi devono essere riferiti i requisiti premiali richiesti dalla lex specialis? Basta che siano in capo al consorzio oppure devono riguardare anche le consorziate esecutrici? E cosa succede se la documentazione utile ai fini del punteggio finisce nella busta sbagliata?

Su questi aspetti è intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2129 del 16 marzo 2026, torna su questioni che nella pratica delle gare emergono molto più spesso di quanto si pensi e che continuano a essere affrontate con letture un po’ troppo sbrigative.

L’intervento dei giudici di Palazzo Spada entra su un terreno paludoso e mette insieme, senza separarli artificialmente, tre piani che nella realtà operativa viaggiano sempre insieme, cioè il modo in cui si leggono le clausole della lex specialis, il ruolo del principio del risultato e i limiti del soccorso istruttorio.

Consorzi in RTI e certificazioni ISO: il caso della busta amministrativa e del punteggio negato

La vicenda nasce da una procedura di affidamento in cui il disciplinare prevedeva l’attribuzione di punteggi premiali legati al possesso delle certificazioni ISO 45001 per la sicurezza e salute dei lavoratori e ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale. Alla gara partecipavano, tra gli altri, due raggruppamenti temporanei, uno dei quali è risultato aggiudicatario, mentre un altro si è classificato in posizione non utile senza ottenere il punteggio relativo a quei criteri.

Da qui è nata la contestazione. Il concorrente non aggiudicatario ha sostenuto:

  • da un lato, che in caso di RTI il disciplinare richiedesse il possesso delle certificazioni ai soli operatori riuniti e non anche alle consorziate esecutrici del consorzio presente nel raggruppamento;
  • dall’altro lato che le certificazioni della consorziata esecutrice fossero comunque presenti, pur essendo state inserite nella busta amministrativa anziché in quella tecnica.

In primo grado, il TAR ha respinto il primo profilo, ritenendo che il possesso delle certificazioni dovesse riguardare sia il consorzio sia la consorziata esecutrice anche in caso di partecipazione in RTI, ma ha accolto il secondo, affermando che la stazione appaltante avrebbe dovuto tenere conto della documentazione inserita nella busta amministrativa e rideterminare il punteggio dell’offerta.

Su questo punto si è aperto il giudizio davanti al Consiglio di Stato. L’aggiudicataria ha impugnato la decisione sostenendo che quella documentazione non fosse utilizzabile, mentre il concorrente originario ha proposto appello incidentale insistendo sull’erroneità dell’interpretazione della lex specialis.

Punteggi premiali e offerta tecnica nel D.Lgs. n. 36/2023: soccorso istruttorio, consorzi e inversione procedimentale

Per comprendere la decisione bisogna partire dalla separazione tra requisiti di partecipazione e contenuto dell’offerta, che nel D.Lgs. n. 36/2023 incide direttamente su ciò che può essere fatto dopo la presentazione.

In questo quadro, l’art. 101 delimita in modo preciso l’ambito del soccorso istruttorio, escludendone l’utilizzo quando si tratta di intervenire su elementi che incidono sull’offerta tecnica o economica. Non si tratta di una chiusura formale, ma della conseguenza di una scelta precisa del legislatore, che impone che tutto ciò che rileva ai fini del punteggio sia inserito correttamente nella busta tecnica sin dall’origine.

Su questo impianto si innestano i principi del Codice. Il principio del risultato di cui all’art. 1 guida l’interpretazione della lex specialis verso la qualità dell’esecuzione, mentre il principio di tassatività e massima partecipazione di cui all’art. 10 non può essere utilizzato per modificare l’offerta.

Rileva inoltre l’art. 65, che disciplina i consorzi e la distinzione tra consorzio e consorziate esecutrici, e l’art. 107 sull’inversione procedimentale, che rafforza la separazione tra valutazione tecnica e verifica della documentazione amministrativa.

Consiglio di Stato su consorzi in RTI e soccorso istruttorio: come leggere la lex specialis

La sentenza si muove su due piani che nella pratica delle gare finiscono spesso per sovrapporsi e che invece devono essere letti insieme:

  • da un lato il modo in cui devono essere interpretate le clausole della lex specialis sui punteggi premiali;
  • dall’altro i limiti entro cui è possibile intervenire sull’offerta quando emergono errori nella fase di presentazione.

Certificazioni ISO nei consorzi in RTI: perché devono riguardare anche le consorziate esecutrici

Il primo punto riguarda l’interpretazione delle clausole del disciplinare relative al punteggio premiale. Il Consiglio di Stato chiarisce che non possono essere lette in modo isolato, distinguendo rigidamente tra partecipazione in RTI e partecipazione come consorzio, ma devono essere considerate nel loro insieme, perché è solo dalla loro lettura combinata che emerge il significato della regola di gara.

In questa prospettiva, quando un consorzio partecipa all’interno di un RTI, non ha senso trattare le due forme come alternative, perché ciò che conta è la finalità perseguita dalla stazione appaltante, cioè garantire la qualità dell’esecuzione.

Qui si innesta il principio del risultato, che orienta l’interpretazione verso l’obiettivo della gara. Se il punteggio premiale è collegato a certificazioni che attestano standard di sicurezza e gestione ambientale, non può fermarsi al soggetto che partecipa formalmente, ma deve riguardare anche chi esegue le prestazioni.

Ne consegue che, in presenza di un consorzio che partecipa in RTI, la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio sia dalla consorziata esecutrice, perché è su quest’ultima che si misura la capacità di esecuzione. Non si tratta di estendere la clausola, ma di leggerla in modo coerente con la sua funzione.

Documentazione nella busta amministrativa: quando l’errore non è sanabile ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023

Il secondo profilo riguarda la collocazione della documentazione. Il disciplinare prevedeva espressamente che la mancata presenza delle certificazioni nella busta tecnica impedisse l’attribuzione del punteggio e, nel caso esaminato, tali documenti erano stati inseriti nella busta amministrativa, risultando quindi inutilizzabili nella fase di valutazione.

Il Consiglio di Stato esclude che si tratti di errore materiale emendabile. L’errore deriva da un’errata interpretazione della legge di gara e, in ogni caso, non è riconoscibile dalla commissione al momento della valutazione, quando la busta amministrativa non è ancora stata aperta.

È quindi escluso il soccorso istruttorio, perché la documentazione incide sull’offerta tecnica e non può essere integrata dopo la scadenza del termine ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023. La rettifica sarebbe stata possibile solo entro i limiti temporali previsti dal comma 4 dello stesso articolo, ma nel caso esaminato la richiesta è stata formulata quando la graduatoria era già definita.

L’inversione procedimentale rafforza questa conclusione, perché impedisce alla commissione di utilizzare elementi contenuti nella busta amministrativa nella fase di valutazione tecnica e non consente di riaprire la valutazione sulla base di documenti collocati in una fase diversa della procedura.

Consorzi, soggetti esecutori e offerta tecnica: cosa cambia nella costruzione dell’offerta

La sentenza mette insieme due aspetti strettamente collegati. Da un lato chiarisce che i requisiti premiali legati all’esecuzione devono riguardare anche i soggetti che eseguono le prestazioni, e quindi le consorziate esecutrici. Dall’altro ribadisce che l’offerta tecnica deve essere costruita correttamente fin dall’origine, perché gli spazi di intervento successivo sono limitati e tipizzati.

Non si tratta solo di rispetto formale delle regole, ma di equilibrio tra i concorrenti, che verrebbe compromesso se si consentisse di intervenire dopo l’apertura delle offerte su elementi che incidono sulla valutazione.

Sentenza Consiglio di Stato n. 2129/2026: indicazioni operative su consorzi in RTI, ISO e soccorso istruttorio

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale, ribaltato la decisione del TAR e respinto il ricorso proposto in primo grado, confermando la legittimità dell’aggiudicazione.

Da questa decisione emergono indicazioni operative rilevanti:

  • quando un consorzio partecipa in RTI, i requisiti premiali devono riguardare anche la consorziata esecutrice;
  • la collocazione della documentazione nelle buste incide direttamente sull’attribuzione del punteggio;
  • il soccorso istruttorio non può intervenire sull’offerta tecnica;
  • la rettifica dell’errore è possibile solo entro i limiti previsti dal Codice.

Il punto, in fondo, è semplice. L’offerta si gioca tutta nella fase in cui viene costruita e ciò che non è correttamente inserito o viene collocato nel posto sbagliato difficilmente può essere recuperato nel corso della procedura.

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