Consorziata esecutrice e procedimento sanzionatorio pendente: il Consiglio di Stato fissa i limiti all’esclusione

Palazzo Spada spiega cosa comporta la spendita di requisiti come consorziata esecutrice e quali siano le conseguenze di un procedimento sanzionatorio ancora in corso durante la fase di gara

di Redazione tecnica - 09/08/2025

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Quando è legittimo far valere, ai fini della qualificazione, l’esperienza maturata come consorziata esecutrice? E quali effetti produce un procedimento sanzionatorio ancora pendente alla data della gara? Su questi rilevanti profili applicativi in materia di appalti pubblici è intervenuto il Consiglio di Stato, con la sentenza del 30 luglio 2025, n. 6754, chiarendo i presupposti di ammissibilità dell’esperienza esecutiva e i limiti di rilevanza dei procedimenti sanzionatori non definitivi.

Esclusione dalla gara: il Consiglio di Stato su requisiti professionali e procedimenti sanzionatori

Il caso riguarda l’impugnazione da parte di un operatore economico dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento in concessione di servizi culturali, ritenendo che l’operatore economico risultato vincitore non disponesse del requisito speciale di capacità tecnico-professionale previsto dalla lex specialis, consistente nell’aver svolto – nel triennio precedente – specifici servizi di biglietteria.

Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria aveva dichiarato di possedere il requisito facendo riferimento a un servizio svolto nell’ambito di un contratto formalmente intestato a un consorzio di cui era consorziata esecutrice. Inoltre, tale servizio era oggetto di un procedimento sanzionatorio avviato dall’autorità garante per presunte pratiche commerciali scorrette, che l’operatore non aveva dichiarato in gara.

Nel ricorso veniva contestata, da un lato, la spendibilità dell’esperienza maturata come esecutrice di un contratto formalmente intestato ad altro soggetto e, dall’altro, l’idoneità del certificato prodotto, ritenuto viziato per assenza di regolare esecuzione e per mancata dchiarazione del procedimento pendente.

Già in primo grado il TAR aveva respinto le doglianze del ricorrente, confermando la piena legittimità dell'aggiudicazione. Un orientamento avallato anche da Palazzo Spada, come dimostrano  le indicazioni fornite dai giudici d'appello.

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