Quali soggetti possono rivolgersi all’Agenzia delle entrate per ottenere un orientamento interpretativo di portata generale, e in che modo l’istanza deve essere costruita per non incorrere in vizi capaci di rallentarne la trattazione? Entro quali termini l’amministrazione è tenuta a rispondere, e cosa accade quando la documentazione allegata si rivela insufficiente oppure quando la richiesta finisce a un ufficio che non è quello competente?
Si tratta di interrogativi tutt’altro che teorici per chi opera all’interno di ordini professionali, associazioni di categoria ed enti pubblici, perché dalla corretta gestione di questi passaggi dipende la possibilità di ottenere una posizione ufficiale su questioni che interessano intere categorie di operatori. Ha risposto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 171016/2026 dell’8 giugno 2026, che mette ordine fissando le regole operative della consulenza giuridica disciplinata dall’articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente.
La filiera normativa che ha condotto alle regole operative
Per cogliere la portata del provvedimento occorre ripercorrere la sequenza di fonti da cui discende. L’istituto della consulenza giuridica è nato nell’ambito della riforma fiscale, perché il D.Lgs. n. 219/2023, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 111/2023, ha inserito l’articolo 10-octies nella Legge n. 212/2000, disciplinando per la prima volta in modo organico questa forma di interlocuzione preventiva.
Lo stesso decreto aveva rinviato la definizione degli aspetti procedurali più puntuali a successivi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali, ai quali era affidato il compito di stabilire le modalità di presentazione delle domande, di individuare gli uffici competenti a riceverle e a fornire risposta e di regolare ogni ulteriore elemento della procedura.
Su questa traccia è intervenuto il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 giugno 2025, che ha dettato le disposizioni applicative e, con il suo articolo 3, comma 4, ha demandato proprio ai provvedimenti direttoriali la regolamentazione di dettaglio. Un ulteriore passaggio è arrivato con il D.Lgs. n. 192/2025, che ha ridefinito il perimetro dei soggetti legittimati alla presentazione delle istanze.
Il provvedimento dell’8 giugno 2026 si colloca al termine di questa filiera e ne raccoglie gli esiti, traducendo in regole maneggiabili un istituto che fino a quel momento era rimasto privo delle indicazioni operative necessarie per i tributi di competenza dell’Agenzia.
Chi può chiedere la consulenza giuridica e perché non si confonde con l’interpello
La platea dei legittimati rappresenta uno dei nodi su cui il provvedimento è intervenuto con maggiore decisione.
Il servizio resta riservato ad associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici, Regioni ed enti locali e amministrazioni statali, e l’istanza deve avere a oggetto quesiti di carattere generale e non la posizione di un singolo contribuente.
Proprio quest’ultimo elemento segna la distanza dall’interpello, che attiene invece alla situazione individuale e attuale del richiedente rispetto a una fattispecie determinata. La consulenza giuridica guarda al di sopra del caso particolare, e la sua vocazione a orientare intere categorie trova conferma nella previsione che destina le risposte ammissibili alla pubblicazione. Il D.Lgs. n. 192/2025 ha contribuito a definire questo perimetro eliminando il generico riferimento agli enti privati e precisando che possono accedere al servizio soltanto i soggetti espressamente elencati dall’articolo 10-octies, ai quali si aggiungono i soggetti non residenti.
Sul punto il provvedimento ha adottato una nozione di ente pubblico volutamente restrittiva, perché ha ricompreso i soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ed escluso i soggetti di diritto privato diversi da quelli previsti dalla norma, e tale esclusione opera anche quando il soggetto figuri nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui alla Legge n. 196/2009 oppure sia qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.
A quale ufficio rivolgersi e in che forma trasmettere l’istanza
La competenza a ricevere le istanze è stata costruita su un doppio binario. In via ordinaria le domande vanno presentate alle Direzioni regionali individuate in base al domicilio fiscale del soggetto che le formula, soluzione che vale per le associazioni sindacali e di categoria e per gli ordini professionali che esprimono interessi diffusi nell’ambito della Regione, oltre che per gli enti pubblici territoriali, gli enti locali e gli organi periferici delle amministrazioni statali che operano nello stesso ambito.
Restano affidate alla Divisione Contribuenti, invece, le istanze provenienti dai soggetti non residenti, dalle amministrazioni centrali dello Stato, dagli enti pubblici a rilevanza nazionale, dalle rappresentanze nazionali delle associazioni e dagli organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali.
Quando la richiesta viene inoltrata a un ufficio non competente oppure a un indirizzo di posta certificata diverso da quello corretto, l’ufficio ricevente la trasmette comunque alla struttura competente, e in tale ipotesi il termine per la risposta inizia a decorrere soltanto dalla ricezione da parte di quest’ultima, con comunicazione della relativa data all’istante. Le Direzioni regionali, dal canto loro, possono rimettere alla Divisione Contribuenti le pratiche di maggiore complessità o incertezza, che in quel caso fornisce direttamente la risposta.
Sul versante della forma, l’istanza può essere redatta liberamente, è esente da bollo e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto legittimato oppure dal procuratore generale o speciale. La trasmissione avviene per via telematica, attraverso la posta elettronica certificata indicata nell’Allegato A al provvedimento oppure mediante il servizio telematico dedicato che l’Agenzia attiverà dandone notizia sul proprio sito, mentre la posta elettronica ordinaria resta una via riservata ai soli soggetti non residenti privi di un domiciliatario nel territorio dello Stato.
A corredo della domanda il rappresentante deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere a conoscenza di attività di controllo in corso o non ancora definite mediante ravvedimento, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione o giudicato, riferite all’istante e ai soggetti associati o rappresentati sulla medesima questione interpretativa.
Il provvedimento ha perimetrato in modo ampio queste attività, ricomprendendovi a titolo esemplificativo le verifiche delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza, gli avvisi di accertamento, i questionari, le attività di liquidazione e di controllo formale e perfino le richieste di rimborso e le istanze di autotutela.
I tempi dell’istruttoria tra regolarizzazione e integrazione documentale
La fase istruttoria è il segmento in cui la procedura mostra la sua articolazione più fine, perché il provvedimento ha tenuto distinti due meccanismi che è bene non confondere. Il primo riguarda la regolarizzazione dei requisiti carenti ma sanabili, individuati per rinvio all’articolo 3 del decreto attuativo, rispetto ai quali l’ufficio competente comunica un invito a regolarizzare entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, mentre l’istante dispone a sua volta di trenta giorni dal ricevimento dell’invito per provvedere, con i termini per la risposta che ricominciano a decorrere dalla ricezione dei dati mancanti.
Il secondo meccanismo attiene invece alla integrazione documentale e si attiva quando i documenti allegati non bastano a fornire una risposta, ipotesi nella quale l’ufficio può chiedere un’unica integrazione entro trenta giorni dalla ricezione o dalla regolarizzazione, con onere per l’istante di trasmettere quanto richiesto entro sessanta giorni oppure di esplicitare i motivi della mancata esibizione, e con i termini di risposta che decorrono solo dalla ricezione di una documentazione completa.
A questi snodi si aggiunge l’eventualità che l’ufficio richieda un parere preventivo a un’altra amministrazione, situazione che comporta l’informativa all’istante e la sospensione dei termini, con la conseguenza che, se il parere non perviene entro sessanta giorni dalla richiesta, l’istanza viene dichiarata improcedibile.
Qualora invece l’istante non rispetti i termini per regolarizzare o integrare la domanda, l’amministrazione ne prende atto come rinuncia e gliene dà comunicazione, fermo restando che il ritiro espresso resta sempre possibile in qualunque fase del procedimento.
Diversi termini previsti dalla procedura hanno natura ordinatoria, circostanza che incide sulla loro effettiva cogenza e che suggerisce di non attribuire automaticamente alla scadenza effetti decadenziali non previsti dalla disciplina.
La risposta, la sospensione feriale e la pubblicazione delle risposte ammissibili
La risposta dell’amministrazione è scritta e motivata e deve essere comunicata all’istante entro il termine ordinatorio di centoventi giorni previsto dall’articolo 4 del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 giugno 2025.
Tutti i termini stabiliti dal decreto, sia a carico dell’ufficio sia a carico dell’istante, restano sospesi nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto, e quando una scadenza cade di sabato o in un giorno festivo viene differita al primo giorno successivo non festivo.
Le risposte rese sulle istanze ritenute ammissibili vengono poi pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate secondo i criteri già fissati dal provvedimento del Direttore prot. n. 185630 del 7 agosto 2018, scelta che conferma la funzione di orientamento generalizzato propria dell’istituto.
Merita infine ricordare che il provvedimento non ha disciplinato la consulenza giuridica interna, quella attivata dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, pur ritenendo applicabili a essa, in quanto compatibili, le medesime modalità di gestione.
Un istituto che diventa finalmente operativo
Più che introdurre nuovi principi interpretativi, il provvedimento dell'8 giugno 2026 ha il compito di rendere pienamente utilizzabile un istituto che la riforma fiscale aveva già delineato sul piano normativo. La definizione dei soggetti legittimati, degli uffici competenti, delle modalità di presentazione delle istanze e delle regole istruttorie completa infatti il quadro operativo della consulenza giuridica prevista dall'articolo 10-octies della Legge n. 212/2000.
Per associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici si apre così la possibilità di utilizzare uno strumento strutturato di interlocuzione preventiva con l'amministrazione finanziaria sulle questioni interpretative di interesse generale. Con l'individuazione delle regole procedurali mancanti, la consulenza giuridica esce definitivamente dalla dimensione programmatica della riforma fiscale e diventa un istituto concretamente utilizzabile dai soggetti chiamati a rappresentare interessi diffusi.